LA TASSAZIONE DEI REDDITI DA CESSIONE DI VALUTE ESTERE RIVENIENTI DA CONTI CORRENTI – parte 3 di 5
Proseguiamo la pubblicazione dell’approfondimento sul tema della tassazione dei redditi da cessione di valute estere rivenienti da conti correnti con la terza parte dedicata a: Modalità di tassazione della plusvalenza: Le operazioni che danno luogo alla rilevazione di plusvalenze; La determinazione del corrispettivo percepito; La determinazione del costo sostenuto.
4. Modalità di tassazione delle plusvalenze
4.1 Le operazioni che danno luogo alla rilevazione di plusvalenze
Una volta verificata la sussistenza del presupposto per procedere alla tassazione delle plusvalenze di cui ci stiamo occupando occorre innanzitutto chiarire quali sono le operazioni che possono dare luogo a possibili plusvalenze. Come si spiegherà meglio nei paragrafi seguenti le plusvalenze o minusvalenze vengono rilevate attraverso il confronto tra il corrispettivo percepito per la vendita della valuta ed il costo sostenuto per il suo acquisto[1]. Chiariamo fin da ora che il corrispettivo percepito per la vendita della valuta corrisponde ai movimenti in addebito del conto corrente valutario che ai fini di questo approfondimento verranno definiti d’ora in avanti anche come “scarichi di valuta”. Il costo sostenuto per l’acquisto della valuta invece corrisponde ai movimenti in accredito del conto corrente valutario, che ai fini di questo approfondimento verranno definiti d’ora in avanti anche come “carichi di valuta”. Da ciò deriva che a ogni operazione di “scarico” corrisponde una plusvalenza (se il corrispettivo ricevuto per la cessione di valuta è superiore al suo costo di acquisto) o una minusvalenza (se al contrario il corrispettivo è inferiore al costo), mentre ogni operazione di “carico” va tenuta monitorata al fine di confrontare il costo di acquisto con il corrispettivo che verrà ricevuto nel successivo “scarico”, ma di per sé questa non è un’operazione in grado di generare plusvalenze o minusvalenze. Ciò premesso, elenchiamo di seguito le operazioni di addebito sul conto corrente che possono dare luogo alla rilevazione di plusvalenze o minusvalenze e che abbiamo definito come “scarichi”: acquisto di titoli o di altri strumenti di investimento finanziario; prelievo di denaro contante; pagamento a terze parti o sostenimento di spese; giroconto su altro conto valutario del contribuente (cambio- valuta). Si ritiene che tutte queste operazioni siano idonee a generare plusvalenze in quanto, a fronte di un addebito del conto corrente in valuta (e quindi a fronte di una cessione di valuta), il correntista percepisce un corrispettivo di cui può essere determinato l’importo precisando che, nel caso del prelievo di denaro contante, non essendo possibile monitorare l’uso successivo che verrà fatto delle banconote[2], si deve determinare il valore delle stesse in base alla quotazione al momento del prelievo. Tale regola viene espressamente prevista dal comma 1, lettera c-ter) dell’articolo 67 Tuir[3].
4.2 La determinazione del corrispettivo percepito
Per ogni operazione di “scarico” di valuta dal conto corrente andrà quindi determinato il corrispettivo in Euro che viene percepito dal correntista. A tal fine il Tuir detta una regola specifica per le operazioni ora in esame statuendo esplicitamente che “per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo”[4] ed una regola generale per la determinazione dei corrispettivi espressi in valuta estera che afferma la necessità di valutare i corrispettivi in valuta “secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti … o del giorno antecedente più prossimo”[5]. La valorizzazione del corrispettivo percepito per lo “scarico” di valuta risulta quindi relativamente semplice: sarà infatti sufficiente calcolare il controvalore in euro della somma in valuta addebitata sul conto corrente determinata applicando il tasso di cambio di mercato alla data di effettuazione dell’operazione. Il tasso di cambio di mercato verrà determinato in base alle rilevazioni giornaliere della Banca d’Italia – Eurosistema[6]. Nel caso di valute virtuali per cui non esiste la rilevazione ufficiale da parte della Banca d’Italia occorrerà utilizzare il rapporto di cambio che è stato applicato dal sito ove è stata acquistata la valuta virtuale in quella medesima data. La data di riferimento dovrà essere quella che appare nell’estratto conto come data dell’operazione e, come esplicitamente previsto dalla norma precedentemente citata, nel caso in cui non esistessero rilevazioni ufficiali per quella data occorre applicare il tasso di cambio relativo al primo giorno antecedente per cui esiste una rilevazione.
