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Studio Fabio Zucconi

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LE ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE DA UN ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO – parte prima

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 1/26 – 11/02/2026

 

  1. Premessa

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, ovviamente, devono svolgere attività sportiva.

Ma possono anche svolgere attività di altro genere? Ci riferiamo non solo alle attività commerciali[1] che da sempre affiancano l’attività sportiva pura con il fine di finanziarla, bensì anche alle attività di raccolta fondi occasionali[2] o ad altre attività “nobili” ma diverse da quella sportiva. Vengono in mente, per fare qualche esempio, l’attività ricreativa[3], culturale[4], di insegnamento o formazione[5], di accudimento dei minori[6].

  1. Statuto e oggetto sociale

Fino all’entrata in vigore[7] della Riforma dello Sport[8] la normativa specifica per gli enti sportivi dilettantistici[9] prevedeva l’obbligo di avere un oggetto sociale che includesse l’organizzazione di attività sportive. In altri termini, come è ovvio, un ente non poteva qualificarsi come sportivo se non avesse avuto nell’oggetto sociale l’indicazione dell’attività sportiva come una delle attività svolte. Con la Riforma dello Sport è stato introdotto l’obbligo che le attività sportive indicate nell’oggetto sociale debbano essere svolte “in via stabile e principale”[10].

Ne deriva che fino al primo luglio 2023 un ente sportivo dilettantistico riconosciuto dall’ordinamento sportivo[11] poteva avere un oggetto sociale in cui, oltre all’attività sportiva fosse previsto lo svolgimento di attività culturali, ricreative o di altro genere purché senza scopo di lucro[12]. Tali attività, diverse da quella sportiva, potevano anche coesistere[13] o addirittura assumere rilevanza primaria. In effetti un’associazione che fosse ad esempio contemporaneamente culturale e sportiva manteneva comunque le caratteristiche per ottenere il riconoscimento dall’ordinamento sportivo e da un punto di vista fiscale poteva usufruire del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n.398[14] in quanto tale regime, originariamente introdotto solo per gli enti sportivi dilettantistici, era stato esteso anche alle associazioni con altre finalità[15].

Oggi invece lo scenario è cambiato e la disciplina introdotta dalla Riforma pretende che gli enti iscritti al RASD svolgano in via stabile e principale l’attività sportiva. La conseguenza di questa modifica normativa è che qualsiasi attività diversa da quella sportiva che venga svolta da un ente sportivo dilettantistico debba essere secondaria e strumentale rispetto a quella sportiva[16]. La pratica professionale ci ha permesso di verificare sul campo che questa verifica viene fatta in maniera molto scrupolosa e attenta da parte del RASD al momento della domanda di iscrizione e nell’ambito dei controlli successivi[17]. In questa fase il controllo viene fatto sui dati formali, ma non è difficile ipotizzare che in seguito verranno effettuati anche controlli di tipo sostanziale per verificare che effettivamente le attività diverse da quelle sportive abbiano le caratteristiche di essere secondarie e strumentali.

  1. Le caratteristiche di strumentalità e secondarietà

Occorre quindi comprendere preliminarmente quali siano i parametri che permettono di considerare un’attività strumentale e secondaria rispetto a quella sportiva. A tal fine la Riforma dello Sport ha previsto che debba essere emanato un decreto[18] che disciplini specificamente questo tema. Il decreto attuativo ad oggi non è ancora stato emanato. Tuttavia si possono trovare delle indicazioni valide per interpretare la normativa ora in esame utilizzando il decreto emanato sul medesimo tema in riferimento alla disciplina del Terzo Settore[19].

