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Studio Fabio Zucconi

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LE MISURE PER LO SPORT DILETTANTISTICO CONTENUTE NEL DECRETO SOSTEGNI

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Il contributo a fondo perduto

Il 22 marzo scorso è finalmente stato approvato il decreto “Sostegni[1]  che contiene le nuove misure a favore delle attività colpite dalla crisi correlata all’epidemia di corona-virus e ha alcune disposizioni applicabili agli enti sportivi dilettantistici. Va chiarito che in realtà non c’è alcuna misura specificamente rivolta ad associazioni o società sportive dilettantistiche, tuttavia gli enti di questo tipo che abbiano partita IVA potranno usufruire del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto in esame.

Si tratta di un nuovo contributo a fondo perduto che viene concesso sulla base di presupposti diversi rispetto a quelli del passato, ma con meccanismi abbastanza simili. Innanzitutto è stato superato il collegamento del contributo ai codici ATECO e quindi non è più necessario andare a controllare il codice attività risultante dall’anagrafe tributaria per poter ottenere il beneficio. Il contributo spetta a condizione che si abbia una partita IVA attiva alla data del 22 marzo. Rimangono quindi esclusi da questa misura gli enti che svolgono solo attività istituzionale e non abbiano aperto una partita IVA.

La condizione per accedere al contributo è la riduzione del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nell’anno 2020 rispetto a quelli dell’anno 2019 di almeno il 30%. Una volta verificata l’esistenza di questo presupposto è necessario proporzionare la riduzione del fatturato su base mensile  e applicare a questo importo una percentuale variabile tra il 20 e il 60%[2] a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi  risultanti dal bilancio e dalla dichiarazione reddituale relativa all’anno 2019.

Come si può vedere il meccanismo è abbastanza complicato in quanto utilizza grandezze diverse  per effettuare il calcolo.

Per un ente sportivo che utilizza il regime agevolato di cui alla legge 398/1991 occorre operare in questo modo:

– verifica dal modello Redditi ENC2020 dell’entità dei ricavi dell’anno 2019 da desumere dal rigo G2 colonna 7 al fine di determinare la percentuale per il calcolo del contributo: se tale importo è inferiore a 100.000 euro si applicherà la percentuale del 60%, se l’importo è compreso tra 100.000 e 400.000 si applicherà la percentuale del 50%, se fosse superiore a 400.000 euro si applicherà la percentuale del 40%[3]. Qualora nel corso del 2019 alcuni ricavi commerciali fossero stati resi non tassabili in quanto correlati ad una manifestazione di raccolta fondi[4] non è chiaro se bisogna tenere conto o meno degli stessi. Per prudenza e anche per una migliore aderenza alla lettera della legge[5] si consiglia di includerli nel calcolo;

– determinazione, attraverso l’esame del Registro IVA Minori, del totale del fatturato e dei corrispettivi[6] dell’anno 2019 e successivamente dell’anno 2020. In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate[7] si devono tenere in considerazione tutte le operazioni transitate per i registri IVA, quindi vi rientrano anche le operazioni esenti o anche fuori campo IVA che tuttavia siano state fatturate. Non vi rientrano invece le operazioni fuori campo IVA non oggetto di fatturazione e che non sono transitate nel registro IVA. Il fatturato annuo così determinato va quindi mensilizzato[8];

– confronto tra il totale del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 con la stessa grandezza relativa all’anno 2020: se si è avuta una riduzione pari almeno al 30%[9] si ha diritto al contributo, in caso contrario non si ha diritto ad alcun beneficio;

– se si ha diritto al beneficio, per determinare l’importo occorre calcolare la differenza tra il fatturato medio mensile del 2019 e quello del 2020. A questo importo andrà applicata la percentuale determinata nel primo passaggio sopra spiegato e il risultato rappresenta l’importo del contributo da richiedere.

Forniamo un esempio di come calcolare il contributo per una associazione sportiva dilettantistica che ha dichiarato al rigo G2 del modello Redditi2020 relativo al 2019 ricavi per euro 250.000 ed ha prodotto ricavi non tassati per manifestazione raccolta fondi per euro 40.000. Il totale dei ricavi viene quindi calcolato in euro 290.000 e quindi la percentuale da applicare per la  determinazione del contributo sarà pari al 50%. Sul registro IVA minori del 2019 troviamo in corrispondenza dei 12 mesi operazioni imponibili per complessivi 318.000 euro[10]. Nelle colonne delle operazioni esenti, non imponibili e non rilevanti ai fini IVA troviamo un importo complessivo di 5.000 euro. Pertanto il totale del fatturato e dei corrispettivi per l’anno 2019 si attesta a 323.000 euro. La stessa operazione per l’anno 2020 produce un risultato complessivo di fatturato e corrispettivi pari a 185.000 euro. A questo punto occorre mensilizzare gli importi sopra individuati dividendoli per 12. Risulta quindi che il fatturato medio mensile dell’anno 2019 ammonta a 26.917 euro, quello dell’anno 2020 ammonta a 15.417 euro. Si calcola quindi la percentuale di riduzione del fatturato che nel nostro caso ammonta al 42,72%[11] e che soddisfa la condizione prevista dalla norma[12]. Il contributo che potrà essere richiesto verrà quindi calcolato applicando la percentuale del 50% alla riduzione del fatturato medio mensile e sarà determinato in 5.750 euro[13].

