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Studio Fabio Zucconi

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LA PACE FISCALE – IL DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO

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È in vigore dal 24 ottobre il decreto fiscale (D.L. n.119/2018) che contiene numerose misure per la definizione di controversie in corso con l’Agenzia delle Entrate e una nuova possibilità di “rottamare” le cartelle di Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia).

Il decreto è lo strumento con cui si concretizza l’annunciata “pace fiscale”, che ha rappresentato un elemento centrale dell’ultima campagna elettorale e che ha raccolto numerosi consensi e generato molte aspettative.

Diciamo subito che, in attesa di un possibile intervento a saldo e stralcio che però non è stato inserito nel decreto e quindi ad oggi non esiste, le aspettative di veder cancellata una parte importante dei debiti del contribuente assoggettato ad accertamento fiscale non hanno avuto sostanziale compimento. In effetti l’unico elemento che ha una sua attrattività per il contribuente, e che differenzia questo intervento normativo dai precedenti, è costituito dall’allungamento dei termini di pagamento: praticamente per tutte le definizioni agevolate esiste la possibilità di pagare ratealmente entro il termine di cinque anni. Per quanto riguarda invece la riduzione dell’entità del debito si possono ottenere agevolazioni solo in relazione a interessi e sanzioni, mentre, praticamente per tutte le misure previste, vanno pagate tutte le imposte richieste dall’Agenzia delle Entrate.

Ciò rende appetibile la definizione agevolata a quei contribuenti che hanno dichiarato una somma e non sono riusciti a pagarla per difficoltà finanziaria (rottamazione delle cartelle), ma certamente non a coloro che hanno in corso una controversia con l’Agenzia delle Entrate, la quale, spesso con metodologia induttiva (ovvero senza presupposti certi, ma sulla base di una ricostruzione dei ricavi che porta frequentemente a sopravvalutare le richieste di maggiori imposte), pretende di accertare somme molto ingenti e almeno parzialmente ingiustificate. In effetti per questi ultimi casi l’adesione alle definizioni agevolate previste dal decreto comporta la rinuncia a qualsiasi difesa per contestare ed almeno ridurre le pretese dell’Ufficio, e ciò anche in presenza di errori macroscopici.

Venendo al dettaglio delle nuove disposizioni contenute nel decreto, possiamo individuare tre diverse categorie di intervento:

Procedure che ammettono la definizione agevolata di controversie in corso con l’Agenzia delle Entrate: sarà possibile definire senza applicazione di sanzioni e interessi processi verbali di constatazione[1], avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio, accertamenti con adesione[2] e controversie giudiziali sorte a seguito della presentazione di un ricorso[3]. Sostanzialmente per tutte queste controversie sarà possibile definire la questione con il pagamento dilazionato in un massimo di cinque anni di tutte le imposte richieste dall’Agenzia delle Entrate con la cancellazione di sanzioni e interessi, ma senza l’applicazione della compensazione di crediti fiscali.

Nuova rottamazione delle cartelle: trattasi di un provvedimento molto simile ai due che l’hanno preceduto negli scorsi anni, con l’unica differenza che i termini per il pagamento sono molto più lunghi, potendosi arrivare a cinque anni di dilazione. Con la presentazione della richiesta di accedere a questa procedura vengono sospesi i termini di pagamento, e Agenzia Entrate Riscossione deve astenersi dall’iniziare o proseguire le procedure esecutive. Gli importi da pagare verranno ridotti con l’eliminazione di sanzioni e interessi di mora. Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il 31 luglio 2019, e sulle rate successive verrà applicato un tasso di interesse del 2% su base annua. Chi ha ancora in corso una rottamazione definita con le vecchie disposizioni potrà allungare i termini di pagamento sul debito residuo in base alla nuova normativa.

Dichiarazione integrativa speciale: viene offerta la possibilità di inviare una integrazione alle dichiarazioni già presentate per gli anni dal 2013 al 2016 incrementando il reddito dichiarato e pagando su tale incremento un’imposta sostitutiva del 20% a titolo di Irpef e relative addizionali, Ires, Irap e contributi previdenziali. Inoltre, se l’integrazione avviene per redditi di impresa o di lavoro autonomo, è da versare anche l’IVA nella misura abitualmente applicata (aliquota media). Il reddito dichiarato può essere incrementato per un massimo di 100.000 Euro e comunque del 30% del reddito originariamente dichiarato. Per chi ha dichiarato perdite o redditi bassi è comunque ammessa l’integrazione fino a 30.000 Euro di reddito, anche se questo importo risulta superiore al 30% del reddito originario. Pertanto, se un contribuente che svolge attività di impresa aveva dichiarato ad esempio 10.000 Euro di reddito, potrà integrare la propria dichiarazione per 30.000 Euro (portando a 40.000 Euro il proprio reddito dichiarato) pagando la somma di 12.600 Euro (pari al 20% per imposta sostitutiva e 22% per IVA). In caso di accertamento subito dall’Agenzia delle Entrate per il medesimo importo, invece, il contribuente avrebbe rischiato di pagare una somma molto vicina ai 30.000 Euro che rappresentano anche il maggiore imponibile. Anche in questo caso il pagamento può avvenire in forma dilazionata in cinque anni. Per i redditi che vengono integrati a mezzo di questa dichiarazione i termini di accertamento ricominciano a decorrere dall’invio della dichiarazione stessa. La dichiarazione integrativa è preclusa per chi ha omesso l’invio della dichiarazione in uno qualsiasi degli anni 2013-2016, per chi ha già avuto formale conoscenza dell’inizio di attività di accertamento e per i redditi prodotti all’estero e il monitoraggio fiscale.

In definitiva, quindi, gli annunci sbandierati di pace fiscale, attesi in realtà come un provvidenziale condono da diversi contribuenti, non hanno portato in concreto ad alcuna normativa realmente innovativa idonea a ridurre il debito fiscale in maniera radicale, ed ancor meno hanno portato a modificare o migliorare il rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria, pertanto ancora una volta si può dire che la montagna ha partorito un topolino.

Al termine di questo intervento vale la pena far notare che in realtà un vero e proprio condono radicale, idoneo a ridurre notevolmente il debito fiscale del contribuente, esiste ed è passato del tutto inosservato. Infatti, esiste un articolo[4] che ammette la definizione agevolata del pagamento delle accise sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo nella misura del 5% di quanto dovuto con cancellazione di sanzioni e interessi e termini di pagamento dilazionati in dieci anni. In altri termini al comune contribuente viene chiesto di pagare tutte le imposte richieste dall’Agenzia delle Entrate anche sulla base di ricostruzioni eccessive e di parte, concedendo solo la cancellazione di interessi e sanzioni e con una dilazione di cinque anni, mentre alle imprese del settore dei tabacchi viene concesso di liberarsi del debito fiscale generato dal mancato versamento di imposte pagando solo il 5% di quanto dovuto, senza sanzioni né interessi e con una rateazione di 10 anni.

28/10/2018

Dr. Fabio Zucconi

 

[1] Cfr. Art.1 Decreto Legge n.119 del 23/10/2018.

[2] Cfr. Art.2 Decreto Legge n.119 del 23/10/2018.

[3] Cfr. Art.6 Decreto Legge n.119 del 23/10/2018.

[4] Cfr. Art.8 Decreto Legge n.119 del 23/10/2018.