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Studio Fabio Zucconi

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LE COLLABORAZIONI A FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE: UN PUNTO SULLA SITUAZIONE E SULLA POSSIBILE EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

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Riassunto:

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto una norma che qualifica come “contratti di collaborazione coordinata e continuativa” i rapporti tra le società sportive e i prestatori di alcune attività che dovranno essere identificate da una delibera del CONI. Ci si chiede quali conseguenze pratiche possa avere sulle società sportive questa innovazione. Dopo un’approfondita analisi della situazione normativa esistente al 31/12/2017 nella quale la nuova norma si innesta e delle disposizioni che disciplinano le collaborazioni coordinate e continuative all’interno del nostro ordinamento, siamo giunti alla conclusione che è indispensabile l’emanazione di documenti interpretativi della norma da parte del legislatore o dei suoi interpreti istituzionali (ministeri competenti o enti previdenziali, assistenziali, di ispezione sul lavoro) al fine di chiarirne la portata nei suoi aspetti pratici. In ogni caso, in attesa dell’emanazione della delibera del CONI e dei chiarimenti degli enti istituzionalmente preposti alla regolamentazione del settore, riteniamo di poter affermare che la finalità principale della nuova norma sia quella di chiarire che le agevolazioni fiscali previste per i redditi sportivi dilettantistici possono essere applicate a tutte le attività che saranno individuate dal CONI, con ciò eliminando ogni tipo di contenzioso con gli organi ispettivi che in passato hanno ritenuto di dover sanzionare le società sportive per una presunta indebita applicazione di tali agevolazioni. Quanto all’ipotizzato aggravio di attività amministrativa conseguente all’introduzione di questa norma si ritiene che esso possa essere ricondotto esclusivamente all’obbligo formale di dare comunicazione preventiva al centro per l’impiego dei contratti stipulati con atleti o tecnici o altri soggetti per lo svolgimento di attività per un periodo determinato (es. la stagione agonistica) dietro corrispettivo di un compenso predeterminato. Anche sull’effettività dell’obbligo correlato a questo adempimento tuttavia si possono nutrire ragionevoli dubbi in quanto le motivazioni giuridiche che supportano la tesi che ritiene dovuto questo adempimento appaiono ampiamente non condivisibili. Si ritiene invece che questa norma non comporterà l’insorgere di alcun nuovo adempimento con riferimento alle attività svolte per conto della società sportiva senza remunerazione, con rimborsi spesa a piè di lista o con indennità di trasferta, rimborsi forfettari o premi e nemmeno in caso di collaborazioni di carattere amministrativo- gestionale. Tanto meno sussisteranno i presupposti per aggravi contributivi di tipo previdenziale o assistenziale.

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Approfondimento:

  1. Le nuove norme e il contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

L1.1 Le norme contenute nella Legge n.205/2007

L’articolo 1, comma 358 della legge di Bilancio 2018[1] stabilisce che le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (d’ora in avanti per rendere più scorrevole la lettura scriveremo solo “società sportive” intendendo però sempre “associazioni e società sportive dilettantistiche”) affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva[2], che verranno individuate dal CONI nell’ambito del proprio potere di adottare gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo[3], costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il comma seguente della medesima legge dispone che i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive non lucrative costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi[4], mentre i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Queste disposizioni sono inserite all’interno di un gruppo di norme (commi da 353 a 360) destinate prevalentemente a disciplinare la nuova società sportiva dilettantistica lucrativa. Paradossalmente però, pur in mancanza di interpretazioni e di istruzioni operative da parte degli enti preposti, le disposizioni sembrano abbastanza chiare con riferimento all’applicazione nei confronti delle nuove società lucrative[5], mentre appaiono molto più oscure nelle loro conseguenze pratiche in relazione alle società sportive non lucrative.

Pur essendo ancora in attesa della delibera del CONI che dovrà delimitare il campo della norma, possiamo ipotizzare che rientreranno in questo perimetro alcune o tutte le prestazioni svolte da atleti e dirigenti o tesserati per conto delle società sportive che fino ad oggi venivano semplicemente definite come prestazioni svolte nell’esercizio diretto di attività sportive[6].

1.2 Premessa generale sulle conseguenze pratiche dell’introduzione delle nuove norme

Si tratta quindi di comprendere quali saranno le conseguenze della locuzione “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa” portata dal comma 358 sopra menzionato per le società sportive[7]. A tal riguardo parte della dottrina ha già ipotizzato varie conseguenze arrivando a prefigurare una situazione di un notevole aggravio degli oneri amministrativi in capo alle società sportive[8].

