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Studio Fabio Zucconi

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LE ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE DA UN ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO – parte seconda

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 2/26 – 11/02/2026

  1. La disciplina applicabile alle attività diverse da quella sportiva

Una volta che abbiamo compreso quali attività diverse da quelle prettamente sportive possano essere esercitate da un ente sportivo iscritto al RASD, vediamo ora di comprendere quale disciplina potrà essere applicata in relazione allo svolgimento di queste attività.

Ci occuperemo in particolare della disciplina relativa al lavoro sportivo, ai volontari sportivi, alle imposte dirette e all’IVA e agli adempimenti connessi ai proventi per titoli di ingresso agli spettacoli.

  1. Il lavoro sportivo

Partiamo dedicandoci all’approfondimento della normativa in tema di lavoro sportivo. La questione che vogliamo approfondire riguarda la possibilità di applicare la normativa agevolata sul lavoro sportivo anche con riferimento alle attività svolte da soggetti tesserati dall’ente sportivo nell’ambito di un’attività secondaria e strumentale. Così, ad esempio, ci chiediamo se sia possibile stipulare un contratto di lavoro sportivo con un soggetto che collabora con l’ente dilettantistico nell’organizzazione di una gita sociale ai mercatini di Natale dell’Alto Adige qualificata come attività ricreativa strumentale e secondaria[1], ad esempio organizzando il viaggio in autobus ed accompagnando e guidando la comitiva. La risposta è negativa. Per giungere a questa conclusione è sufficiente analizzare la prima parte della disposizione normativa che identifica la figura del lavoratore sportivo [2] in cui si specifica che il lavoratore sportivo deve esercitare attività sportiva verso un corrispettivo. Ne deriva che ove l’attività svolta non sia sportiva, ma bensì commerciale, culturale, ricreativa o di qualsiasi altro genere, non si possa nemmeno ipotizzare l’utilizzo di questo strumento e ciò ancor prima di qualsiasi valutazione specifica ed approfondita sulle mansioni effettivamente svolte.

  1. I volontari sportivi

Alla stessa conclusione si deve pervenire con riferimento alla figura del volontario e della disciplina dei rimborsi che si possono erogare a questi soggetti. Anche qui la norma principale[3] prevede che gli enti sportivi possano avvalersi di volontari sportivi solo nello svolgimento delle proprie attività istituzionali[4]. Inoltre, i volontari sono qualificati come quei soggetti che “promuovono lo sport” e le cui prestazioni “sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché’ della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”. Ne deriva quindi che coloro che si occupano di attività diverse rispetto a quella sportiva non possono rientrare in questa classificazione. Certamente pertanto sarà preclusa la possibilità di effettuare i rimborsi forfettari disciplinati[5] esplicitamente per i volontari sportivi[6].

  1. La fiscalità

Altro aspetto rilevante da comprendere è quello inerente la fiscalità dei proventi derivanti da attività diverse da quella sportiva. In particolare, occorre capire dapprima se i ricavi derivanti da queste attività siano imponibili fiscalmente e, in caso positivo, se l’ente sportivo possa utilizzare il regime agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398[7].

I ricavi derivanti dallo svolgimento di attività non sportiva non saranno imponibili se si può dimostrare che rappresentano un mero rimborso di spese sostenute dall’associazione sportiva per l’organizzazione dell’evento o se, pur rappresentando un corrispettivo per un’attività prestata, tali ricavi possano essere de-commercializzati in forza di una specifica norma di legge.

 

 

 

 

  • La ripartizione dell’onere tra i partecipanti

Partendo dalla fattispecie del rimborso di spese, non saranno quindi imponibili gli incassi ricevuti da coloro che partecipano a un evento organizzato dall’ente sportivo che ne ha pagato direttamente i costi e poi ne ha ripartito l’onere tra i partecipanti[8].