4.3 La determinazione del costo sostenuto
Ricordiamo innanzitutto che, come già affermato nel paragrafo precedente relativo alle operazioni che danno luogo alla rilevazione di plusvalenze, la determinazione del costo sostenuto va effettuata per ogni singola operazione che abbiamo denominato di “carico” valuta al fine di poterla poi confrontare con il corrispettivo percepito al momento del successivo “scarico” di valuta. È pertanto ora necessario chiarire quali siano le operazioni di accredito sul conto corrente in valuta che possono essere definite “carichi” nell’accezione che abbiamo dato a questo termine. Tali operazioni consistono in: vendita di titoli o di altri strumenti di investimento finanziario (disinvestimenti finanziari); versamento di denaro contante; accrediti da terze parti; giroconto proveniente da altro conto valutario del contribuente (cambio- valuta). Ciò premesso veniamo ora ad analizzare la normativa che detta le regole per la determinazione del costo sostenuto per il “carico” di valuta. A tal fine il Tuir prescrive innanzitutto che debba essere preso in considerazione il costo di acquisto aumentato di ogni onere inerente con esclusione degli interessi passivi[7]. Tenendo presente quali sono le operazioni che danno luogo a un “carico” di valuta e che abbiamo poc’anzi elencate è opportuno chiedersi quali oneri possano essere considerati inerenti all’acquisto di valuta e quindi siano idonei ad aumentarne il costo fiscalmente riconosciuto al fine della determinazione della plusvalenza. Rileviamo che le operazioni che danno luogo all’accredito del conto corrente in valuta generalmente non comportano l’addebito di spese e comunque appare anche chiaro che in realtà, a parte l’operazione di giroconto da altro conto valutario intestato allo stesso contribuente, tutte le altre operazioni ora in esame, pur dando luogo ad un accredito del conto in valuta, derivano da altre motivazioni e quindi sarebbe arduo sostenere che eventuali commissioni sostenute in correlazione all’operazione possano essere considerate inerenti all’accredito sul conto. Ad esempio infatti eventuali spese correlate alla vendita di titoli regolata sul conto corrente in valuta dovranno essere prese in considerazione nella determinazione della plusvalenza sulla compravendita di titoli e non certo su quella derivante dalla movimentazione di valuta sul conto corrente. Si ritiene pertanto che nella pratica, con l’eccezione di eventuali casi particolari, nessun onere accessorio possa essere preso in considerazione per incrementare il costo di acquisto della valuta accreditata sul conto corrente valutario. Ciò premesso occorre ora chiarire le modalità di determinazione del costo di acquisto. Dato il genere di plusvalenza in esame appare chiaro che il costo di acquisto deriva dall’applicazione di un tasso di cambio all’importo in valuta movimentato sul conto corrente. Si tratta di capire come vada determinato questo tasso di cambio. La legge[8] a tal proposito si limita a stabilire che il costo o il valore di acquisto debba essere documentato a cura del contribuente ed a porre una norma di chiusura da utilizzare nel caso in cui il contribuente non fosse in grado di documentare il costo di acquisto. In questo caso infatti il controvalore andrebbe determinando applicando come tasso di cambio quello corrispondente al minore dei cambi mensili accertati per il periodo di imposta in cui la plusvalenza si è realizzata. Tenendo a mente quali sono le operazioni che generano i “carichi” di valuta per i quali va determinato il costo fiscalmente riconosciuto, appare chiaro ancora una volta che, a parte il caso dell’accredito per cambio valuta da altro conto intestato al contribuente e denominato in euro, non si può avere una valutazione oggettiva ed immediata del controvalore in euro dell’operazione. In effetti per valorizzare questo costo in mancanza di un corrispondente addebito in euro su altro conto del contribuente l’unico metodo utilizzabile è quello di applicare all’importo in valuta accreditato sul conto corrente il tasso di cambio ufficiale del giorno in cui viene effettuata l’operazione. Anche per la determinazione del costo sostenuto quindi