In effetti tuttavia noi riteniamo che sia indispensabile un nuovo intervento del legislatore o del suo interprete istituzionale[9] per chiarire quali saranno le conseguenze pratiche di questa disposizione. In caso contrario è facile ipotizzare che le varie società sportive assumeranno comportamenti difformi tra loro e che si potranno radicare numerosi contenziosi con organi di controllo che adottassero a posteriori delle interpretazioni non immediatamente condivise.

1.3 I contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ordinamento giuridico nazionale

Il motivo di questa incertezza risiede principalmente nel fatto che la locuzione “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” è stata utilizzata nel tempo con finalità diverse e senza che esista una disciplina organica e consolidata applicabile indifferentemente a questi tipi di contratto. In effetti nel complesso ordinamento giuridico in cui dobbiamo operare l’espressione “collaborazione coordinata e continuativa” è stata utilizzata in maniera indipendente e non armonizzata in norme di carattere fiscale[10], di carattere processuale[11] e di carattere più prettamente lavoristico[12]. Inoltre, sempre senza alcuna organicità, la locuzione è stata richiamata in documenti di prassi ministeriale o degli organi di verifica fiscale, previdenziale e di vigilanza in materia di lavoro e spesso definita anche come sinonimo di “lavoro parasubordinato”[13]. Per questo motivo si ritiene che la norma recata dal comma 358 Legge 205/2017, senza ulteriori specificazioni di dettaglio risulta nella pratica di difficile applicazione.

In questo quadro incerto non si può tuttavia fare a meno di rilevare che nelle interpretazioni adottate fino ad oggi in relazione ai vari adempimenti correlati alle attività svolte per conto delle società sportive, assume un rilievo preminente la qualificazione ai fini fiscali della categoria di reddito con cui portare a tassazione il provento erogato al percipiente. In altri termini il criterio dirimente per chiarire se un determinato obbligo sussiste anche in capo alle società sportive è molto spesso costituito dal fatto che il provento erogato sia disciplinato dalle norme sulla tassazione dei redditi diversi con le agevolazioni previste per le società sportive[14] o meno. Nel caso di applicazione delle norme fiscali agevolate ne consegue generalmente che anche i vari obblighi ed adempimenti lavoristici, previdenziali o assistenziali vengono meno e ciò nel quadro del generale favore accordato a questo tipo di enti dall’ordinamento giuridico. Anche di questo costante orientamento dovrà tenersi conto nell’analisi in corso.

  1. Il quadro di riferimento prima dell’entrata in vigore della nuova norma

2.1 Premessa

Ciò premesso, anche al fine di prefigurare gli eventuali scenari che si delineeranno dopo l’assunzione degli atti di indirizzo del CONI e delle auspicate precisazioni degli enti sopra menzionati, appare opportuno fare un quadro della situazione esistente prima dell’entrata in vigore della nuova norma con riferimento ai vari rapporti che si possono instaurare tra società sportive e soggetti che svolgono attività per conto delle stesse e ciò dal punto di vista fiscale, contributivo, infortunistico e della normativa sulla vigilanza in materia di lavoro. Da qui sarà poi possibile fare alcune ipotesi sulle diverse conseguenze che la norma in oggetto potrà recare nella gestione amministrativa delle società sportive.

2.2 Quadro delle casistiche delle attività svolte per conto delle società sportive

Alla data del 31 dicembre 2017 l’utilizzo da parte delle società sportive dell’attività di soggetti terzi poteva dar luogo alla seguente casistica:

a) Attività svolta senza remunerazione: trattasi delle attività svolte in favore della società sportiva senza che questa riconosca alcun compenso. Si ritiene che se l’attività è posta in essere da associati o membri del consiglio direttivo (o consiglio di amministrazione in una società) nell’ambito dell’attività istituzionale non sussista nessun obbligo, né possano sorgere dubbi di qualsiasi genere in caso di controllo ispettivo. Stessa situazione si pone anche nel caso di atleti dilettanti tesserati che prestano la propria attività sportiva senza remunerazione.