  • La de-commercializzazione dei corrispettivi specifici

Un caso diverso invece riguarda la possibilità di de-commercializzare i ricavi per attività compiute dall’ente sportivo verso propri tesserati per lo svolgimento di attività non sportive. In effetti esistono due norme, una per le imposte dirette[9] e una per l’IVA[10], che escludono da tassazione i cosiddetti “corrispettivi specifici”, ovvero gli incassi che un ente sportivo percepisce per lo svolgimento di attività istituzionale nei confronti di propri associati o tesserati. Ne deriva che gli incassi percepiti da un ente sportivo e pagati dai propri tesserati che partecipano a iniziative diverse da quelle sportive, saranno esenti da tassazione solo se l’attività diversa da quella sportiva possa essere considerata un’attività “istituzionale” per l’ente sportivo.

In mancanza di interpretazioni ufficiali sul punto intervenute dopo l’introduzione della Riforma dello Sport e la proroga decennale dell’entrata in vigore della riforma dell’IVA per gli enti associativi[11], si possono in linea teorica, sostenere entrambe le tesi.

Infatti, se si enfatizza l’importanza delle nuove norme introdotte in tema di oggetto sociale di un ente sportivo dalla Riforma dello Sport[12], si potrebbe ritenere che solo l’attività sportiva possa essere considerata come attività istituzionale per un ente sportivo iscritto al RASD. Tutte le altre attività devono essere secondarie e strumentali e come tali non potrebbero essere considerate “istituzionali”. Ne deriverebbe quindi che tutti i corrispettivi pagati dai tesserati al proprio ente sportivo per lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive non potrebbero essere de-commercializzati e quindi dovrebbero essere tassati.

Al contrario si potrebbe invece sostenere che tutte le attività “nobili” diverse da quelle commerciali, come ad esempio sono sicuramente le attività culturali e ricreative svolte in forma strumentale e secondaria rispetto a quella sportiva, possano comunque essere considerate istituzionali se previste dallo statuto dell’ente sportivo e ciò anche se non costituiscono l’attività primaria. Secondo questa tesi quindi i corrispettivi pagati dai tesserati al proprio ente sportivo per attività diverse da quella sportiva sarebbero fuori dal perimetro impositivo sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell’IVA.

  • La possibilità di applicare l’agevolazione della Legge 398/1991

Una volta compreso quali siano i ricavi da assoggettare a tassazione e quindi sicuramente tutti quelli commerciali e quelli che, pur essendo riconducibili ad attività “nobili” non vengano qualificati come “istituzionali”, occorre anche capire se l’imposizione possa essere applicata utilizzando il regime agevolato della Legge 398/1991. A tal fine soccorre l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate[13] che esplicitamente sostiene che la Legge 398/1991 si possa applicare per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali”. Risultano invece escluse dal regime agevolato le attività commerciali autonome e distinte da quella istituzionale, quali ad esempio quelle svolte con l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato “per le quali l’ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato come, ad esempio, insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato, al fine di acquisire una clientela estranea all’ambito associativo”.

Ancora una volta risulta essenziale anche al fine di applicare l’agevolazione della Legge 398/1991, il nesso di strumentalità tra l’attività diversa e quella sportiva. Ne consegue quindi che un ente sportivo dilettantistico, qualora svolgesse attività diverse da quella sportiva in forma non strumentale e in misura non secondaria, potrebbe da un lato essere esclusa dal RASD[14] e dall’altro dovrebbe essere tassata secondo i regimi ordinari.

  • I proventi da “biglietteria” per spettacoli non sportivi

L’ultimo tema che vogliamo affrontare con riferimento allo svolgimento di attività diverse da quella sportiva riguarda i proventi da “biglietteria”, ovvero gli importi pagati da coloro che assistono a spettacoli non sportivi organizzati dall’ente sportivo.

La fattispecie di cui ci occupiamo è il caso in cui un ente sportivo organizzi uno spettacolo che non venga qualificato come sportivo, bensì come altro genere di attività, come ad esempio musicale o teatrale. Ci siamo già occupati di questo tema in precedenza[15] evidenziando l’importanza di qualificare come sportivi tutti gli spettacoli in cui vengono fatte esibizioni dagli iscritti a corsi riconosciuti da un ente affiliante e iscritti nell’apposita sezione del RASD. Quindi, ad esempio, un saggio di danza messo in scena da una scuola strutturata come associazione sportiva dilettantistica dovrebbe essere qualificato come attività sportiva anche se, evidentemente, utilizza lo strumento del balletto[16].

