LA PACE FISCALE – LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE SOCIETÀ SPORTIVE
È in vigore dal 24 ottobre il decreto fiscale (D.L. n.119/2018) che contiene misure specifiche per le società sportive ed altre previste per la generalità dei contribuenti a cui possono accedere anche le società sportive per la definizione agevolata delle controversie con l’Agenzia delle Entrate.
In particolar modo per le società sportive si erano lette sulla stampa specializzata anticipazioni che facevano presumere l’introduzione di misure particolarmente vantaggiose per “condonare” a condizioni estremamente vantaggiose situazioni di difformità rispetto agli obblighi fiscali.
Diciamo subito che, per lo meno per i soggetti che operano in applicazione del regime di cui alla legge n.398/1991 non si intravedono grandi opportunità, a meno che non si verifichi una fattispecie particolarmente vantaggiosa per le caratteristiche peculiari del caso specifico da valutare caso per caso. La procedura che sembra offrire più vantaggi pare essere la definizione delle liti pendenti. Anche la rottamazione delle cartelle può portare i vantaggi già conosciuti per le precedenti versioni del provvedimento migliorata da un più lungo termine di pagamento.
Venendo al dettaglio delle nuove disposizioni contenute nel decreto, possiamo individuare quattro diverse categorie di intervento che possono essere utilizzate dalle società sportive, si tratta di tre procedure peculiare riservate alle società sportive e una procedura aperta alla generalità dei contribuenti.
Procedure che ammettono la definizione agevolata di controversie in corso con l’Agenzia delle Entrate in fase amministrativa: si tratta delle attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate che siano sfociate, prima dell’entrata in vigore del decreto, in: processi verbali di constatazione; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione; atti di recupero; inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione. Per la generalità dei contribuenti queste procedure ammettono la definizione agevolata con il versamento dell’intero importo delle imposte richieste e con l’annullamento di sanzioni e interessi. Per le società sportive questa definizione potrà invece avvenire a condizioni apparentemente migliori in quanto dovrà essere versato un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate (contro il 100% per la generalità dei contribuenti) ed al 5 per cento delle sanzioni e degli interessi (in questo caso c’è un aggravio rispetto ai contribuenti “generici” che non versano nulla a questo titolo). Il problema però sta nel fatto che per l’IVA è dovuto l’intero importo delle imposte accertate. Ora, come è noto, gli accertamenti fiscali effettuati alle società sportive in regime di legge n.398/91 portano a rilievi molto elevati per l’IVA e, solitamente a rilievi piuttosto contenuti per le altre imposte. Evidentemente se l’accertamento non ha portato alla decadenza del regime di cui alla Legge n.398/1991 i rilievi in tema di IRES o IRAP dovranno essere di importi molto contenuti (in quanto i proventi vengono tassati nella misura del 3% del loro ammontare) ed in questi casi l’agevolazione di poter ridurre al 50% le imposte IRES o IRAP da versare potrebbe addirittura venire compensata in negativo con l’obbligo di pagare sanzioni e interessi al 5% che, per come è scritta la legge, parrebbe applicarsi anche alle sanzioni e interessi sull’IVA. Nel solo caso di decadenza dal regime di cui alla legge n.398/1991 potrebbe sussistere un vantaggio rispetto alla norma applicabile alla generalità dei contribuenti, ma ancora una volta è da ribadire che l’IRES o IRAP da versare, anche in applicazione delle norme generali e senza l’agevolazione di cui alla Legge n.398/1991 spesso risulta di ammontare inferiore rispetto all’IVA in quanto generalmente vengono riconosciuti in deduzione ai fini IRES/ IRAP i costi sostenuti per compensi e rimborsi spesa inseriti nel modello 770 e frequentemente anche le spese sostenute giustificate dalle fatture conservate e numerate secondo la specifica normativa del regime agevolato, mentre, almeno prima della Circolare n.18 del 1 agosto 2018, generalmente non venivano riconosciute le detrazioni IVA sugli acquisti. Pertanto la convenienza dello specifico regime rispetto a quello ordinario andrà valutata caso per caso e comunque la misura non appare particolarmente appetibile tenuto conto del fatto che spesso sussistono elementi di difesa in grado di ridurre notevolmente le pretese originarie dell’Agenzia delle Entrate che per definire con questo strumento dovranno essere abbandonati con l’accettazione in toto della posizione dell’Agenzia delle Entrate (si dovrà tener conto tuttavia, lo si ripete, della riduzione del 50% delle imposte diverse dall’IVA). Il pagamento degli importi dovuti potrà essere dilazionato in cinque anni, come previsto dalla norma applicabile alla generalità dei contribuenti.