  • La strumentalità

In particolare, riteniamo che questo decreto rappresenti un valido strumento per interpretare la caratteristica della “strumentalità” che dipende da valutazioni di tipo qualitativo, le quali, riteniamo, siano del tutto riproponibili, adeguandole al contesto, con riferimento alle attività sportive. Ne deriva che, a nostro avviso, la strumentalità sussiste se le attività diverse da quelle sportive, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente sportivo per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità sportive principali[20]. Da ciò deriva che, in via pratica, un’attività diversa si può considerare strumentale a quella sportiva solo se il suo svolgimento apporta un vantaggio che consente un migliore svolgimento dell’attività sportiva. Ad esempio, quindi rientrano tra le attività diverse strumentali all’attività sportiva quelle commerciali che permettono di raccogliere fondi da investire nell’attività sportiva, oppure qualsiasi attività che permetta di promuovere e diffondere l’attività sportiva principale o ancora attività, tipicamente ricreative o culturali, che apportino un miglioramento nel rapporto tra i tesserati che svolgono attività sportiva rendendo più efficace lo svolgimento di quest’ultima attività. In caso di controlli su questo aspetto sarà quindi onere dell’ente sportivo fornire caso per caso le argomentazioni che attestino il nesso di strumentalità.

  • La secondarietà

Quanto invece al presupposto della secondarietà, che richiede evidentemente una valutazione di tipo quantitativo, riteniamo che si debba attendere il Decreto Attività Secondarie ancora da emanare per lo sport dilettantistico in quanto non è così pacifico che le due situazioni (Sport e Terzo Settore) verranno disciplinate con i medesimi criteri, stante la notevole differenza tra le due situazioni. Intanto possiamo ricordare che la normativa introdotta dalla Riforma dello Sport non è perfettamente sovrapponibile a quella relativa al Terzo Settore in quanto agli enti sportivi vengono riconosciute, direttamente dalla legge[21], delle agevolazioni importanti che escludono dal calcolo necessario per valutare la secondarietà alcuni proventi quali le sponsorizzazioni, i proventi da gestione di impianti e strutture sportive o le indennità per la cessione dei diritti sportivi.

Per questo motivo riteniamo quindi che oggi non sia tecnicamente possibile contestare, nella pratica, ad un ente sportivo dilettantistico, la violazione dell’obbligo di svolgere in via principale attività sportiva. Ciò in quanto mancano i parametri per poter valutare questo aspetto e i parametri previsti per il Terzo Settore[22] non possono, in mancanza di esplicito riferimento normativo, essere utilizzati a questo fine. Questa conclusione, a nostro avviso, viene ulteriormente rafforzata dal fatto che la norma[23] prevede la conseguenza della cancellazione dal RASD per gli enti sportivi che non rispettino per due esercizi consecutivi i criteri che saranno previsti dal Decreto Attività Secondarie e quindi appare chiaro che in mancanza del decreto e dell’individuazione dei criteri non si possa procedere ad alcuna cancellazione dal RASD senza una violazione sostanziale e grave dei diritti dell’ente sportivo.

Tutto ciò premesso, comunque, risulta evidente che sarà opportuno mantenere bassi i “numeri” delle attività diverse e, anche prima dell’approvazione del Decreto Attività Secondarie, consigliamo di fare in modo che il numero dei tesserati che svolgono attività sportiva sia sempre superiore a quello dei soggetti che usufruiscono esclusivamente delle attività ricreative o culturali; i proventi da iscrizione ai corsi sportivi devono mantenersi nettamente superiori a quelli correlati alle iniziative diverse; l’impegno in termini organizzativi e amministrativi correlato alle attività sportive deve essere superiore rispetto a quello dedicato alle altre attività.

  • Le conseguenze della mancanza di strumentalità e secondarietà

Una volta compreso che tra i presupposti per poter ottenere il riconoscimento da parte dell’ordinamento sportivo e l’iscrizione al RASD c’è quello di svolgere in via stabile e principale attività sportiva e che questo presupposto richiede che qualsiasi attività diversa da quella sportiva debba avere caratteristiche di strumentalità e secondarietà rispetto a quest’ultima, occorre chiedersi quali siano le conseguenze nel caso in cui manchi questo presupposto. La norma[24] esplicitamente prevede che un ente sportivo che abbia uno statuto in cui venga previsto lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive in via non strumentale e secondaria non possa iscriversi al RASD e se è già iscritto debba essere cancellato d’ufficio.

