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Studio Fabio Zucconi

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LE NOVITÀ FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO E NEL DECRETO COLLEGATO

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Negli ultimi giorni dell’anno appena passato sono stati approvati due provvedimenti che recano diverse innovazioni in campo tributario. Di seguito andiamo ad elencare le principali novità raggruppate per argomento. Lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

  • COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI:

Divieto di compensazione in accollo del debito fiscale

In caso di accollo di debiti fiscali l’accollante non può compensare il debito con propri crediti.

Cessazione Partita Iva o esclusione da banca dati VIES e inibizione compensazione

È esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione per i soggetti a cui è notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA. Ciò vale anche per crediti diversi da quelli maturati in relazione alla partita IVA.

Per i soggetti a cui è notificata l’esclusione dalla banca dati VIES è esclusa la facoltà di compensare crediti IVA di qualunque importo

Contrasto alle indebite compensazioni

La compensazione dei crediti IVA, imposte sui redditi, imposte sostitutive e IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. La disposizione si applica a partire dai crediti del periodo di imposta 2019 (dichiarazioni da inviare nel 2020). I modelli F24 inviati in compensazione saranno verificati con riferimento all’invio della dichiarazione e in caso di dati non conformi saranno scartati. In tal caso verrà inviata al contribuente una sanzione di euro 1.000 senza possibilità di riduzione per cumulo. La sanzione può essere pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Inoltre, essendo stata rifiutata la delega, verrà applicata una sanzione pari al cinque per cento dell’importo per importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro senza riduzione per cumulo. Le sanzioni si applicheranno alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

  • FATTURE ELETTRONICHE E ADEMPIMENTI CONNESSI:

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

Anche per l’anno 2020 non possono essere emesse fatture elettroniche con riferimento a prestazioni i cui dati sono da inviare al sistema Tessera Sanitaria. Dal 1 luglio 2020 la comunicazione al sistema Tessera Sanitaria dei corrispettivi avviene tramite i registratori telematici.

Termine di invio esterometro

Il termine di invio dell’esterometro diventa trimestrale da mensile e viene fissato all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Viene disciplinata la modalità di applicazione delle sanzioni sull’omesso o insufficiente versamento del bollo sulle fatture elettroniche. Viene inoltre previsto che se gli importi non superano i 1.000 euro i versamenti possono essere effettuati in due rate semestrali con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno anziché con scadenza trimestrale.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

I file delle fatture elettroniche acquisiti dallo SDI sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati dalla GdF nello svolgimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e dall’Agenzia delle Entrate e dalla GdF per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.

  • INCENTIVI ALL’UTILIZZO DEI MEZZI DI PAGAMENTI ALTERNATIVI AL CONTANTE:

Limitazioni all’utilizzo del contante

Il limite per i pagamenti in contante attualmente fissato a 3.000 euro verrà ridotto a 2.000 euro a partire dal 1 luglio 2020 e a 1.000 euro a partire dal 1 gennaio 2022.

Lotteria degli scontrini

Viene stabilito che i premi della lotteria degli scontrini non soggiacciono a imposta e vengono istituiti premi speciali per chi paga con modalità tracciabili e per gli esercenti che effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi. Vengono previste sanzioni per l’esercente che si rifiuta di ricevere il codice fiscale dal contribuente o non lo trasmetta all’Agenzia delle Entrate.

Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici

Agli esercenti spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni per transazioni effettuate mediante carte di credito o di debito. Il credito di imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni rese nei confronti di consumatori finali dal 1 luglio 2020 purché ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito di imposta va indicato in dichiarazione e non concorre alla formazione di reddito imponibile.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

Chi non accetta il pagamento con carte di credito o bancomat per qualsiasi importo (quindi senza limite inferiore) a partire dal 1 luglio 2020 sarà sanzionato con una multa di 30 euro aumentata del quattro per cento del valore della transazione.

