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Studio Fabio Zucconi

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LE MANSIONI CHE POSSONO ESSERE REMUNERATE COME REDDITI DIVERSI SPORTIVI

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Riassunto:

I compensi erogati per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sono disciplinati dall’articolo 67 Tuir, il quale prevede un’esenzione dal pagamento di imposte con franchigia di 10.000 Euro annui. I medesimi redditi, essendo qualificati come redditi diversi, non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale o anti-infortunistica. Sono ricomprese nel concetto di esercizio diretto di attività sportive la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Sono inoltre anche ammessi a questa agevolazione i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale.

Sulla base di tale normativa e delle interpretazioni fornite dai vari enti che vigilano sulla loro corretta applicazione si può affermare che rientrano con certezza tra le mansioni che rappresentano esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica quelle svolte da atleti; tecnici; dirigenti accompagnatori; ufficiali di gara.

È inoltre fondato sostenere che rientrino nella medesima categoria anche le mansioni di custode, magazziniere, addetto alle pulizie o alla manutenzione degli impianti sportivi o delle attrezzature sportive, addetto al taglio dell’erba del campo di gioco, accompagnatore degli atleti con pullmino, medico che presenzia all’attività sportiva e svolge la propria attività occasionalmente e non professionalmente. Tuttavia su alcune di queste funzioni non esiste un orientamento consolidato e in dottrina si sostengono anche tesi diverse tra le quali anche quella che ritiene che a queste mansioni non può essere applicata la normativa di favore.

Rientrano invece tra le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo- gestionale e di natura non professionale le mansioni relative alla raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e dei documenti contabili ed anche le attività di segreteria, smistamento della posta, effettuazione e verifica delle operazioni bancarie. Alcuni commentatori fanno rientrare in questa categoria invece che in quella dell’esercizio diretto dell’attività sportiva attività quali quella del custode, magazziniere, addetto alle pulizie o manutenzione.

Infine si ritiene che non possa essere applicata la normativa di favore contenuta nell’art.67 Tuir alle mansioni che sono solo indirettamente funzionali allo svolgimento dell’attività sportiva come quelle poste in essere per i servizi correlati alle raccolte di fondi effettuate per finanziare la società dilettantistica e che non si concretizzino in una manifestazione sportiva.

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Approfondimento:

Ci siamo occupati più volte della disciplina che presiede alla remunerazione delle attività svolte per conto di associazioni e società sportive dilettantistiche[1]. In particolare ci siamo soffermati sulla disciplina contenuta negli articoli 67 e 69 del Tuir che qualifica come redditi diversi con franchigia di 10.000 Euro all’anno le remunerazioni corrisposte per lo svolgimento di attività ricomprese nell’esercizio diretto dell’attività sportiva.

Un tema che emerge spesso nei confronti con le società sportive è quello di delimitare le attività che possono essere remunerate come redditi sportivi con la disciplina sopra richiamata e quindi di chiarire quali mansioni vi rientrano e quali no.

L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E DELLA SUA INTERPRETAZIONE

Prima fase: l’introduzione della norma e le integrazioni successive – anni 2000-2015

La norma principale

Al fine di rispondere al quesito occorre innanzitutto conoscere le limitazioni poste dal testo della norma: l’articolo 67 Tuir infatti dispone esplicitamente che la normativa di favore si applica ai “compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale”.

Per il successivo approfondimento tratteremo separatamente le due fattispecie disciplinate dalla norma poc’anzi richiamata.

Compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche:

La norma di interpretazione autentica

Per questa categoria di compensi occorre premettere che un primo chiarimento all’estensione di questa normativa è giunto con l’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 35, comma 5 del Decreto-Legge n.207 del 30/12/2008 nel quale si è affermato che sono ricomprese nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Con questa norma è stato quindi possibile estendere il perimetro delle agevolazioni ad attività che non vengono compiute nel momento dello svolgimento di gare o manifestazioni sportive, come si poteva invece presumere con la semplice locuzione “esercizio diretto dell’attività sportiva”.

La prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate aveva quindi interpretato originariamente l’articolo 67 Tuir nel senso di limitarne l’applicazione alla remunerazione dei “soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva determinandone in sostanza la concreta realizzazione ivi compresi coloro che presenziano all’evento sportivo”. Venivano quindi citati come esempi di soggetti che possono giovarsi di questa norma: gli atleti, gli allenatori, i giudici di gara, i dirigenti accompagnatori[2]. Dopo l’introduzione dell’interpretazione autentica contenuta nel Decreto-Legge n.207/2008 la stessa Agenzia delle Entrate tuttavia affermava che l’intervento normativo “ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche eliminando di fatto il requisito del collegamento fra l’attività resa dal percipiente e l’effettuazione della manifestazione sportiva[3].

La prassi amministrativa di altri enti

Anche gli altri enti pubblici chiamati alle verifiche in campo previdenziale e lavoristico confermavano che, dopo l’interpretazione autentica fornita dal Decreto-Legge n.207/2008 era venuta meno la necessità della correlazione tra la partecipazione agli eventi sportivi e la possibilità di percepire compensi qualificati come redditi diversi con franchigia. Infatti dapprima veniva affermato che “per la connotazione della nozione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali[4] e quindi che “l’art.67 Tuir non limita la sua operatività al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, bensì le estende a tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica di preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine attività sportiva[5].

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale

Dopo la oramai risalente modificazione normativa che riconosceva come redditi diversi anche le erogazioni effettuate dalle società sportive ai collaboratori che operano in ambito amministrativo- gestionale[6]  l’Agenzia delle Entrate adeguava la propria interpretazione facendo rientrare nell’agevolazione anche i rapporti di collaborazione che si sostanziano nello svolgimento dei “compiti tipici di segreteria, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti[7].

Seconda fase: il tentativo di limitare l’applicazione della normativa di favore tramite l’elencazione tassativa delle mansioni – anni 2016-2018

La lettera circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Dopo avere ammesso che l’attività di vigilanza diretta a negare in molti casi agli enti sportivi dilettantistici la possibilità di utilizzare l’agevolazione prevista dall’art.67 Tuir aveva determinato l’insorgere di contenziosi che si concludevano generalmente con esiti favorevoli alle società sportive, il Ministero del Lavoro dichiarava l’opportunità di limitare i propri controlli alle società sportive iscritte al Registro del CONI[8]. Successivamente tuttavia l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) cercava nuovamente di far passare un’interpretazione in grado di limitare l’applicazione della norma agevolativa contenuta nell’articolo 67 Tuir ed emanava la Lettera Circolare del 1 dicembre 2016 nella quale si affermava che “l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni: 1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive; 2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni”.

Con questo suo intervento l’INL da un lato non faceva altro che richiamare una norma di legge esistente[9] quando affermava che la società sportiva doveva essere iscritta al Registro del CONI, ma dall’altro esorbitava dai propri compiti inventandosi un limite all’ambito di estensione della disposizione contenuta nell’articolo 67 Tuir non presente in alcuna legge ed invitando le varie federazioni sportive ad approvare propri mansionari con l’obiettivo di poter più facilmente circoscrivere l’ambito di applicazione della norma agevolativa e tornare a muovere rilievi alle società sportive in tema di erogazione di compensi.

Le delibere delle Federazioni Sportive

A seguito della Circolare dell’INL alcune Federazioni Sportive Nazionali (FSN)[10] ed Enti di Promozione Sportiva (EPS)[11] emanavano proprie delibere attraverso le quali venivano indicate le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche. Con l’approvazione di queste delibere quindi le società sportive affiliate a tali FSN o EPS dovevano limitarsi a erogare compensi solo per la remunerazione delle mansioni in esse contenute. In caso contrario esisteva il forte rischio di vedersi sanzionare per avere esteso l’applicazione di una norma agevolativa come quella contenuta nell’art.67 Tuir a fattispecie non conformi a quanto stabilito nella Circolare dell’INL letta alla luce delle delibere federali.