sarà necessario applicare il tasso di cambio risultante dalle rilevazioni giornaliere della Banca d’Italia all’importo in valuta accreditato sul conto corrente. La documentazione necessaria per adempiere all’obbligo posto dal sesto comma dell’art.68 Tuir sarà dunque rappresentata dal documento che attesta l’avvenuto accredito sul conto valutario (estratto conto) e dalla rilevazione del tasso di cambio del giorno dell’operazione tratta dal sito della Banca d’Italia. Da quanto poc’anzi detto risulta quindi chiaro che il contribuente non sarà in grado di documentare il costo dell’operazione solo se non dispone dei documenti che attestano le movimentazioni dei conti in valuta. Ciò può capitare nei casi in cui i carichi di valuta siano avvenuti in tempi remoti, ad esempio in anni precedenti a quello per cui si debba calcolare la plusvalenza e per i quali non siano più a disposizione gli estratti conto. Per queste ipotesi la norma di legge prevede che debba applicarsi un tasso di cambio penalizzante per il contribuente che tendenzialmente dovrebbe produrre una plusvalenza superiore rispetto a quella effettiva. Infatti il sesto comma dell’art.68 Tuir prescrive che si debba utilizzare il minore dei cambi mensili accertati con provvedimento dell’Agenzia delle entrate[9]. A tale riguardo va chiarito innanzitutto che in realtà la locuzione “minore dei cambi mensili” va letta nel senso di utilizzare il cambio mensile in cui il valore dell’Euro rispetto alla valuta di riferimento era minore e non in senso letterale in quanto altrimenti la norma diverrebbe una agevolazione per il contribuente e ciò non sarebbe coerente con la finalità della norma[10]. Questa norma, interpretata nel modo corretto sopra indicato, può portare a notevoli penalizzazioni per il contribuente in quanto negli anni in cui si verificano forti rivalutazioni o svalutazioni dell’euro le differenze rispetto al costo di acquisto effettivo potrebbero anche essere notevoli[11]. Peraltro non si deve nascondere che esistono anche casi in cui l’applicazione della norma di chiusura ora in commento potrebbe portare vantaggi al contribuente come nel caso in cui il carico di valuta fosse avvenuto in periodi di imposta precedenti e successivamente si fosse verificata una svalutazione della valuta estera nei confronti dell’euro[12].
L’articolo 68, comma 6 Tuir prevede anche la modalità di determinazione del costo di acquisto in caso di successione o donazione statuendo che nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o in mancanza quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione mentre nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Questa disposizione è dettata in maniera generale con riferimento a tutte le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) dell’articolo 67, primo comma del Tuir. Pertanto, con riferimento al caso specifico ora in esame, si ritiene che questa disposizione debba essere interpretata nel senso che in caso di acquisto per successione l’erede dovrà considerare un unico carico di valuta alla data del decesso del de-cuius per l’ammontare del saldo presente sul conto corrente valutario a cui dovrà essere applicato il cambio giornaliero di quella data. Tale valore dovrà essere indicato nella dichiarazione di successione per valorizzare lo specifico cespite rappresentato dal saldo del conto in questione ed il relativo costo potrà essere ridotto dell’eventuale imposta di successione pagata riconducibile a tale cespite[13]. Al contrario nel caso di acquisto per donazione il donatario dovrà cercare di ottenere la documentazione attestante i movimenti del conto corrente precedentemente intestato al donante nei periodi antecedenti alla donazione. Solo in questo modo sarà possibile per il donatario utilizzare il costo del donante e quindi, nella pratica, abbinare i primi scarichi di valuta successivi alla donazione con i carichi effettuati in precedenza secondo il criterio Lifo. Appare chiaro che in queste fattispecie, in mancanza di documentazione dettagliata, il donante dovrà utilizzare la norma di chiusura con utilizzo del minore dei cambi mensili accertati nel periodo di imposta in cui la plusvalenza è realizzata.