b) Rimborsi spesa a piè di lista: anche in questo caso, come nel precedente, nessun obbligo incombe né sulle società sportive, né sui percipienti. In effetti l’art.69, comma 2 del Tuir esplicitamente prevede che non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Pertanto, nella misura in cui i rimborsi siano documentati essi non comportano alcun obbligo né in capo alla società sportiva, né in capo al percettore e ciò sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo o infortunistico. Si tratta solo di chiarire quali debbano essere le modalità di documentazione. In mancanza di norme specifiche si può andare da un semplice documento riepilogativo con copia dei documenti di spesa a un kit di documentazione più articolato comprensivo del mandato da parte del consiglio direttivo dell’associazione allo svolgimento dell’attività al di fuori del territorio comunale comprensivo dell’impegno al rimborso delle spese. In ogni caso ciò che deve sempre sussistere è la documentazione attestante l’effettiva spesa sostenuta o la modalità di determinazione dell’importo del rimborso e la prova che l’attività sia stata svolta al di fuori del territorio comunale. Si precisa che rientrano tra questa categoria di rimborsi anche le indennità chilometriche volte a ristorare il percipiente delle spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto. In questo caso il rimborso va quantificato necessariamente in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI. Il rimborso rientra in questa categoria purché riguardi un’attività svolta al di fuori del territorio comunale in cui ha la residenza o dimora abituale il percipiente, a nulla rilevando invece la sede della società sportiva[15]. Pertanto rientrano in questa categoria anche i rimborsi chilometrici riconosciuti agli atleti che svolgono gli allenamenti presso la sede sociale della società sportiva che sia posta in un comune diverso rispetto a quello di residenza.

c) Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa: per questa categoria di proventi è prevista la tassazione come redditi diversi[16] con la franchigia di 10.000 Euro[17] e la applicazione di ritenute a titolo di imposta o di acconto per gli importi superiori[18]. Si tratta di erogazioni correlate ad attività ricomprese nell’esercizio diretto di attività sportive[19] ivi incluse le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva[20]. È da ritenersi che rientrino in questa categoria tutti gli emolumenti pagati a fronte di attività svolte in relazione a specifiche manifestazioni sportive o a specifichi incarichi ricompresi nel perimetro di attività sopra definito, mentre non rientrano in questa categoria i compensi stabiliti pattiziamente per lo svolgimento continuativo di un’attività. Ad esempio quindi rientra in questa categoria il compenso pagato per accompagnare la squadra e rappresentare la società in specifiche gare, mentre rientra nella successiva categoria e) il compenso fissato in misura predeterminata per svolgere l’attività agonistica o tecnica per l’intera stagione. Per questa categoria di proventi non è richiesta dalla normativa alcuna particolare documentazione di supporto (purché ovviamente si tratti di attività che rientrano nel perimetro sopra delineato dell’esercizio diretto delle attività sportive). La società sportiva avrà l’obbligo di verificare ad ogni pagamento la necessità o meno di trattenere dal compenso e successivamente versare una ritenuta di imposta o di acconto e gli obblighi annuali di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche che dovranno essere prodotte per ciascun percipiente[21] e il modello 770.

d) Premi: anche questa categoria di proventi viene tassata come redditi diversi e con le modalità sopra indicate e genera i medesimi obblighi di certificazione. Si differenzia dalla categoria precedente solo per il fatto che il presupposto per l’erogazione del compenso è collegato ad un risultato sportivo. Rientrano pertanto in questa categoria i premi partita o i premi promozione pagati agli atleti facenti parte della squadra che ha raggiunto tali risultati. Nessuna norma prevede specifiche documentazioni da produrre in relazione a questi proventi in caso di verifica.

e) Compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche: il trattamento fiscale e gli obblighi di certificazione per questa categoria ed il relativo perimetro di attività di applicazione è identico a quello relativo alla categoria c). Ciò che muta è solo il presupposto per l’erogazione del compenso: rientrano in questa tipologia infatti i compensi fissati in misura predeterminata per svolgere l’attività per l’intera stagione erogati ad atleti o a tecnici. Anche per questa categoria non è attualmente prevista la necessità di produrre alcuna documentazione specifica in caso di verifica.

f) Compensi erogati nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale: rientrano in questa categoria i compiti tipici di segreteria di una società sportiva, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti[22]. Anche per la tassazione di questa categoria di proventi si applicano le norme sopra ricordate per le categorie c), d) ed e) e pure si applicano i medesimi obblighi di certificazione. In questo caso è la norma stessa a prevedere che questo tipo di attività debbano essere svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In riferimento a questo tipo di collaborazioni poi segnaliamo che il Ministero del Lavoro prima con una circolare[23] e poi con la risposta a un interpello[24], ha sostenuto, sia pure con motivazioni in gran parte censurabili, che questo tipo di rapporti debbano essere oggetto di comunicazione preventiva al competente Centro per l’impiego[25].