Inoltre anche in precedenza alla Circolare dell’INL alcune federazioni[12] avevano già disciplinato il tema dei compensi sportivi e delle mansioni svolte dai soggetti remunerati in tale maniera.

È interessante, al fine di trarre un ulteriore spunto per interpretare a quali mansioni possa essere applicata l’agevolazione prevista dall’articolo 167 Tuir, verificare quali competenze erano state ricomprese tra quelle necessarie allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche dagli enti che avevano emanato le varie delibere. Il confronto dei mansionari predisposti fa capire innanzitutto che sono state adottate metodologie diverse e sono state fornite interpretazioni diverse dalle varie federazioni sulla classificazione dei compensi corrisposti. Quindi, ad esempio, la Federazione del Rugby si limita a enumerare molto genericamente 14 diverse figure[13] che vengono qualificate espressamente come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale. All’interno di queste qualifiche troviamo, oltre al contabile e all’addetto alla segreteria, anche l’allenatore, il preparatore fisico, l’arbitro e l’educatore motorio. Al contrario per la federazione del Pentathlon Moderno atleti, allenatori, giudici, istruttori, massaggiatori e dirigenti accompagnatori rientrano tra i soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. Nessuna ulteriore specificazione invece viene data per le collaborazioni coordinate e continuative amministrativo- gestionale. La Federazione Ciclismo non distingue tra attività diretta e collaborazioni coordinate e continuative, ma inserisce tra le mansioni sia attività manuali svolte anche al di fuori delle gare (meccanico per la messa a punto delle attrezzature nelle fasi addestrative), sia attività tipiche amministrative (collaboratori di segreteria, addetto alla comunicazione). La Federazione Pallavolo indica solo le attività svolte per l’esercizio diretto di attività sportive. Solo la Federazione Pesistica fornisce un mansionario completo e diviso nelle categorie che svolgono attività sportiva diretta (atleti, dirigenti, insegnanti tecnici, ufficiali di gara), collaboratori sportivi tecnico/ organizzativi (tra i quali sono ricompresi gli addetti al trasporto delle attrezzature sportive, all’allestimento e manutenzione delle sedi di gara, e gli addetti al magazzino per la gestione inventariale, la consegna e ritiro del materiale, la verifica degli ordini di acquisto, la manutenzione e la messa a punto del materiale sportivo) e i collaboratori amministrativo/ gestionali non professionali (ai quali sono riservate le attività di ufficio). Anche il CSEN propone un elenco di mansioni con una struttura e una descrizione delle attività assai simile a quello della FIPE.

La legge di bilancio per l’anno 2018

L’impostazione suggerita dalla circolare dell’INL e portata avanti tramite l’approvazione di alcune delibere da parte delle FNS e degli EPS pareva essere giunta ad avere una consacrazione ufficiale tramite l’approvazione del comma 358 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n.205. Tale disposizione prevedeva che le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche individuate dal CONI con apposita delibera avrebbero costituito oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Questa norma in realtà appariva di difficile interpretazione ed avrebbe necessitato di chiarimenti da parte dei vari enti coinvolti, tuttavia presentava profili elevati di rischio per le società sportive in quanto si sarebbe potuto sostenere che le mansioni non inserite nella delibera del CONI avrebbero dovuto essere escluse dall’agevolazione contenuta nell’articolo 67 Tuir[14], mentre tutte le attività inserite nella delibera sarebbero state qualificate come collaborazioni coordinate e continuative con possibile aggravio degli oneri amministrativi delle società sportive. Tra l’altro tale norma è stata interpretata anche come un conferimento al solo CONI dell’incarico di definire le prestazioni finalizzate allo svolgimento della pratica sportiva riconosciute quali prestazioni sportive dilettantistiche[15]. Le difficoltà interpretative tuttavia sono state superate dal momento che la norma in esame è stata abrogata dal cosiddetto “Decreto Dignità”[16] e ciò prima ancora che il CONI approvasse la delibera con l’indicazione delle attività di collaborazione sportiva.

