
L’AGENZIA DELLE ENTRATE DICE NO AI COMPENSI SPORTIVI PER ADDETTI ALLE PULIZIE, CUSTODI E GIARDINIERI
CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 7/22 – 17/4/2022
Con la risposta a un interpello[1] fatto da una associazione sportiva dilettantistica[2] l’Agenzia delle Entrate ha preso posizione su una questione dibattuta da tempo negando la possibilità di qualificare come compensi sportivi i pagamenti fatti da un ente sportivo dilettantistico agli addetti alle pulizie, i custodi e gli addetti al verde.
La conclusione dell’Agenzia si fonda su un’analisi articolata che, dopo avere ripercorso la storia delle evoluzioni di questa norma[3], giunge alla conclusione di negare l’utilizzo della normativa inerente il compenso sportivo al caso di specie sulla base della considerazione che “le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD Istante, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo”. Ne consegue che l’elemento centrale che induce l’Agenzia delle Entrate a concludere in questo senso, in linea con l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, è il giudizio sulla motivazione che spinge il collaboratore a prestare la propria attività per conto dell’associazione sportiva.
In altri termini si può affermare che l’attività di custodia, pulizia o cura del verde[4] prestata per conto di un ente sportivo dilettantistico rientri tra le mansioni a cui si può applicare la disciplina del compenso sportivo solo se chi se ne prende cura lo fa principalmente per la volontà di “dare una mano” all’ente sportivo in virtù della condivisione dei fini associativi. Al contrario, se la ragione principale che muove il collaboratore a prestare la propria attività per conto dell’associazione è l’interesse economico a percepire un compenso, si deve ritenere, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale emerso negli ultimi mesi, che tale prestazione debba essere esclusa dal perimetro di applicazione del compenso sportivo occasionale[5].
Ne deriva quindi che la pronuncia dell’Agenzia delle Entrate si fonda esclusivamente su una valutazione degli elementi soggettivi che inducono i collaboratori a prestare la propria attività e non è un giudizio che escluda una determinata mansione sulla base di una valutazione oggettiva del tipo di attività svolta.
Risulta tuttavia facile prevedere che, nonostante l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria sia articolata e sia stata espressa anche con una formula dubitativa[6], esiste il rischio che questa posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate verrà interpretata come un divieto assoluto di utilizzare il compenso sportivo occasionale per la remunerazione di questo tipo di attività e quindi come un nuovo limite assoluto e qualitativo (cioè correlato al tipo di mansioni svolte) che limita le possibilità di accedere al regime fiscale agevolato per i collaboratori degli enti sportivi.
Questa decisione ci porta a svolgere alcune considerazioni e a dare alcuni consigli pratici per orientare le decisioni degli enti sportivi dilettantistici in relazione alle necessità di utilizzare collaboratori per lo svolgimento delle proprie attività.