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Studio Fabio Zucconi

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LE DIVERSE CATEGORIE DI SOCI, I TESSERATI E L’OBBLIGO DI VERSARE LA QUOTA ASSOCIATIVA

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Un’associazione sportiva che svolge attività nel settore del calcio giovanile ci chiede un chiarimento in relazione agli obblighi di versamento della quota associativa con riferimento alle diverse categorie di soci esistenti e ai tesserati. In particolare si richiede di sapere se è possibile avere categorie di soci o tesserati che non versano la quota o la versano in misura differente rispetto alle altre.

Al fine di rispondere al quesito occorre innanzitutto chiarire la differenza tra soci e tesserati. Il socio (o associato) è il soggetto che richiede l’iscrizione all’associazione condividendone gli obiettivi al fine di poter partecipare alla vita associativa per far sì che l’ente possa perseguire il proprio oggetto sociale (nel caso di specie la diffusione dell’attività calcistica in età giovanile). Ciò posto pertanto, il socio, a fronte del versamento della quota, deve essere messo in grado di partecipare alla vita associativa e di prendere parte alle decisioni fondamentali che indirizzano l’attività sociale (approvazione del bilancio, nomina del Consiglio Direttivo, modifiche statutarie ecc…). Di contro il tesserato è il soggetto che svolge attività sportiva all’interno dell’associazione ed a tal fine viene iscritto nell’elenco degli atleti, tecnici o dirigenti della Federazione sportiva di appartenenza (nel caso di specie la FIGC) con le specifiche modalità previste dalle norme organizzative interne della Federazione. La qualifica di socio è quindi differente da quella di tesserato e può accadere che un soggetto sia contemporaneamente socio e tesserato per la associazione sportiva (ciò accade quando svolge attività sportiva da atleta, tecnico o dirigente e contemporaneamente partecipi alla vita associativa partecipando alle assemblee e operando per il raggiungimento dell’oggetto sociale) o che sia solo socio ma non tesserato (se non svolge attività sportiva, ma partecipa alla vita associativa per il raggiungimento dell’oggetto sociale), oppure solo tesserato ma non socio (se il rapporto con l’associazione si limita allo svolgimento dell’attività sportiva).

Ciò premesso occorre ora approfondire quali sono le conseguenze di tipo giuridico e fiscale correlate alla acquisizione della qualifica di socio o di tesserato. Le norme fondamentali a questo riguardo sono l’articolo 90, comma 18 della legge 27 dicembre 2002 n.289 e l’art.148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). La prima norma prescrive che al fine di assumere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e di poter godere dei correlati vantaggi fiscali, l’associazione deve, tra l’altro, prevedere nello Statuto norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Questo precetto è stato interpretato nel senso di vietare la previsione di categorie differenziate di soci che limitino di fatto per alcuni soci l’esercizio dei diritti di partecipazione alla vita associativa[1]. L’Agenzia delle Entrate ha anche affermato che “tra i requisiti espressamente indicati dalla normativa fiscale, vi è l’obbligatorietà della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo[2].  Tra gli elementi che incidono sulla possibilità di partecipare in forma paritaria alla vita associativa si deve considerare anche l’entità della quota da versare per l’iscrizione o il rinnovo annuale e quindi si ritiene che l’agevolazione di poter pagare una quota associativa ridotta (o di non pagarla per niente) o al contrario, l’obbligo per alcuni soci di dover pagare una quota maggiorata, costituisca una violazione del principio di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati.

L’altra norma fondamentale che abbiamo sopra citato permette di sottrarre a tassazione i corrispettivi specifici incassati dall’associazione sportiva per lo svolgimento di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Si tratta nel caso specifico delle quote periodiche o stagionali percepite dall’associazione e pagate dai giovani calciatori per poter svolgere l’attività sportiva. L’art.148 Tuir sopra citato prescrive che non devono essere tassati in capo all’associazione sportiva i corrispettivi specifici incassati dagli iscritti associati e dai tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. In altri termini le quote di iscrizione alla scuola calcio sono esenti da tassazione in capo all’associazione sportiva sia che siano versate da soci, sia che siano versate da tesserati anche se non soci.

