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Studio Fabio Zucconi

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LA RIFORMA DELLO SPORT È LEGGE: PROMULGATI I DECRETI LEGISLATIVI

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 7/21 – 31/3/2021

Tra il 18 e il 19 marzo sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i cinque decreti legislativi[1] definitivamente approvati a fine febbraio dal Consiglio dei Ministri in attuazione della legge delega per la riforma dello sport che entreranno in vigore il 2 e il 3 aprile 2021[2]. Con una disposizione immediatamente esecutiva del Decreto Sostegni[3] è stata fissata al 1 gennaio 2022 l’inizio della decorrenza degli effetti di tutte le norme contenute nei cinque decreti, ad eccezione delle norme inerenti il lavoro sportivo che si applicheranno solo a partire dal 1 luglio 2022 e quindi non avranno effetti per tutta la prossima stagione sportiva.

Delle innovazioni previste in relazione al lavoro sportivo nei suoi aspetti fiscali, previdenziali e contrattuali abbiamo già trattato diffusamente con un precedente intervento[4].

La riforma dello sport è comunque molto articolata e contiene numerose disposizioni anche su diversi altri temi di interesse per gli enti sportivi dilettantistici. In particolare segnaliamo che con questa riforma:

  • vengono apportate modifiche al Registro CONI, la cui gestione verrà sottratta al CONI e passerà al Dipartimento per lo Sport e quindi all’autorità politica che si sostituisce a quella sportiva e che lo gestirà attraverso la società Sport e Salute[5]. Nell’ambito di questa riforma è previsto che venga istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche[6] cui occorrerà iscriversi per avere il riconoscimento ai fini sportivi[7] necessario, tra l’altro, per poter usufruire delle agevolazioni per gli enti sportivi dilettantistici e presso il quale dovranno essere depositati i contratti di lavoro sportivo, le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte[8], nonché, con termini perentori, i rendiconti economico finanziari o i bilanci[9] e tutti i verbali di modifica statutaria, di organi sociali e della sede legale[10]. Questo registro diventerà lo strumento per l’opponibilità ai terzi degli atti e quindi avrà la stessa funzione che per le società commerciali svolge il Registro delle Imprese e per gli Enti del Terzo Settore svolgerà il RUNTS;
  • vengono apportate modifiche alle forme giuridiche[11] che potranno essere adottate per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica: viene introdotta la possibilità di svolgere attività sportiva dilettantistica attraverso la forma della società per azioni e non viene richiamata (forse per una semplice dimenticanza o un refuso) la possibilità di operare attraverso una cooperativa;
  • viene definito in maniera molto più vincolante il concetto di “assenza di fine di lucro[12];
  • viene reso più stringente il vincolo di incompatibilità di incarichi in diversi enti sportivi dilettantistici[13];
  • vengono disciplinate in maniera organica le disposizioni inerenti gli animali utilizzati per attività sportiva[14];
  • viene confermata l’abolizione del vincolo sportivo[15];
  • viene disciplinata (invero in modo molto confuso) la figura del tesserato[16];
  • viene disciplinata in maniera organica la figura dell’agente sportivo[17];
  • viene data una disciplina organica alle norme per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi[18];
  • viene semplificata la modalità di acquisto della personalità giuridica[19];
  • vengono disciplinate in maniera organica le misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali[20]

Parma, 31 marzo 2021

Dr. Fabio Zucconi

[1] I decreti hanno assunto rispettivamente i seguenti estremi identificativi: Decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n.36 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché’ di lavoro sportivo), Decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n.37 (Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo), Decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n.38 (Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi), Decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n.39 (Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), Decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n.40 (Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

[2] In particolare i decreti 36,37 e 38 entreranno in vigore al 2 aprile ed i decreti 39 e 40 (pubblicati in Gazzetta Ufficiale  in data 19 marzo, ovvero un giorno dopo gli altri tre) entreranno in vigore al 3 aprile.

[3] Art.30, commi da 7 a 11 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n.41.

[4] Cfr. Newsletter n.1, punto 3.

[5] Cfr. art.13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39.

[6] Cfr. art.4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39.

[7] Cfr. art.10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36.

[8] Cfr. art.6, comma 2, lettera h) del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.39.

[9] Cfr. art.6, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.39.

[10] Cfr. articolo 6, comma 3, lettere b), c) e d) del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.39.

[11] Cfr. art.6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36.

[12] Cfr. art.8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36.

[13] Cfr. art.11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36.

[14] Cfr. articoli da 19 a 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36.

[15] Cfr. art.31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36.

[16] Cfr. articoli 15 e 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36.

[17] Cfr. decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.37.

[18] Cfr. decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.38.

[19] Cfr. art.14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39.

[20] Cfr. Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40.