g) Compensi erogati a soggetti che svolgono attività professionale: si tratta dei compensi riconosciuti a lavoratori autonomi che prestino la propria attività professionale a vantaggio della società sportiva. Possono rientrare nella categoria le prestazioni di tipo contabile professionale, legale, notarile, ma anche quelle relative all’attività sportiva o didattico- sportiva svolte da professionisti. In questo caso la società sportiva mantiene l’obbligo di versare la ritenuta di acconto su ciascun pagamento di compenso e di invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche e del modello 770. Il reddito percepito dai prestatori rientrerà poi nella categoria del reddito di lavoro autonomo[26].

h) Compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi (per attività diverse da quelle amministrativo- gestionali): nulla vieta che la società sportiva utilizzi questo tipo di contratti per giovarsi di prestazioni che non abbiano le caratteristiche proprie del lavoro dipendente e che non siano svolte né come attività professionale autonoma, né in forma occasionale. In questo caso appare chiaro che il reddito in capo al percettore dovrà essere tassato come reddito assimilato al lavoro dipendente[27] e che si dovrebbero applicare tutti gli obblighi previsti per questa forma di contratti (tra gli altri: comunicazione preventiva al centro per l’impiego, iscrizione nel LUL, predisposizione delle buste paga, comunicazione UNIEMENS, Certificazione Unica e modello 770). Il compenso sarebbe certamente assoggettato a contribuzione previdenziale INPS alla gestione separata e a premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro.

i) Compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere: si tratta dei compensi pagati per lavori occasionali prestati a favore delle associazioni sportive. I redditi percepiti dal prestatore sono tassati come redditi diversi[28] e sono assoggettati a una ritenuta di acconto del 20%[29] che deve essere trattenuta e versata dalla società sportiva, la quale annualmente dovrà anche predisporre, consegnare al percipiente e inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica ed inviare il modello 770.

j) Compensi di lavoro subordinato: ci riferiamo ai contratti di lavoro dipendente che la società sportiva potrebbe decidere di stipulare con alcuni soggetti a cui richiede una attività di lavoro continuativo e soggetto alle direttive del datore di lavoro. In tal caso ovviamente la società sportiva si assoggetterebbe a tutti gli adempimenti richiesti a un datore di lavoro.

2.3 Approfondimento su obblighi previdenziali e assistenziali

Concludiamo l’analisi della casistica per precisare meglio la disciplina delle singole categorie in termini di contributi previdenziali (INPS/ ENPALS) e assicurazione infortunistica (INAIL).

Per quanto riguarda la questione dei contributi previdenziali è dirimente verificare in quale categoria di reddito verrà tassato in capo al percipiente il provento erogato dalla società sportiva. Infatti nel caso in cui il reddito percepito vada configurato come reddito da lavoro dipendente (j)  pacificamente lo stesso deve essere assoggettato alle regole contributive previste per i contratti di lavoro subordinato su cui non ci soffermiamo ora; per i redditi da collaborazione occasionale (i) è esplicitamente prevista l’iscrizione alla gestione separata INPS al superamento della soglia di 5.000 Euro di reddito annuo derivante da tale attività[30]; per le attività non remunerate (a) o i cui proventi non sono soggetti a tassazione (b) non si pone evidentemente il problema; per le restanti categorie è dirimente verificare in quale categoria di reddito verrà tassato in capo al percipiente il provento erogato dalla società sportiva. In effetti qualora il provento rientrasse nella categoria dei redditi assimilati al lavoro dipendente (h) esso dovrebbe essere assoggettato a contribuzione previdenziale INPS gestione separata in quanto la norma che pone questo obbligo esplicitamente prevede come presupposto la tassazione del relativo reddito in capo ai percipienti come redditi assimilati al lavoro dipendente[31]. Di converso rimangono invece esclusi da contribuzione previdenziale tutti i redditi (compresi quelli comunque definiti come collaborazioni coordinate e continuative) che vengono tassati nella categoria dei redditi diversi e quindi quelli contenuti nelle categorie c), d), e), f) e g)[32].

