
L’AGENZIA DELLE ENTRATE AFFERMA CHE SI DEVE APPLICARE L’IVA AI CORSI SPORTIVI, MA NON VALE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SVOLTE NEI CONFRONTI DI TESSERATI
Ha fatto molto discutere quest’estate una risposta ad interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate[1] che, alla richiesta formulata da una associazione sportiva dilettantistica che chiedeva di non applicare l’IVA ai propri corsi di nuoto invocando una specifica norma che esenta dall’imposta i corsi di formazione[2] replicava negativamente affermando: “Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti dall’istante [associazione sportiva dilettantistica] a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l’IVA nella misura ordinaria del 22 per cento”.
Dopo la pubblicazione di questa risposta si sono diffuse comunicazioni e commenti vari[3] che hanno generato il panico tra le associazioni convinte di dover applicare l’IVA sui corsi sportivi praticati che invece erano sempre stati considerati attività istituzionale non soggetta ad IVA.
In realtà si deve affermare nel modo più assoluto che questa interpretazione è integralmente da rigettare e ciò per diversi motivi. Innanzitutto ricordiamo che, ad oggi e fino alla fine del prossimo anno[4], le attività istituzionali svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche non sono soggette ad IVA in applicazione di una specifica norma[5] che in sintesi le pone del tutto fuori dal campo di applicazione dell’imposta.
[5] Trattasi della risposta numero 393/2022 del 27 luglio 2022 avente per oggetto: “IVA – trattamento applicabile ai corsi di nuoto impartiti da un’Associazione sportiva dilettantistica. Articolo 10, n.20) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
[6] In realtà la norma, che è l’articolo 10, n.20 richiamato nella nota precedente, prevede l’esenzione dall’IVA delle “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”.
[7]https://www.ilsole24ore.com/art/ai-corsi-nuoto-va-applicata-l-iva-AEyrnVpB; https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/stop-allesenzione-iva-corsi-nuoto-delle-asd https://www.eutekne.it/Public/login.aspx?ReturnUrl=%2fServizi%2fEutekneInfo%2fRecensione.aspx%3fID%3d905853&ID=905853
https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/28/iva-22-corsi-nuoto-asd#:~:text=Lo%20ha%20chiarito%20l’Agenzia,nella%20misura%20ordinaria%20del%2022%25; https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/32737-corsi-di-nuoto-erogati-da-asd-quando-spetta-lesenzione-iva.html;
[8] L’art.5, comma 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146 così come modificato dalla legge di conversione del 17 dicembre 2021, n.215 ha abrogato la norma che esclude da IVA le prestazioni svolte nell’ambito delle attività istituzionali dalle associazioni sportive dilettantistiche. La legge di bilancio del 2022 (legge 30 dicembre 2021, n.234) ha poi prorogato al 1 gennaio 2024 l’entrata in vigore di questa riforma.
[9] Si tratta dell’art.4, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.633 che così prevede: “Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché’ dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.