Inoltre, come già indicato precedentemente, un’altra norma[25] prevede la sanzione della cancellazione d’ufficio dal RASD nel caso in cui per due anni consecutivi venga violato, nella sostanza ed in applicazione degli specifici criteri che verranno individuati dal Decreto Attività Secondarie, il presupposto della strumentalità e secondarietà.

Ne deriva quindi che il presupposto ora in esame dovrà essere soddisfatto sia dal punto di vista formale (clausole statutarie adeguate), sia dal punto di vista sostanziale (parametri qualitativi – strumentalità – e quantitativi – secondarietà – corrispondenti ai criteri che verranno identificati dal Decreto Attività Secondarie).

  • Eccezione per Enti del Terzo Settore

Esiste un unico caso in cui un ente sportivo possa essere iscritto al RASD pur in mancanza del presupposto della stabilità e prevalenza dello svolgimento di attività sportive. Si tratta del caso in cui l’ente sportivo sia qualificato[26] come Ente del Terzo Settore[27]. In questo caso l’ente dovrà contemporaneamente essere iscritto al RASD e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore[28] e dovrà conformarsi sia alla normativa prevista per gli enti sportivi[29] che a quella prevista per gli ETS[30]. Ora, il Codice del Terzo Settore, espressamente prevede[31] che venga qualificata come ETS un’associazione iscritta al RUNTS e costituita per il perseguimento, senza  scopo  di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale  mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale[32]. Tra le attività qualificate come “di interesse generale” ai fini della qualificazione di un ETS[33] viene elencata anche l’“organizzazione e gestione di attività    sportive dilettantistiche”[34]. Quindi, secondo la disciplina del Terzo Settore, un ente può esercitare in via esclusiva o principale una qualunque attività tra quelle previste come attività di interesse generale. Un ETS potrebbe quindi svolgere come attività di interesse generale principale quella di organizzazione e gestione di attività culturali[35] e come attività secondaria quella di gestione delle attività sportive. Allo stesso modo però l’ETS iscritto al RASD dovrà seguire la disciplina prevista per la forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, all’interno della quale è stabilito che un ente sportivo debba svolgere in via stabile e principale l’attività sportiva. Appare quindi evidente un conflitto tra queste due normative. È stato lo stesso legislatore della Riforma dello Sport a dirimere la questione indicando esplicitamente che in questi casi debba prevalere la disciplina del Terzo Settore[36]. Ne deriva quindi che un ETS potrà venire iscritto al RASD e mantenerne l’iscrizione anche qualora nel proprio statuto prevedesse lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica solo in forma secondaria.

 

Parma, 10 febbraio 2026

Dr. Fabio Zucconi

[1] Ad esempio sponsorizzazioni, gestione di piccoli bar o posti di ristoro, proventi da biglietteria o da cessione di materiale sportivo o gadget.

[2] Ad esempio l’organizzazione di manifestazioni sportive con proventi per iscrizione dei partecipanti, biglietteria per gli spettatori e magari anche somministrazione di alimenti e bevande consumate da partecipanti e spettatori durante la manifestazione.

[3] Ad esempio l’organizzazione di cene, gite o feste.

[4] Ad esempio la presentazione di libri, le visite a musei, le gite in città d’arte, l’organizzazione di spettacoli musicali.

[5] Ad esempio il dopo-scuola o la scuola di musica o di lingue.

[6] Ad esempio i centri estivi.

[7] Ricordiamo che la riforma dello sport è entrata in vigore, per la maggior parte delle sue disposizioni, il primo luglio 2023.

[8] In particolare, ci riferiamo al D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che ha modificato la normativa relativa all’oggetto sociale degli enti sportivi dilettantistici.

[9] Cfr. art.18, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289: “Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: … b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;”.

[10] Cfr. art.7, c.1, lett. b) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 “b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;”.

[11] Ovvero iscritto al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (d’ora innanzi denominato semplicemente RASD) e prima del settembre 2022 al Registro CONI.