Quanto all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche per esso il presupposto è il medesimo dianzi richiamato con riferimento ai contributi previdenziali. Quindi anche per l’INAIL non sussiste l’obbligo di assicurazione per le attività che generano per i percipienti redditi rientranti nella categoria dei redditi diversi. Ne consegue che non dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro[33] i soggetti che prestano attività per conto di società sportive rientranti nelle categorie sopra identificate nelle categorie c), d), e), f), g) e i). Sempre del tutto al di fuori di qualsiasi obbligo le categorie a) e b). Rimangono assoggettate a INAIL le categorie h) e j).

3. Le conseguenze dell’applicazione della nuova norma

Partendo dal quadro dettagliato della situazione al 31 dicembre 2017 proviamo ora ad ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze per le società sportive dell’applicazione della norma portata dal comma 358 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018.

3.1 La motivazione principale sottesa alla norma

La ratio della nuova norma appare quella di chiarire che le agevolazioni per i redditi sportivi dilettantistici possono applicarsi con assoluta certezza a tutte le attività che saranno individuate dal CONI con la propria delibera eliminando così ogni tipo di contenzioso con gli organi ispettivi che in passato hanno ritenuto di dover sanzionare le società sportive. Con ciò verrebbe a cadere ad esempio la pretesa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di applicare l’agevolazione suddetta solo alle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo- dilettantistiche così come vengono regolamentate dalle singole federazioni[34] ed escludendo da tale novero tutte le altre[35]. Peraltro si evidenzia anche che il rovescio della medaglia è costituito dal fatto che l’applicazione delle norme agevolate sui redditi sportivi alle attività non ricomprese tra quelle che saranno contenute nella delibera del CONI potrebbe essere più facilmente contestato in caso di ispezione.

Dunque si potrebbe sostenere che l’unica innovazione portata dalla norma sia quella di fornire chiarezza in caso di ispezioni alle società sportive evitando l’applicazione di sanzioni o l’elevazione di contestazioni che in realtà le norme di riferimento volevano evitare nell’ottica di favore da sempre riconosciuta alle società sportive dilettantistiche.

3.2 L’analogia con l’introduzione dell’art.90, comma 3 della Legge 289/2002

Esiste un precedente assai simile alla situazione ora in esame e ci riferiamo alla normativa introdotta nell’anno 2002 e contenuta nell’art.90, comma 3 della Legge 289/2002. Anche allora, al fine di far rientrare nelle agevolazioni previste per i redditi compresi nell’art.67, comma 1, lettera m) anche i proventi erogati a chi si occupava per conto della società sportiva delle attività amministrativo- gestionali, fu utilizzata la locuzione “rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”. Si potrebbe quindi ragionare in analogia anche per valutare le conseguenze indirette dell’introduzione della norma ora in oggetto, anche perché l’analogia appare ancora più evidente se si prende in considerazione la disposizione di cui al comma 359 che conferma che per le società sportive senza scopo di lucro questi redditi vanno tassati come redditi diversi secondo le disposizioni degli articoli 67 e 69 del Tuir.

3.3 Previsioni sulle conseguenze pratiche indirette conseguenti alla nuova norma

Partendo dalla classificazione dei proventi erogati dalle società sportive riportata nella parte precedente di questo approfondimento, si ritiene probabile che le attività che verranno indicate dal CONI  nell’apposito atto di indirizzo, per le quali il rapporto contrattuale tra società sportiva e percipiente sarà da qualificarsi come collaborazione coordinata e continuativa sarà esclusivamente quella dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche identificata nella casistica precedente dalla lettera e). Se questa previsione verrà confermata, si potrà quindi dapprima affermare che nessuna modifica sarà da considerarsi in relazione a tutte le categorie di rapporti tra società sportive e percipienti sopra individuate eccetto quella identificata dalla lettera e) e successivamente, sulla base dei presupposti poc’anzi esaminati, si può provare ad ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze per i rapporti contrattuali relativi a tale tipo di compensi con riferimento a diversi profili:

  • Trattamento fiscale dei proventi erogati

Il già citato comma 359 della legge 205/2017 precisa esplicitamente che per questo genere di compensi erogati dalle società sportive senza scopo di lucro permane il medesimo trattamento fiscale già precedentemente previsto dall’art.67 Tuir e quindi nulla cambierebbe: i proventi sarebbero da considerare redditi diversi in capo al percipiente con una franchigia di 10.000 Euro e l’obbligo di effettuare ritenute a titolo di imposta o di acconto in capo alla associazione sportiva rimarrebbe inalterato.