Ora, tutto ciò premesso, possiamo dare una risposta al quesito iniziale affermando che è possibile avere categorie differenziate di soci solo se ciò non viola i principi di democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati, quindi le sole categorie di soci diversi da quelli ordinari che possono essere ammesse sono:

* i soci fondatori, i quali rispetto ai soci onorari si differenziano esclusivamente dal fatto che hanno partecipato all’associazione fin dalla sua costituzione. Tale caratteristica non deve dare diritto ad alcun beneficio o agevolazione diversa dal riconoscimento “morale” dell’essere stato parte dell’associazione fin dall’inizio;

* i soci benemeriti, i quali versano una quota sociale maggiorata su base strettamente volontaria e senza che questa scelta possa essere né imposta, né correlata all’esercizio di un certo tipo di attività sportiva. Anche i soci benemeriti avranno gli stessi diritti dei soci ordinari nella partecipazione alla vita associativa.

Quanto ai soggetti che svolgono attività sportiva e che non ritengano di voler richiedere l’iscrizione come soci in quanto non interessati alla partecipazione alla vita associativa, essi semplicemente verranno tesserati, ma non dovranno versare alcuna quota associativa. Ai tesserati però potrà essere richiesto il rimborso delle spese di tesseramento nell’ambito dei corrispettivi specifici pagati per svolgere l’attività senza che questi debbano essere portati a tassazione.

Ci soffermiamo infine sul caso frequente in cui l’associazione debba decidere come disciplinare gli obblighi associativi dei ragazzi che partecipano alle attività sportive giovanili e dei loro genitori. Spesso infatti ci si chiede se rendere obbligatoria la partecipazione in qualità di soci ai minori che svolgono attività sportiva (ed in questo caso si pongono i problemi di come il minore possa esercitare i suoi diritti di associato essendo privo di capacità di agire); se rendere obbligatoria la partecipazione in qualità di soci ai genitori dei minori, i quali invece rimangono solo tesserati; o infine se non porre alcun obbligo associativo e limitarsi a tesserare i minori che svolgono attività sportiva. Dal punto di vista fiscale, come abbiamo sopra evidenziato, non sussiste alcuna differenza in ordine alla tassazione dei corrispettivi fatti pagare per lo svolgimento dell’attività sportiva, i quali sono esclusi da imposizione sia se vengono corrisposti da associati, sia se vengono corrisposti da tesserati non soci e quindi si può adottare ciascuna delle tre soluzioni sopra proposte senza che emergano sostanziali differenze. Dal punto di vista della democrazia ed uguaglianza degli associati è importante che non vengano create situazioni di discriminazione o di differente trattamento rispetto ad altre categorie. Ci pare quindi che, con gli accorgimenti sopra indicati, tutte e tre le soluzioni siano astrattamente praticabili. Tuttavia non possiamo fare a meno di rilevare che l’obbligo di iscrizione in qualità di soci (oltre che di tesserati) di soggetti che hanno il solo fine di svolgere attività sportiva e non sono in realtà interessati alla partecipazione alla vita associativa (pensiamo ai minori che vogliono semplicemente giocare a calcio o ai loro genitori che non sono interessati a partecipare all’organizzazione in senso lato dell’associazione) potrebbe avere come conseguenza l’artificiale incremento del numero degli associati a fronte di un sostanziale disinteresse alla vita associativa.

Ovviamente le opzioni esposte finora rappresentano le modalità organizzative che possono essere teoricamente adottate da un’associazione sportiva, tuttavia nella pratica le regole da seguire saranno quelle contenute nello Statuto e quindi, nel caso in cui si ritenga di dover modificare l’impostazione finora adottata in relazione al tema oggetto del presente quesito, sarà necessario verificare che questa modifica sia compatibile con le norme contenute nello Statuto e se non lo fosse risulterebbe necessario modificarlo.

[1] Cfr. Circolare Agenzia Entrate del 24 aprile 2013 n.9.

[2] Cfr. Risposte ai quesiti posti dalle ASD del Friuli VG – Protocollo d’intesa AE-DR CONI FVG anni 2014/2015 – Domanda/Risposta n.17.