[12] Le attività commerciali potevano essere previste ma già allora solo in forma secondaria e strumentale onde mantenere in capo all’associazione (o alla società) sportiva la qualifica di ente senza scopo di lucro.

[13] Succedeva anche con una certa frequenza di vedere statuti in cui l’associazione si qualificava esplicitamente come “associazione sportiva e culturale”.

[14] D’ora innanzi semplicemente “Legge 398/1991”.

[15] Cfr. art.9-bis del Decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417: “Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398” e art.2, c.31 della legge 24 dicembre 2003, n.350: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro”.

[16] Cfr. art.9, c.1 D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36: “Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) [NDR: attività sportive] a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto … da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

[17] È quindi necessario che lo statuto venga redatto indicando esattamente i termini previsti dalla nuova normativa e quindi l’attività principale deve essere un’attività sportiva nell’ambito di discipline riconosciute dal CONI e deve prevedere la formula “in via stabile e principale”. Lo statuto poi può prevedere lo svolgimento di altre attività, sia di tipo commerciale che prive di scopo di lucro, purché però venga esplicitamente indicato che tali attività verranno svolte in via secondaria e strumentale.

[18] D’ora innanzi, per semplificare, definiremo questo decreto anche con il termine “Decreto Attività Secondarie”.

[19] In effetti anche nell’ambito del Terzo Settore si rende necessario distinguere tra le attività principali (nobili) e quelle diverse (commerciali o di altro tipo). Anche in quel caso la norma principale (Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117) richiama un decreto attuativo per identificare i criteri con cui valutare la strumentalità e la secondarietà. Questo decreto è stato emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 19 maggio 2021 con il numero 107 (d’ora innanzi denominato semplicemente “Decreto attività diverse Terzo Settore”).

[20] Questa frase rappresenta la “parafrasi” del testo dell’art.2 del Decreto attività diverse Terzo Settore che, con riferimento alla disciplina del Terzo Settore così prevede: “Le attività diverse di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo”.

[21] Cfr. art.9, c.1-bis del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36: “I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1”.

[22] Ricordiamo che il Decreto attività diverse Terzo Settore prevede, all’articolo 3, i seguenti due parametri: i ricavi delle attività diverse non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente e i ricavi delle attività diverse non devono essere superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente. È sufficiente che manchi uno di questi due parametri affinché l’attività venga considerata secondaria.

[23] Cfr. art.9, c.1-ter del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36: “Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.

[24] Cfr. art.7, c.1-quater del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36: “… la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso”.

[25] Cfr. art.9, c.1-ter del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.

[26] Cfr. art.6, c.1, lett. c-bis) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che prevede che gli enti sportivi dilettantistici possano costituirsi nella forma di “enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, …”.

[27] D’ora avanti indicato anche semplicemente come ETS.

[28] D’ora in avanti denominato semplicemente RUNTS.

[29] Riforma dello Sport, principalmente D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.

[30] Principalmente dal Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, d’ora innanzi denominato anche semplicemente “Codice del Terzo Settore”.

[31] Cfr. art.4, c.1 del Codice del Terzo Settore: “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni  di  volontariato,  le associazioni di promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le  imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative,  le società di mutuo soccorso, le associazioni,  riconosciute  o  non  riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti  di  carattere  privato  diversi dalle società costituiti per il perseguimento,  senza  scopo  di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale  mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale  in forma di azione volontaria o di  erogazione  gratuita  di  denaro,  beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di  beni  o  servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

[32] Cfr. anche art.5, c.1 del Codice del Terzo Settore.

[33] L’art.5, c.1 elenca 26 distinte tipologie di attività di interesse generale identificandole con le lettere minuscole dell’alfabeto.

[34] Trattasi dell’attività prevista alla lettera t) dell’elencazione contenuta nell’articolo 5, c.1 del Codice del Terzo Settore.

[35] Cfr. art.5, c.1, lett. i) del Codice del Terzo Settore.

[36] Cfr. art.6, c.2 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36: “Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I [NDR: artt. da 6 a 12 del D. Lgs. 36/2021], solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.