  • Obbligo di comunicazione preventiva al centro per l’impiego

Tale obbligo è stato imposto a partire dall’anno 2007 per tutti i casi di instaurazione, tra l’altro, di un rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa[36]. Ora, l’esplicita dichiarazione che le prestazioni sportive di cui stiamo parlando costituiscono oggetto di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa significa quindi che in capo alle società sportive sorge un nuovo obbligo di comunicazione preventiva al centro per l’impiego? Ovviamente a questo fine sarà necessaria una pronuncia dell’Ispettorato del Lavoro analoga a quella che è stata data in precedenza con i documenti di prassi precedentemente citati[37]. Dato il tenore delle posizioni assunte nei due casi precedenti parrebbe prevedibile che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro o il Ministero confermeranno la tesi dell’obbligatorietà della comunicazione preventiva al centro per l’impiego con conseguente pesante aggravio dell’attività amministrativa per le società sportive che dovranno tempestivamente comunicare tutti gli accordi presi con atleti, tecnici o tesserati per lo svolgimento di prestazioni dirette sportive stagionali o comunque periodiche. Tuttavia si può anche sperare che l’occasione di una nuova pronuncia sul caso possa essere sfruttata per eliminare l’evidente forzatura contenuta nella motivazione che in precedenza ha portato il Ministero del Lavoro ad assumere questa posizione. In effetti nei documenti poc’anzi citati, il Ministero prima e l’Ispettorato poi, dopo avere sostenuto che “si ritiene ragionevole circoscrivere l’obbligo in parola a quelle tipologie che siano significative sotto il profilo della conoscenza dell’andamento del mercato del lavoro e che al contempo presentino rischi consistenti di abuso o di elusione di normative inderogabili” fondano la propria posizione sul fatto che nel caso di specie si rileva la percezione di un rischio elusivo e la necessità di realizzare un costante monitoraggio del mercato del lavoro. Pare a chi scrive che in questa conclusione ci sia un’evidente incoerenza e quindi parrebbe tecnicamente corretto oltre che praticamente opportuno per evitare alle società sportive notevoli aggravi di costi amministrativi, che gli enti in questione modificassero la propria posizione escludendo per questi casi, così come anche per le collaborazioni amministrativo- gestionali, l’obbligo di comunicazione preventiva.

  • Busta paga e libro unico lavoro

Il libro unico del lavoro è stato introdotto dall’articolo 39 del D.L. del 25 giugno 2008 n.112 e prescrive che ogni datore di lavoro deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti, tra gli altri, i collaboratori coordinati e continuativi. Ancora una volta si tratta di capire se la locuzione “collaboratori coordinati e continuativi” contenuta nella disposizione ora citata corrisponda a quella contenuta nella nuova norma introdotta dalla legge di Bilancio 2018. Ancora una volta possiamo far riferimento a come è stata applicata questa norma al caso delle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo- gestionale di cui all’art.90 L.289/2002. In effetti anche in questo caso sussiste una piena affinità tra le due situazioni. Per rispondere al quesito soccorre la risposta fornita dal Ministero del Lavoro nel Vademecum sul libro unico del lavoro del 5 dicembre 2008. In quel caso il Ministero, alla domanda che chiedeva se i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a 7.500 euro vanno iscritti sul Libro Unico del Lavoro rispondeva testualmente “No. Si deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l’esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle ispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione”. Ancora una volta il criterio dirimente pare essere quello fiscale: se il provento è assoggettato a tassazione in qualità di reddito assimilato al lavoro dipendente sussiste l’obbligo di istituzione e tenuta del LUL, se al contrario l’emolumento rientra tra i redditi diversi di cui alla lettera m) del primo comma dell’art.67 nessun obbligo è dovuto. La risposta è stata fornita nel 2008 quando oramai le collaborazioni amministrativo- gestionali erano state introdotte da oltre 5 anni e quindi la soluzione proposta ha evidentemente tenuto conto anche di questa fattispecie e non ha ritenuto di distinguerla rispetto agli altri proventi correlati ad attività prestate in favore delle società sportive a motivo della forma terminologica di “collaborazione coordinata e continuativa” utilizzata dall’art.90 della L.289/2002. Ne deriva che si può ritenere che nessun nuovo obbligo di istituzione e tenuta del Libro Unico del Lavoro potrà essere imposto alle società sportive anche con riferimento al contenuto del comma 358 dell’articolo 1 dell’ultima legge di bilancio e ciò almeno per quanto riguarda i compensi erogati in misura inferiore o pari a 10.000 Euro annui[38].