Precisiamo che la richiesta del contributo dovrà essere fatta tramite una istanza in forma telematica[14] attraverso una piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ed attiva dalla giornata di ieri. La richiesta andrà effettuata entro il 28 maggio.

 

Le indennità per i lavoratori sportivi

Il decreto sostegni[15] ha nuovamente rinnovato l’indennità per i collaboratori sportivi erogata da Sport e Salute. L’indennità verrà riconosciuta con modalità e limitazioni molto simili a quelle più volte erogate nel 2020. Sulla base delle indicazioni rinvenibili nel sito di Sport e Salute[16] l’erogazione dell’indennità avverrà a beneficio dei soggetti già beneficiari nei mesi precedenti attraverso il collegamento ad un link che si riceverà tramite mail. Entrando nell’apposita piattaforma con questo link si dovrà confermare che l’attività relativa al rapporto di collaborazione sia cessata o almeno ridotta o sospesa a causa del Covid. Si dovrà altresì confermare di non avere altre fonti di reddito[17]. La misura dell’indennità dipende dall’importo dei compensi sportivi percepiti nel 2019. Per chi ha percepito compensi oltre i 10.000 euro nel 2019 è prevista un’indennità di 3.600 euro. Chi ha percepito compensi compresi tra i 4.000 e i 10.000 euro riceverà 2.400 euro, infine per coloro che hanno percepito compensi nel 2019 per importi inferiori a 4.000 euro l’indennità verrà commisurata in 1.200 euro. Sarà direttamente Sport e Salute a determinare l’importo dell’indennità utilizzando a tal fine le dichiarazioni che erano state fatte al momento della prima domanda. Non è possibile ora modificare tale dichiarazione.

Parma, 31 marzo 2021

Dr. Fabio Zucconi

[1] Decreto-legge 22 marzo 2021, n.41.

 

[2] 60% per ricavi entro 100.000 euro; 50% per ricavi compresi tra 100.0000 e 400.000 euro; 40% per ricavi compresi tra 400.000 e 1.000.000 euro; 30% per ricavi compresi tra 1.000.000 e 5.000.000 euro e 20% per ricavi compresi tra 5.000.000 e 10.000.000 euro.

[3] Non prendiamo in considerazione la classe di ricavi superiore in quanto ben difficilmente si potrà verificare questa eventualità per enti sportivi che utilizzino il regime agevolato di cui alla legge 398/91 stante il limite del plafond di accesso al regime agevolato fissato a 400.000 euro.

[4] Cfr. articolo   25   della legge 13 maggio 1999, n.133.

[5] La norma richiama le poste che possono essere qualificate come ricavi e, per quanto non tassabili, i ricavi correlati a attività commerciali svolte durante le manifestazioni di raccolta fondi dovrebbero rientrare nella definizione.

[6] Tendenzialmente il totale del fatturato e dei corrispettivi conterrà l’imponibile delle fatture per sponsorizzazione e pubblicità ed i corrispettivi per attività di bar o di biglietteria (cui va scorporata l’IVA al 10%).

[7] Cfr. in particolare Circolari Agenzia delle Entrate n.15 del 13 giugno 2020 e n.22 del 21 luglio 2020.

[8] L’operazione si svolge semplicemente dividendo per 12 il totale del fatturato. Solo in caso di apertura della partita IVA nel corso dell’anno 2019 l’importo va diviso per il numero di mesi di attività nel corso dell’anno.

[9] Il calcolo va fatto secondo la formula: (Fatturato 2020 – Fatturato 2019) / Fatturato 2019.

[10] Vengono prese in considerazione le operazioni che compaiono in corrispondenza della descrizione “importo imponibile” delle prime quattro colonne in cui sono riportate le operazioni con IVA suddivise nelle varie categorie e aliquote. Tendenzialmente qui compariranno i dati derivanti dalle fatture di sponsorizzazione e dai corrispettivi per bar e biglietteria.

[11] Si ottiene questo risultato dalla seguente operazione: (26.917-15.417) / 26.917.

[12] In quanto pari o superiore al 30%.

[13] Il calcolo risulta infatti il seguente: (26.917-15.417) x 50%.

[14] L’istanza può essere inviata dall’intermediario delegato alle funzioni di consultazione delle fatture elettroniche.

[15] Art.10, commi da 10 a 15 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n.41.

[16] https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2527-aggiornamenti-bonus-collaboratori-sportivi-decreto-sostegni.html

[17] In particolare si dovrà confermare di non essere beneficiari di altri redditi quali: di non essere beneficiari di altri redditi, quali: reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, reddito di emergenza di cui all’art.82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR, redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR, pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222; prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto  legge 22 marzo 2021, n.41.