Ciò premesso, vogliamo ora ricordare[17] che, qualora un ente sportivo organizzasse spettacoli che non possono essere qualificati come sportivi in quanto rientrano nello svolgimento di attività culturali o ricreative secondarie e strumentali a quella sportiva, occorrerà tenere in considerazione che non si potrà usufruire dell’agevolazione, prevista solo per lo sport[18], che consiste nel poter utilizzare titoli di ingresso cartacei rilasciati da SIAE anziché sistemi di biglietteria automatizzati. In altri termini, per l’organizzazione di uno spettacolo non sportivo, l’ente sportivo dovrà dotarsi di questi sistemi specifici per il rilascio dei biglietti.

Per contro invece, la qualificazione di uno spettacolo come musicale o teatrale e non sportivo ha un piccolo vantaggio in tema di IVA, infatti per i biglietti con prezzo oltre 12,91 euro[19] nel caso di spettacoli sportivi si applica l’IVA al 22%[20], mentre nel caso di spettacoli musicali o teatrali si applica l’IVA al 10%[21].

Parma, 10 febbraio 2026

Dr. Fabio Zucconi

[1] Rimandiamo a Sport-Update – Newsletter n.1/26 del 10 febbraio 2026 – parr.3.1 e 3.2 per l’approfondimento sulle caratteristiche che devono esistere per poter qualificare come strumentale e secondaria questo tipo di attività.

[2] Cfr. art.25, c.1 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36: “È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, … esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche …”.

[3] Cfr. art.29, c.1 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che prescrive: “Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché’ della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”.

[4] Che, per tutto quanto precedentemente indicato (cfr. articolo, paragrafo …) deve essere intesa solo ed esclusivamente come attività sportiva.

[5] Cfr.art.29, c.2 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.

[6] Ciò viene ulteriormente confermato dall’impossibilità di abbinare l’attività svolta con un evento o manifestazione sportiva, come prevede la disciplina specifica e l’obbligo di comunicazione al RASD di questo genere di rimborsi.

[7] D’ora innanzi denominato semplicemente “Legge 398/1991”.

[8] Ipotizziamo, ad esempio, che un’associazione sportiva organizzi una gita al museo Egizio di Torino, procurando il trasporto tramite una società specializzata che mette a disposizione autobus con autista, acquista i biglietti del museo, sostiene il costo per una visita guidata di gruppo e concorda un pranzo in un ristorante in centro a Torino spendendo 1.000 euro per 10 persone. In questo caso se l’associazione richiede a ciascun partecipante una quota di 100 euro a copertura del costo potrà a buon diritto considerare non imponibili i ricavi (cfr. Consulenza Giuridica n.902-1/2014 DRE Val d’Aosta interpretata per analogia). Al contrario qualora a ciascun partecipante si chiedesse una somma superiore a 100 euro l’attività svolta dall’ente sportivo sarebbe da considerarsi una prestazione di servizi e quindi i relativi ricavi dovrebbero essere considerati imponibili fiscalmente.

[9] Art.148, c.3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d’ora innanzi denominato semplicemente TUIR: “Per le associazioni  …  sportive dilettantistiche, … non si considerano commerciali  le attività   svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici  nei confronti degli  iscritti, associati  o  partecipanti,  di  altre  associazioni che svolgono la  medesima attività  e  che  per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto  fanno parte  di  un’unica  organizzazione  locale  o nazionale, dei rispettivi  associati o  partecipanti  e  dei  tesserati  dalle  rispettive organizzazioni  nazionali …”.

[10] Art.4, c.4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, d’ora innanzi denominata semplicemente “Legge IVA”: “…  Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.

[11] Cfr. Sport-Update – Newsletter n.18/25 del 25 novembre 2025 – https://www.studiofabiozucconi.it/tanto-rumore-per-nulla/

[12] Cfr. Sport-Update – Newsletter n.1/26 del 10 febbraio 2026 – par.2.

[13] Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 1 agosto 2018, n.18, punto 6.2.

[14] Cfr. Sport-Update – Newsletter n.1/26 del 10 febbraio 2026 – par.3.3.