Ci troviamo quindi nella situazione in cui le delibere precedentemente approvate dalle FSN e dagli EPS sono state superate dalla legge di bilancio per il 2018, la delibera che avrebbe dovuto approvare il CONI non è mai stata emanata e non lo verrà mai. Sembrano quindi venuti meno i presupposti dell’evoluzione di questa normativa prefigurata dalla Circolare INL n.1/16.

CONCLUSIONI IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI APPLICARE L’ART.67 TUIR

Dall’analisi che precede possono quindi ora trarsi alcune conclusioni.

Preliminarmente va affermato che i compensi sportivi non possono essere erogati per la remunerazione di prestazioni svolte nell’esercizio di attività di impresa, di libera professione o di lavoro dipendente. Pertanto, ad esempio, il dirigente della società sportiva che è titolare di una impresa edile, di giardinaggio o che ha uno studio da commercialista non potrà essere remunerato con compensi sportivi per l’attività svolta per la manutenzione degli spogliatoi, per il taglio dell’erba o per la tenuta della contabilità.

Ciò posto appare evidente che esistono alcune mansioni che rientrano certamente nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica: si tratta delle attività degli atleti, dei tecnici (allenatori, personal trainer, direttore tecnico, istruttore, maestro, ma anche preparatore atletico o massaggiatore ecc…), dei dirigenti che svolgono attività funzionali allo svolgimento delle manifestazioni sportive (dirigenti accompagnatori, addetti agli arbitri) e degli ufficiali di gara (arbitri, giudici, segnapunti ecc…).

Allo stesso modo certamente rientrano tra le attività che possono essere remunerate con i compensi sportivi le collaborazioni di carattere amministrativo tra le quali possono rientrare oltre alla raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e dei documenti contabili anche le attività di segreteria, smistamento della posta, effettuazione e verifica delle operazioni bancarie. Queste attività certamente rientrano tra quelle classificate come collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo e di natura non professionale.

Esistono poi una serie di attività che vengono usualmente svolte per il funzionamento della società sportiva per cui invece non esistono risposte certe e codificate, ma per le quali occorrerà interpretare le varie norme, circolari e delibere di cui abbiamo riportato in sintesi l’evoluzione storica. In particolar modo le funzioni per le quali più spesso ci si interroga sulla possibilità di remunerazione come compenso sportivo sono quelle di custode, magazziniere, addetto alle pulizie o alla manutenzione degli impianti sportivi o delle attrezzature sportive, addetto al taglio dell’erba del campo di gioco. Tutte queste attività sono caratterizzate dallo svolgimento di lavori prevalentemente manuali, che comportano l’utilizzo di attrezzature o macchinari e che sono funzionali allo svolgimento dell’attività sportiva in modo più o meno diretto. Nessuna norma o circolare si occupa di prendere posizione su questo tema, quindi dovremo partire dal testo della legge ed operare ove possibile con il procedimento di analogia con casi similari per l’applicazione del quale possono soccorrere anche le delibere emanate dalle varie FSN e EPS. Tre sono le possibili risposte al quesito: a) le funzioni sopra menzionate possono essere assimilate allo svolgimento diretto delle attività sportive in quanto si tratta di attività di preparazione ed assistenza all’attività sportiva dilettantistica, come stabilito dalla norma di interpretazione autentica contenuta nel decreto-legge n.207 del 30 dicembre 2008; b) le funzioni sopra menzionate possono essere assimilate allo svolgimento di collaborazioni di carattere amministrativo- gestionale (in questo caso prevarrebbe evidentemente la qualifica “gestionale” su quella “amministrativa”); c) le funzioni sopra menzionate non possono essere remunerate tramite i compensi sportivi in quanto risultano estranee sia allo svolgimento diretto dell’attività sportiva dilettantistica, sia alle collaborazioni di carattere amministrativo- gestionale introdotte dalla Legge 289/2002.