Parma, 18/5/2019
Dr. Fabio Zucconi
[1] Cfr. Art.68, comma 6 Tuir
[2] Si veda il contenuto della Circolare Ministero Finanze n.165 del 24 giugno 1998, punto 2.2.3 già precedentemente citato al paragrafo inerente le fattispecie imponibili e che riportiamo di seguito: “alla cessione a titolo oneroso della valuta il legislatore ha equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito. L’introduzione di tale equiparazione è giustificata dalla considerazione che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta”.
[3] La norma citata infatti espressamente prevede che “agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente”.
[4] Cfr. Art.68, comma 7, lettera c) Tuir.
[5] Cfr. Art.9, comma 2, Tuir.
[6] I tassi di cambio possono essere rilevati dalla pagina internet https://tassidicambio.bancaditalia.it/dailyRates
[7] Cfr. Art.68, comma 6, Tuir, primo periodo.
[8] Cfr. Art.68, comma 6, Tuir.
[9] Ogni mese il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d’Italia, firma un provvedimento con il quale vengono fissati i valori nei confronti dell’Euro delle principali valute estere in conformità a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 110 del Tuir. Tali provvedimenti possono essere rinvenuti sul sito dell’Agenzia delle Entrate al link https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Archivio/Normativa+prassi+archivio+documentazione/Provvedimenti/Provvedimenti+soggetti/?page=archivio
[10] In effetti va tenuto presente che la norma è stata scritta nel 1997 quando ancora non era stato introdotto l’euro e la valuta della Repubblica Italiana era la lira. Il tasso di cambio della lira italiana veniva determinato in base al metodo incerto per certo (quante lire per ogni unità di valuta estera, ad esempio 1 $ = 1.500 Lire), mentre il tasso di cambio dell’euro viene determinato con il metodo certo per incerto (quante unità di valuta estera per ogni euro, ad esempio 1 € = 1,15 $). Pertanto nel 1997 quando fu scritta la norma il minore dei tassi mensili corrispondeva al tasso di cambio peggiore per la lira e quindi, al fine del calcolo della plusvalenza, al tasso di cambio più penalizzante per il contribuente (in effetti se i tassi di cambio mensili fossero variati nell’anno tra 1.150 lire per dollaro e 1.625 lire per dollaro la scelta del cambio a 1.150 lire avrebbe comportato per il contribuente una valorizzazione più bassa del costo di acquisto e quindi la rilevazione di una maggiore plusvalenza). Al contrario oggi il tasso di cambio minore corrisponderebbe a quello migliore per l’euro e ciò porterebbe un vantaggio al contribuente in spregio alla ratio della norma (in effetti se i tassi di cambio variassero nell’anno tra 1,05 dollari per euro e 1,32 dollari per euro, la scelta del cambio a 1,05 dollari – ovvero il minore – comporterebbe una valorizzazione molto alta del costo di acquisto e quindi la successiva rilevazione di una minore plusvalenza o di una maggiore minusvalenza).
[11] Ad esempio nel caso in cui il carico di valuta fosse avvenuto in data 19/1/2017 al tasso di cambio effettivo di 1,0668 e non fosse possibile dimostrarlo, bisognerebbe utilizzare il tasso di cambio mensile più penalizzante che per l’anno 2017 è pari a 1,1946, con una riduzione del costo di acquisto fiscalmente riconosciuto di circa il 12%.
[12] Infatti qualora il tasso di cambio avesse avuto un andamento relativamente costante nel periodo di imposta, ma l’euro si fosse molto rivalutato rispetto al periodo di imposta precedente, il tasso di cambio minore del periodo di imposta sarebbe pur sempre migliore per il contribuente rispetto a quello effettivo dell’anno precedente. Ad esempio quindi se il carico di valuta fosse avvenuto nel 2014 a un tasso di cambio effettivo di 1,38 euro per dollaro, l’applicazione del peggiore tasso di cambio mensile del l’anno 2017 pari a 1,19146 euro per dollaro comunque porterebbe a una rivalutazione del costo di acquisto di quasi il 15% e in questo caso quindi la regola di chiusura potrebbe essere favorevole per il contribuente.
[13] Cfr. art.68, comma 6, primo periodo Tuir