  • Obbligo pagamento in modalità tracciabile

La legge 205/2017 ha introdotto a decorrere dal 1 luglio 2018 l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle retribuzioni. Tale obbligo sussiste anche nei confronti di ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa[39]. Ancora una volta si tratta di capire se la locuzione “contratti di collaborazione coordinata e continuativa” utilizzata dalla legge di bilancio 2018 per l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili vada intesa nel senso di ricomprendere anche le attività sportive disciplinate dal comma 358 dell’articolo 1 della Legge n.205/2017. Si ritiene che anche per questo aspetto occorrerà attendere chiarimenti ufficiali e verificare se nel caso di specie prevarrà la qualifica fiscale (differenza tra redditi diversi e redditi assimilati al lavoro dipendente) o la volontà di estendere al più possibile questo obbligo che peraltro non appare particolarmente gravoso per le società sportive.

  • Pagamento contributi INPS ex Enpals

Come già precedentemente indicato rimangono esclusi da contribuzione previdenziale tutti i redditi che vengono tassati nella categoria dei redditi diversi compresi quelli comunque definiti come collaborazioni coordinate e continuative, quindi nessun contributo previdenziale era dovuto prima dell’introduzione della nuova normativa e nessuna sarà dovuta in seguito alla sua pratica applicazione.

  • Pagamento assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL

Anche per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il presupposto per il sorgere dell’obbligo è quello di riferirsi a redditi assimilati al lavoro dipendente e quindi nessun obbligo di iscrizione all’INAIL sussiste per i redditi sportivi facenti parte della categoria dei redditi diversi. E quindi nessun nuovo adempimento emergerà dalla nuova normativa a carico delle società sportive.

3.4 Conclusioni

Concludiamo pertanto il presente intervento riassumendo la nostra posizione su quale impatto avranno le nuove norme sull’attività amministrativa delle società sportive:

  • L’effettiva entrata in vigore della norma non potrà avvenire fino a quando il CONI non avrà assunto la delibera con cui identificherà le attività che costituiscono oggetto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Successivamente alla delibera del CONI sarà comunque necessario che gli enti preposti alla vigilanza dei vari aspetti fiscali, previdenziali, assicurativi e ispettivi, forniscano la propria ufficiale presa di posizione in merito alle conseguenze pratiche della definizione di contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • La modifica normativa avrà impatto limitatamente ai proventi erogati dalle società sportive sotto forma di compensi la cui misura viene pattiziamente predeterminata per il periodo di tempo per cui avrà validità l’accordo (es. stagione agonistica) e non inciderà sulle altre forme di svolgimento dell’attività o di erogazione di emolumenti (indennità di trasferta, rimborsi forfettari, premi, collaborazioni amministrativo- gestionali);
  • Il regime di favore nei confronti delle società sportive che ha il suo fulcro nel trattamento fiscale dei redditi erogati per le prestazioni sportive ha un effetto espansivo nell’interpretazione delle norme che disciplinano l’obbligo di effettuare adempimenti nell’ambito dei rapporti di lavoro. Vi è infatti un generale orientamento per escludere qualsiasi obbligo di contribuzione o di adempimento in relazione all’erogazione di redditi che fruiscono delle agevolazioni sportive;
  • L’unica eccezione che potrebbe portare a un nuovo adempimento in applicazione della nuova norma pare essere quella correlata alla necessità di dare comunicazione preventiva al centro per l’impiego dei contratti stipulati con soggetti che svolgono attività a fronte di un corrispettivo costituito da una somma predeterminata periodica. Ciò vale però solo se si aderisce ad un’interpretazione degli organi ispettivi del lavoro che appare censurabile e che peraltro sarebbe già applicabile alle collaborazioni amministrativo- gestionali.

Parma, 5 marzo 2018

Dr. Fabio Zucconi

 

 

 

[1] Legge n.205 del 27 dicembre 2017.

[2] Tecnicamente definite dalla norma sopra citata come: “prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81”.

[3] Cfr. articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n.242.

[4] Trattasi della norma che identifica i redditi che non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 Euro.