Sulla base dell’analisi che precede riteniamo che la soluzione sopra riportata con la lettera a) sia effettivamente sostenibile in quanto trattasi di funzioni necessarie a rendere possibile lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica. Non si può negare infatti che non si potranno svolgere allenamenti e gare se l’impianto sportivo non viene tenuto in condizioni ottimali, se l’erba del campo di gioco non viene tagliata, se le divise non vengono lavate o se l’attrezzatura necessaria per l’attività sportiva non viene conservata ordinatamente e fatta oggetto di manutenzione. Queste considerazioni portano quindi a poter sostenere che lo svolgimento di queste mansioni è funzionale alla preparazione ed all’assistenza all’attività sportiva dilettantistica e quindi rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 67 Tuir in forza del disposto contenuto nell’articolo 35 del Decreto-Legge n.207/2008. Sembrano confermare questa interpretazione anche la Delibera emanata dalla FIPE e quella emanata dal CSEN sopra citate, le quali introducono, a fianco delle categorie oramai note degli atleti, dei tecnici e degli ufficiali di gara anche quella dei collaboratori sportivi tecnico/ organizzativi che comprende tra l’altro al proprio interno le funzioni di gestione e trasporto delle attrezzature sportive, l’allestimento e la manutenzione delle sedi di gara e gli addetti al magazzino, figure assimilabili a quelle prese ora in considerazione. Questa interpretazione evidentemente potrebbe permettere alle società sportive di remunerare queste figure all’interno del proprio organigramma senza dover svolgere particolari adempimenti e quindi con la maggiore semplicità amministrativa possibile. Tuttavia dobbiamo far presente che tra i commentatori del settore esiste anche chi[17] ha sostenuto che la soluzione corretta sia quella sopra identificata con la lettera b), che porterebbe anch’essa alla possibilità di applicare l’articolo 67 Tuir a queste figure, ma l’inquadramento nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative non professionali potrebbe rendere più macchinoso dal punto di vista amministrativo la gestione del rapporto[18]. Infine esiste anche chi[19] ritiene che queste funzioni non possano essere remunerate con le agevolazioni previste per i compensi sportivi in quanto si asserisce che le stesse non sarebbero strettamente funzionali all’avviamento e alla promozione dello sport.

Altre mansioni di vario genere per cui è legittimo chiedersi se è estensibile la norma agevolativa ora in commento sono quelle di addetto alla biglietteria, accompagnatore degli atleti tramite il pullmino della società, addetto al servizio durante le manifestazioni organizzate per la raccolta fondi[20], medico che presenzia alle manifestazioni sportive per garantire il servizio sanitario urgente. Per ciascuna di queste funzioni va svolta la medesima opera di interpretazione svolta nel paragrafo precedente, la quale, a parere del sottoscritto può portare alle seguenti soluzioni:

addetto alla biglietteria: l’attività potrebbe essere inquadrata nello svolgimento diretto di attività sportiva in quanto funzionale allo svolgimento delle manifestazioni sportive, oppure potrebbe anche essere qualificata come collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale;

accompagnatore degli atleti tramite il pullmino della società: anche questa mansione pare a chi scrive possa rientrare nell’esercizio diretto di attività sportiva in quanto funzionale allo svolgimento dell’attività stessa rendendo possibile agli atleti (generalmente minorenni) partecipare alle gare o agli allenamenti;

addetto al servizio durante le manifestazioni organizzate per la raccolta fondi: si tratta delle persone che durante le manifestazioni organizzate per la raccolta fondi preparano gli allestimenti, gestiscono gli stand, servono ai tavoli nel caso di eventi gastronomici, predispongono i campi di gioco per lo svolgimento delle attività in caso di gare o tornei organizzati per la raccolta fondi, assistono lo svolgimento delle gare e le rendono possibili. Riteniamo tuttavia che queste attività siano principalmente funzionali al finanziamento della società e non all’esercizio diretto dell’attività sportiva ed anche se evidentemente la raccolta di fondi è in realtà effettuata per rendere possibile lo svolgimento dell’attività sportiva e quindi è indirettamente collegata ad essa, ci pare difficilmente sostenibile che queste mansioni rientrino nelle attività di preparazione ed assistenza allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica qualora non siano collegate direttamente allo svolgimento di una manifestazione sportiva. Né pare che tali mansioni possano rientrare nemmeno tra le collaborazioni amministrativo- gestionali di natura non professionale;

