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LE NORME DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 PER GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 1/22 – 7/2/2021

La legge di bilancio per il 2022 è stata approvata in extremis al 30 dicembre 2021 ed è entrata in vigore all’inizio dell’anno.

Poche sono le disposizioni destinate ad avere impatto sugli enti sportivi dilettantistici. Sicuramente la norma[1] più importante è quella che posticipa l’entrata in vigore della riforma dell’IVA che da due anni il legislatore tenta di attuare per rispondere alla procedura di infrazione in corso oramai da una decina d’anni e che ha portato a plurime costituzioni in mora del nostro Paese da parte dell’Unione Europea. Come abbiamo avuto modo di spiegare poco tempo fa[2], a partire dal 22 dicembre 2021 era stata introdotta una norma[3] che rendeva rilevanti ai fini IVA le somme incassate per i corsi sportivi e le altre attività istituzionali diverse dall’incasso di quote associative[4]. In sostanza, pur senza introdurre l’obbligo di applicare un aggravio di spesa per il tesserato che svolge i corsi sportivi[5], si rendevano tali operazioni fiscalmente rilevanti ai fini IVA e ciò avrebbe avuto importanti conseguenze in relazione all’obbligo di aprire la partita IVA anche per quelle associazioni sportive che svolgono solo attività istituzionale e alla necessità di introdurre nuovi adempimenti contabili di fatturazione e registrazione di questo tipo di entrate. La Legge di Bilancio appena entrata in vigore ha rinviato l’applicazione di questa disciplina alla data del 1° gennaio 2024. Si ritiene che difficilmente si riuscirà nuovamente a evitare l’introduzione di questa normativa in quanto in tal caso l’Italia subirebbe sanzioni per non essersi adeguata alle disposizioni europee. Auspichiamo quindi che il legislatore utilizzi questi due anni di tempo per fornire tutte le risposte ai dubbi che ancora sussistono sulle conseguenze pratiche della concreta applicazione della norma[6]. Nel contempo occorre che anche gli enti sportivi dilettantistici procedano ad organizzarsi in vista dell’entrata in vigore di questa riforma comprendendo fin da ora quali conseguenze si produrranno sul proprio sistema amministrativo in modo da rendersi in grado di essere pienamente operativi a partire dall’anno 2024.

Altra disposizione[7] certamente utile e importante per gli enti sportivi dilettantistici è quella che prevede una nuova sospensione dei termini di versamento delle ritenute e dei contributi sul lavoro dipendente, dell’IVA e delle imposte sui redditi in scadenza tra i mesi di gennaio e aprile 2022. In sostanza, ancora una volta, ed ovviamente a causa della perdurante emergenza epidemiologica, vengono rinviati i termini di versamento della maggior parte delle imposte e contributi ed in particolare sono stati rinviati i versamenti IVA del quarto trimestre 2021 sia per i soggetti che adottano il regime agevolato di cui alla legge 398/1991[8], sia per i soggetti che sono in contabilità ordinaria[9]. Sono stati anche rinviati i termini di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi per i soggetti che hanno il periodo di imposta 1 luglio – 30 giugno che non dovessero aver versato l’intero importo di saldo e primo acconto entro il 31 dicembre scorso[10]. Come già l’anno scorso la formulazione della norma appare poco chiara, ma ribadiamo quanto sostenuto in quell’occasione[11], ovvero che potranno usufruire di questa agevolazione tutti gli enti sportivi che svolgano attività sportiva e siano iscritti al Registro CONI. La norma[12] prevede che i versamenti sospesi debbano essere effettuati, senza sanzioni o interessi, entro il 30 maggio 2022 con la possibilità di una ulteriore rateazione con una scansione particolare[13] e termine al 31 dicembre 2022.

È stata inoltre estesa[14] all’anno solare 2022 la disciplina[15] che permette agli imprenditori di donare somme fino all’un per cento del proprio fatturato al fine di finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport-Bonus)[16]. La donazione può essere effettuata anche a favore di enti sportivi dilettantistici che abbiano in uso gli impianti in forza di concessioni. L’imprenditore che eroga la somma destinata al restauro o alla costruzione dell’impianto sportivo potrà beneficiare di un credito di imposta del 65% della somma pagata da usufruire in tre quote annuali esclusivamente in compensazione. Per poter utilizzare questa agevolazione è necessario seguire una procedura che, nota nelle linee guida essenziali[17], dovrà essere aggiornata nelle scadenze[18] dal Dipartimento per lo Sport.