[5] Appare chiaro infatti che le collaborazioni prestate a favore delle società dilettantistiche lucrative generano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, tranne alcune agevolazioni di carattere contributivo, vanno trattate a tutte gli effetti come normali contratti di co.co.co. con tutti gli adempimenti connessi per il datore di lavoro e per il collaboratore.

[6] Definizioni tratte dalla lettera dell’art.67, comma 1, lettera m) del Tuir.

[7] Questo compito non può essere facilitato dallo studio delle relazioni illustrativa e tecnica che accompagna la presentazione di ogni legge di bilancio in quanto la norma proposta originariamente dal Governo non conteneva questa disposizione e quindi nessun chiarimento si può trovare in tali documenti illustrativi.

[8] Ci riferiamo ad articoli apparsi nelle scorse settimane in cui si ipotizzava come conseguenza di questa norma l’introduzione di nuovi e pesanti obblighi quali la comunicazione obbligatoria preventiva al centro per l’impiego, l’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro, la necessità di predisporre buste paga, l’obbligo di pagare i compensi in modalità tracciabile ed eventuali conseguenze in termini di contributi previdenziali o infortunistici.

[9] Ministeri competenti (Lavoro, Economia, Sport), Ispettorato del Lavoro o enti previdenziali e assistenziali.

[10] Cfr. Art.50, comma 1, lettera c-bis) Tuir ove peraltro non viene utilizzata la locuzione “collaborazione coordinata e continuativa”, bensì quella di “collaborazione avente per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione” e Art.67, comma 3, lettera m) del Tuir ove, proprio in relazione alle società sportive dilettantistiche si utilizza esattamente il termine “collaborazione coordinata e continuativa”.

[11] Cfr. Art.409 C.p.c. ove per identificare a quali controversie si applicano alcune disposizioni processuali vengono identificati i “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata”.

[12] Cfr. ad esempio art.61, D.Lgs. del 10 settembre 2003 n.276 che introduceva il lavoro a progetto o art.39 D.L. 25 giugno 2008 n.112.

[13] Altra locuzione priva del pari di una normativa di riferimento organica.

[14] Cfr. Art.67, comma 1, lett. m) del Tuir.

[15] Cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n.38 dell’11 aprile 2014.

[16] Cfr. Art.67, comma 1, lettera m) Tuir.

[17] Cfr. Art.69, comma 2 Tuir.

[18] Cfr. Art.25 della Legge del 13 maggio 1999 n.133.

[19] Si tratta di tutte le attività direttamente funzionali alla concreta realizzazione della manifestazione sportiva ivi comprese le funzioni di rappresentanza (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n.34 del 26 marzo 2001).

[20] Cfr. Art.35, comma 5, D.L. 207 del 30 dicembre 2008.

[21] E dovranno anche essere consegnate ai percipienti stessi.

[22] Cfr. Circolare Agenzia Entrate n.21 del 22 aprile 2003.

[23] Cfr. Circolare Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007.

[24] Cfr. Interpello n.22 del 9 giugno 2010.

[25] Cfr. Art.9-bis D.L. 510/1996.

[26] Cfr. Art.53 Tuir.

[27] Cfr. il già citato Art.50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir.

[28] Cfr. Art.67, comma 1, lettera l) Tuir.

[29] Cfr. Art.25, comma 1, DPR 600/1973.

[30] Cfr. Art.44, comma 2, D.L. n.269 del 30 settembre 2003.

[31] Cfr. Art.2, comma 26, Legge 8 agosto 1995 n.335.

[32] Ciò è confermato anche esplicitamente dalla Circolare INPS n.32 del 7 febbraio 2001.

[33] Cfr. Istruzioni operative INAIL 2 maggio 2001 e 19 marzo 2003.

[34] Senza che questa elencazione sia prevista da alcuna norma di legge o regolamento conosciuto.

[35] Cfr. Lettera Circolare del 1 dicembre 2016 INL Prot. 1/16

[36] Cfr. Art.9-bis, c.2, D.L. 510/1996 come modificato dall’art.1, c.1180, L.296/2006.

[37] Cfr. Circolare Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007 e Interpello n.22 del 9 giugno 2010.

[38] Il limite annuo di riferimento è stato infatti portato da 7.500 a 10.000 Euro annui dal comma 367 della stessa legge di bilancio 2018 (L.205/2017).

[39] Cfr. Art.1, commi 910-912 Legge n.205/2017.