medico che presenzia alle manifestazioni sportive: ovviamente tale funzione non potrà essere remunerata tramite i compensi sportivi nel caso in cui il medico svolga l’attività come professionista. Tuttavia, qualora la funzione di medico venga svolta da un soggetto che eserciti questa mansione solo occasionalmente in quanto ad esempio non abbia ancora iniziato la propria attività professionale (es. medico abilitato ancora in formazione specialistica e privo di partita IVA) si ritiene che la funzione svolta, se obbligatoria per lo svolgimento della manifestazione sportiva, rientri nell’ambito dell’assistenza allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.

Una volta giunti alle conclusioni che precedono in relazione alla possibilità o meno di applicare la normativa contenuta nell’articolo 67 Tuir alle varie funzioni svolte per conto della società sportiva è opportuno affrontare due ulteriori aspetti: quello inerente la copertura assicurativa di tali soggetti e quello inerente la modalità di formalizzazione del rapporto che lega il percettore del reddito con l’associazione sportiva.

Quanto all’aspetto assicurativo ci limitiamo a sottolineare l’importanza di approfondire preventivamente con il proprio agente di fiducia l’effettività della copertura assicurativa stipulata per i vari potenziali sinistri che potrebbero verificarsi in correlazione allo svolgimento delle funzioni sopra elencate. L’analisi che è stata fatta infatti si limita alla interpretazione di norme giuridiche e fiscali e prescinde del tutto dai rapporti contrattuali che legano la società sportiva alla compagnia di assicurazione. Potrà quindi verificarsi il caso che un soggetto che svolga determinate funzioni (es. le pulizie o il taglio dell’erba) possa essere correttamente remunerato tramite compensi sportivi rientranti nella disposizione di cui all’articolo 67 Tuir, ma non abbia una copertura assicurativa nel caso in cui subisca un danno per un uso non corretto di prodotti chimici o per essersi lesionato utilizzando un taglia-erba. Di ciò occorre che la società sportiva ed il soggetto che presta la propria attività per conto della stessa siano consapevoli.

Infine un tema da approfondire è quello inerente le modalità di formalizzazione del rapporto che lega la società sportiva con il soggetto che svolge funzioni per conto della stessa. In linea generale possiamo distinguere tra le mansioni che rientrano nell’esercizio diretto delle attività sportive e quelle che rappresentano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura non professionale. Per quanto riguarda le prime non esiste alcuna norma che impone una formalizzazione particolare del rapporto. Si ritiene tuttavia che, al fine di poter giustificare il motivo per cui un soggetto svolga una determinata funzione a vantaggio della società sportiva ed anche per rinforzare la tesi che si tratti di attività svolta al di fuori di attività imprenditoriali o professionali abituali è opportuno che sussista un collegamento tra il soggetto che svolga determinate mansioni ed al quale viene erogata una somma e la società sportiva. Quindi ci si aspetterà che il soggetto che svolge attività sportiva diretta, anche in qualità di collaboratore sportivo tecnico- organizzativo sia inserito nell’organigramma della società sportiva come componente del Consiglio Direttivo, come tesserato o almeno come socio[21]. Nel caso invece di funzioni rientranti nel novero delle collaborazioni coordinate e continuative di natura non professionale è la legge a qualificare espressamente il tipo di contratto che lega il collaboratore alla società sportiva. Peraltro, come già ampiamente approfondito, non esiste una normativa organica che disciplini il “contratto di collaborazione coordinata e continuativa”[22] e al contrario esistono diverse normative o documenti di prassi che escludono le collaborazioni coordinate e continuative sportive da diversi adempimenti previsti per la generalità di questo tipo di contratti[23]. Non è necessario che il contratto venga stipulato per iscritto, tuttavia, come per il caso precedente, risulta comunque opportuno che il collaboratore sia integrato nell’organigramma della società sportiva. Ricordiamo che per questo tipo di contratti il Ministero del Lavoro[24] e l’Ispettorato del Lavoro[25] hanno affermato la necessità di operare la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego, anche se sussistono perplessità sulla sostenibilità di questa posizione[26].