[15] Cfr. Sport-Update – Newsletter n.14/25 del 10 ottobre 2025 – par. 2.2 – https://www.studiofabiozucconi.it/gli-eventi-sportivi-e-gli-spettacoli-organizzati-da-enti-sportivi-dilettantistici-in-regime-di-legge-398-1991-parte-seconda-le-modalita-di-certificazione-dei-corrispettivi-e-di-trasmissione/

[16] Riportiamo di seguito l’intero paragrafo della Newsletter n.14/25 del 10 ottobre 2025: “Ne consegue che la classificazione che viene data all’evento organizzato dall’ente sportivo assume grande rilevanza soprattutto in quei casi in cui il tipo di attività svolta può rientrare potenzialmente in diverse categorie. Pensiamo ad esempio al caso del saggio di una scuola di danza nell’ipotesi in cui la scuola sia gestita da un’associazione sportiva dilettantistica iscritta al RASD che svolge attività di danza sportiva e abbia preparato un saggio di Natale attraverso il quale verrà messo in scena lo Schiaccianoci di Ciajkovski. Se l’ingresso al saggio fosse a pagamento appare chiaro che non è indifferente classificare lo spettacolo come sportivo (in quanto rappresenta un’esibizione delle capacità nella disciplina della danza sportiva acquisite durante l’anno di corso) o come musicale (in effetti il mezzo con cui viene svolta l’attività sportiva è un’opera musicale). Nel caso in cui lo spettacolo venisse classificato come sportivo ci si potrebbe giovare dell’agevolazione che permette di evitare il rilascio di biglietti tramite misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

Questa precisazione ci porta a consigliare questi enti sportivi dilettantistici (in particolare scuole di danza) a inquadrare sempre la propria attività come principalmente sportiva anche se rientrante, per le modalità di esecuzione, nell’ambito di spettacoli musicali. Ciò, non solo per poter usufruire dell’agevolazione in tema di titoli di accesso di cui abbiamo trattato poc’anzi, ma anche per un altro importante motivo. Non va dimenticato infatti che con la riforma dello sport l’oggetto sociale di un ente sportivo dilettantistico deve obbligatoriamente essere quello dell’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. L’associazione sportiva che svolge attività di scuola di danza si deve quindi qualificare come un ente che svolge attività didattica (corsi) o agonistica (gare) in una disciplina riconosciuta dal CONI come sportiva. L’effettuazione di spettacoli qualificati come musicali e non sportivi rappresenterebbe lo svolgimento di attività diverse da quella principale sportiva ed in pratica si configurerebbe come svolgimento di attività culturale. Questo tipo di attività dovrebbe essere indicata nell’oggetto sociale all’interno dello statuto, tuttavia, per mantenere la qualifica di ente sportivo dilettantistico, tale attività dovrebbe necessariamente essere definita come secondaria e strumentale all’attività sportiva. Al contrario lo svolgimento di attività culturale in via primaria o comunque anche in via secondaria, ma con modalità autonome e non strumentali rispetto a quella sportiva porterebbe alla conseguenza di perdere uno dei presupposti per l’iscrizione al RASD e significherebbe quindi dover rinunciare a tutte le agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici.

Una volta chiarito quindi che risulta importante qualificare l’attività svolta (anche con riferimento agli spettacoli organizzati) come sportiva e non culturale (musicale), è anche importante che l’ente sportivo carichi sul RASD questo tipo di attività come attività sportive organizzate. In questo modo l’ente certifica l’effettivo svolgimento di attività sportiva e fornisce anche un riferimento formale necessario per poter eventualmente riconoscere compensi a lavoratori sportivi e soprattutto rimborsi forfettari ai volontari sportivi che abbiano prestato la loro attività per l’organizzazione dello spettacolo”.

[17] Per maggiori dettagli cfr. Sport-Update – Newsletter n.14/25 del 10 ottobre 2025 – par. 2.1.

[18] Cfr. art.2 del D.P.R. 13 marzo 2002, n.69.

[19] Sono le vecchie 25.000 lire.

[20] Cfr. art.6, c.11, legge 13 maggio 1999.

[21] Cfr. Tabella A allegata alla Legge IVA, parte III, n.123.