Come succede poi con tutte le leggi di bilancio anche quest’anno sono stati finanziati dei fondi per lo sviluppo di attività di interesse sportivo. In particolare quest’anno sono stati finanziati:

– lo sviluppo, da parte delle Federazioni Nazionali Sportive riconosciute dal CONI, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e dei soggetti con disabilità [19];

– le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università[20];

– la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l’attrattività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi[21];

– il fondo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo a cui possono accedere anche le associazioni sportive dilettantistiche[22].

Infine facciamo presente che attraverso la legge di bilancio sono state apportate alcune minori precisazioni alla normativa inerente la Riforma dello Sport ed in particolare è stato rifinanziato il fondo per ridurre l’impatto del costo previdenziale che graverà sugli enti spostivi dilettantistici a partire dall’entrata in vigore della riforma[23].

Parma, 6 gennaio 2022

Dr. Fabio Zucconi

[1] Si tratta dell’articolo 1, comma 683 della legge 30 dicembre 2021, n.234.

[2] Cfr. Sport-Update n.19/21.

[3] Art.5, comma 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146 così come modificato dalla legge di conversione del 17 dicembre 2021, n.215.

[4] Ci riferiamo a quelle entrate tecnicamente definite come “corrispettivi specifici”.

[5] Questo tipo di operazioni infatti venivano qualificate come “esenti” da IVA.

[6] Si auspica in particolare un intervento che semplifichi le modalità di fatturazione e registrazione di queste operazioni e che porti chiarezza sulle conseguenze di questa normativa soprattutto con riferimento agli enti sportivi dilettantistici in regime di contabilità ordinaria in tema di detraibilità dell’IVA sugli acquisti (meccanismo del pro-rata).

[7] Articolo 1, comma 923 della legge 30 dicembre 2021, n.234.

[8] Scadenza del 16 febbraio 2022.

[9] Scadenza del 16 marzo 2022.

[10] Quindi si tratta della scadenza del 31 gennaio per il versamento con aggravio dello 0,4% o delle eventuali rate successive alla prima pagata entro il 31 dicembre dello scorso anno.

[11] Cfr. Sport-Update n.1/21, paragrafo 2.3.

[12] Articolo 1, comma 924 della legge 30 dicembre 2021, n.234.

[13] Il 50 per cento dell’importo dovuto può essere pagato in sette rate di pari importo da maggio a novembre 2022 con saldo del residuo 50 per cento a dicembre 2022.

[14] Cfr. Articolo 1, comma 190 della legge 30 dicembre 2021, n.234.

[15] Cfr. articolo 1, commi da 621 a 627 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

[16] Cfr. https://www.studiofabiozucconi.it/dal-30-maggio-i-titolari-di-reddito-di-impresa-possono-inviare-le-richieste-per-usufruire-dello-sport-bonus/

https://www.studiofabiozucconi.it/sport-bonus-e-uscita-la-modulistica-con-sorpresa-anche-i-privati-devono-presentare-la-richiesta/

[17] Si deve applicare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 29 maggio 2019.

[18] Negli anni precedenti infatti venivano indicate delle finestre temporali in cui si poteva prenotare il beneficio fiscale e quindi solo successivamente all’ammissione da parte del Dipartimento per lo Sport era possibile usufruire del beneficio fiscale.

[19] Cfr. Articolo 1, commi 185-187 della legge 30 dicembre 2021, n.234. Il finanziamento di questi investimenti avviene attraverso una defiscalizzazione per le Federazioni degli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale.

[20] Cfr. Articolo 1, comma 188 della legge 30 dicembre 2021, n.234.

[21] Cfr. Articolo 1, comma 368 della legge 30 dicembre 2021, n.234.

[22] Cfr. Articolo 1, commi 671-673 della legge 30 dicembre 2021, n.234.

[23] Curiosamente la norma contenuta nella legge di bilancio (articolo 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2021, n.234) continua ad imputare la maggior parte di questi finanziamenti agli anni solari 2021 e 2022 in cui certamente la Riforma non avrà applicazione.