Parma, 7/12/2018

Dr. Fabio Zucconi

[1] Un riassunto ad ampio spettro della normativa è contenuto in questo intervento del 5 marzo 2018: https://staging.studiofabiozucconi.it/le-collaborazioni-favore-delle-societa-sportive/ da leggersi tenendo in considerazione la successiva evoluzione normativa https://staging.studiofabiozucconi.it/collaborazioni-sportive-effetti-del-decreto-dignita/

[2] Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n.34 del 26 marzo 2001.

[3] Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n.38 del 17 maggio 2010.

[4] Cfr. Circolare ENPALS n.18 del 9 novembre 2009.

[5] Cfr. Circolare Ministero del Lavoro 21 febbraio 2014.

[6] Cfr. Art.90, comma 3, lettera a) della legge 27/12/2002 n.289.

[7] Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n.21 del 22 aprile 2003.

[8] Cfr. Circolare Ministero del Lavoro 21 febbraio 2014.

[9] Cfr. Art.7 Decreto-Legge n.136 del 28 maggio 2004.

[10] Tra le altre Federazione Italiana Rugby (22 agosto 2017); Federazione Ciclistica Italiana (delibera n.171 del 21 giugno 2017); Federazione Italiana Pesistica (delibera n.32 del 4 febbraio 2017)

[11] Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) delibera n.30 del 18 novembre 2017.

[12] In particolare ci riferiamo alla Federazione Italiana Pallavolo (delibera n.59 del 22 gennaio 2016) e alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (delibera n.88 del 28 novembre 2013 modificata da delibera n.97 del 14 giugno 2014).

[13] Tra i quali non compaiono gli atleti.

[14] Tale conclusione sarebbe stata in realtà una forzatura della norma in quanto non era letteralmente prevista nessuna conseguenza del genere e quindi tale tesi non avrebbe trovato fondamento giuridico.

[15] Cfr. Giuliano Sinibaldi – Circolare n.1/2018 – http://marche.coni.it/images/marche/2018_Sinibaldi_Circolare_1_2018_CONI_Compensi_Sportivi.pdf

[16] Cfr. Art.13 del Decreto-Legge 12 luglio 2018 n.87.

[17] Cfr. https://www.mycaf.it/it/consulenza-e-assistenza-fiscale/i-compensi-per-attivita-sportive-dilettantistiche_72_qt/ ; http://www.sbcweb.it/wp-content/uploads/2015/03/SPORTIVI-DILETTANTI-_REGIME.pdf ;

[18] Cfr. https://staging.studiofabiozucconi.it/le-collaborazioni-favore-delle-societa-sportive/  al punto 3.3.

[19] Cfr. http://www.arseasrl.it/leggiNewsCompleta/1783

[20] Cfr. articolo 37, comma 2, n.2 della legge 21 novembre 2000 n.342

[21] Cfr. a tal fine anche https://staging.studiofabiozucconi.it/le-diverse-categorie-di-soci-i-tesserati-e-lobbligo-di-versare-la-quota-associativa/

[22] Cfr. https://staging.studiofabiozucconi.it/le-collaborazioni-favore-delle-societa-sportive/ punto 1.3.

[23] Cfr. Circolare INPS n.32/2001; Istruzioni operative INAIL 19/3/2003; Art.61, c.3, D.Lgs. 276/2003;

[24] Cfr. Circolare Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007.

[25] Cfr. Interpello n.22 del 9 giugno 2010.

[26] Cfr. https://staging.studiofabiozucconi.it/le-collaborazioni-favore-delle-societa-sportive/ punto 3.3 2).