Procedure che ammettono la definizione agevolata di controversie in corso con l’Agenzia delle Entrate in fase giurisdizionale: si tratta delle controversie sorte a seguito della presentazione di un ricorso. Questo tipo di definizione agevolata prevede la possibilità di chiudere le liti pendenti pagando un importo variabile tra il 10 e il 50% delle maggiori imposte richieste dall’Agenzia delle Entrate oltre al 5% delle sanzioni e degli interessi accertati. La percentuale varia in funzione del fatto che siano già stati sostenuti dei gradi di giudizio decisi con sentenza ancora non passata in giudicato (si paga il 10% se si è risultati vincitori nell’ultimo grado di giudizio deciso o il 50% se si è risultati soccombenti) o se si sia ancora in attesa di ricevere la sentenza di primo grado (in questo caso si versa il 40% delle imposte). Ciò che rende più appetibile questa definizione agevolata rispetto a quella precedente è che in questa fattispecie l’IVA viene trattata allo stesso modo di IRES e IRAP e quindi, pur essendo necessario valutare caso per caso le situazioni processuali in corso, questa procedura potrebbe rivelarsi conveniente o almeno sufficientemente conveniente per evitare di proseguire il contenzioso assumendosene il rischio integrale.
Dichiarazione integrativa speciale: anche alle società sportive viene offerta la possibilità di inviare una integrazione alle dichiarazioni già presentate per gli anni dal 2013 al 2016 incrementando il reddito dichiarato e pagando su tale incremento un’imposta sostitutiva del 20% a titolo di Irpef e relative addizionali, Ires, Irap e contributi previdenziali. Inoltre è da versare anche l’IVA nella misura abitualmente applicata (aliquota media che per le società sportive normalmente si attesta al 22%). Il reddito dichiarato può essere incrementato per un massimo di 30.000 Euro di imponibile annuo. Questa misura appare assai poco appetibile in quanto innanzitutto non si capisce bene come potrebbe essere applicata ai soggetti che operano in regime di legge 398/1991. In effetti si dovrebbe riconoscere che ai fini IRES e IRAP l’integrazione dovrebbe avvenire con le stesse modalità previste per il regime agevolato, quindi con il riconoscimento sui maggiori proventi indicati in dichiarazione dei costi forfettari nella misura del 97%. Ciò comporterebbe che a fronte di una integrazione per l’importo massimo possibile ammesso dalla norma (30.000 Euro) si avrebbe un imponibile IRES e IRAP di 900 Euro con imposte complessive da pagare in condizioni normali pari a poco più di 250 Euro ed imposta sostitutiva da dichiarazione integrativa speciale per 180 Euro. Ora ci si chiede quale società sportiva deciderà di inviare una dichiarazione integrativa speciale sostenendone i costi per risparmiare 70 Euro e comunque per coprirsi da un rischio di accertamento che al massimo potrebbe portare ad una richiesta di 250 Euro di maggiori imposte. Ancora più complicato il discorso sull’IVA, in quanto, come è noto, le società sportive in regime di legge 398/1991 non inviano la dichiarazione IVA ma si limitano a compilare il registro IVA minori e a versare l’imposta trimestralmente. Non è chiaro quindi se per aderire alla dichiarazione integrativa speciale dovrà essere compilata una dichiarazione IVA che normalmente non va compilata o se non sarà possibile avere una copertura sul fronte IVA ed infine non è nemmeno chiaro se sarà possibile versare l’importo per la definizione applicando la percentuale di detrazione forfettaria o se va versata una somma pari al 22% dell’imponibile con un aggravio rispetto all’applicazione della normativa usualmente applicata. Ovviamente questa soluzione porterebbe a concludere che per le società sportive la dichiarazione integrativa speciale non è mai conveniente. Precisiamo che anche in questo caso il pagamento può avvenire in forma dilazionata in cinque anni. Infine va precisato che per i redditi che vengono integrati a mezzo di questa dichiarazione i termini di accertamento ricominciano a decorrere dall’invio della dichiarazione stessa, per cui anche per questo motivo non si vede alcun vantaggio a ipotizzare l’utilizzo di questo strumento per le società che operano in regime di Legge n.398/1991.
Nuova rottamazione delle cartelle: trattasi di un provvedimento molto simile ai due che l’hanno preceduto negli scorsi anni, con l’unica differenza che i termini per il pagamento sono molto più lunghi, potendosi arrivare a cinque anni di dilazione. Questo provvedimento non contiene alcuna specifica disposizione per le società sportive che lo possono utilizzare come qualsiasi altro contribuente. Con la presentazione della richiesta di accedere a questa procedura vengono sospesi i termini di pagamento, e Agenzia Entrate Riscossione deve astenersi dall’iniziare o proseguire le procedure esecutive. Gli importi da pagare verranno ridotti con l’eliminazione di sanzioni e interessi di mora. Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il 31 luglio 2019, e sulle rate successive verrà applicato un tasso di interesse del 2% su base annua. Chi ha ancora in corso una rottamazione definita con le vecchie disposizioni potrà allungare i termini di pagamento sul debito residuo in base alla nuova normativa.
Parma, 28 ottobre 2018
Dr. Fabio Zucconi