Premio per pagamenti con bancomat o carte di credito

è previsto un rimborso in denaro a vantaggio di chi effettua abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici

Obbligo di versamento con modalità tracciabili per detrazione spese

le detrazioni Irpef saranno concesse solo se le spese siano sostenute con modalità tracciabili e non verranno invece riconosciute per i versamenti effettuati in contanti. Solo le spese per l’acquisto di medicinali e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche a private accreditate potranno essere pagate in contanti

  • DISPOSIZIONI INERENTI IL COMPARTO IMMOBILIARE

Riforma dell’IMU e abrogazione della TASI

viene prevista una riforma dell’imposta patrimoniale sugli immobili. Vengono mantenute IMI e IMIS per TN e BZ; viene mantenuta esenzione per abitazione principale eccetto che per case di lusso; viene previsto che in caso di famiglie con pluralità di dimore abituali nello stesso Comune (marito con residenza in una abitazione e moglie con residenza in altra abitazione) può essere esentata una sola abitazione principale; l’imposta è ridotta alla metà in caso di comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la usano come abitazione principale. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento con limite massimo all’1,06 per cento. L’aliquota può essere portata fino all’1,14 per cento con delibera del Comune per compensare la mancanza di TASI. Viene prevista la necessità di allegare alla delibera un prospetto standardizzato per tutti i comuni contenente le aliquote; sono esenti i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o ricadenti in aree montane; sono esenti i fabbricati classificati E, quelli con usi culturali o per culto, quelli di proprietà della Santa Sede, Stati esteri e Organizzazioni internazionali con cui esistono accordi internazionali di esenzione; quelli utilizzati da enti non commerciali per svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; è prevista riduzione al 75% per abitazioni locate a canone concordato; scadenze per il versamento confermate al 16 giugno e 16 dicembre; acconto da versare in base ai dati dell’anno precedente, saldo con le nuove aliquote; viene messa in funzione sul Portale del federalismo fiscale un’applicazione che contenga i dati e le informazioni utili alla determinazione dell’imposta; le aliquote e i regolamenti devono essere pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia entro il 28 ottobre; la dichiarazione di variazione di elementi rilevanti va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo alle variazioni; a partire dal 2022 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo; per il 2020 e 2021 la deduzione di cui sopra è limitata al 60%; viene disciplinata la modalità di applicazione delle sanzioni; viene abrogata la TASI

Deduzione IMU immobili strumentali

viene fissata al 50% per il periodo di imposta 2019

Aliquota ridotta per cedolare secca per contratti stipulati in base a accordi

viene ridotta dal 15% al 10%

Proroga delle detrazioni casa

sono prorogate al 31.12.2020 le detrazioni del 65% per risparmio energetico (eliminata la riduzione dell’aliquota al 50% per infissi e impianti di climatizzazione), e del 50% su ristrutturazioni edilizie e bonus-mobili

Abolizione dello sconto sul corrispettivo in alternativa alle detrazioni risparmio energetico

è abolita la possibilità di convertire la detrazione in sconto sul corrispettivo in caso di misure antisismiche e di risparmio energetico, viene però prevista la possibilità di ottenere la detrazione sotto forma di sconto sul corrispettivo nel solo caso di interventi su parti condominiali per importi superiori a 200.000 euro.

Bonus facciate

prevista detrazione del 90 per cento su spese per interventi di restauro facciate esterne. La detrazione viene suddivisa in dieci rate annuali di pari importo

Estromissione beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale

viene riproposta la possibilità di estromettere i beni immobili strumentali dalla contabilità dell’imprenditore individuale attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva agevolata

Aumento dell’imposta sostitutiva per cessione di beni immobili

viene aumentata dal 20 al 26 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva per opzione per la cessione di immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Coloro che appaltano opere o servizi per importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a una impresa con utilizzo di manodopera dell’impresa e beni strumentali del committente sono tenuti a richiedere alle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici copia delle deleghe di pagamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice senza possibilità di compensazione con deleghe distinte per ciascun committente. Appaltatore e sub-appaltatore consegnano al committente oltre alle deleghe pagate un elenco dei lavoratori utilizzati con dettaglio delle ore e delle retribuzioni. Il committente che non riceva la documentazione o che verifichi che non sono state pagate correttamente le ritenute non paga i corrispettivi maturati (nel limite del 20% del prezzo complessivo dell’appalto) e invia comunicazione all’Agenzia delle Entrate pena sanzione. Per evitare questa procedura si possono rilasciare dichiarazioni e certificazioni che attestino il corretto adempimento negli anni precedenti degli adempimenti fiscali. In ogni caso (salvo le certificazioni del corretto adempimento negli anni pregressi) il subappaltatore non può utilizzare la compensazione per il pagamento delle ritenute. Viene introdotto un nuovo caso di reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto o subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede di attività del committente.

  • DETRAZIONI FISCALI (DIVERSE DA QUELLE INERENTI GLI IMMOBILI GIÀ PRESENTATE SOPRA)

Detrazione per iscrizione a Conservatori o scuole di musica

è introdotta a decorrere dal 2021 una detrazione per l’iscrizione di ragazzi con età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori, scuole di musica riconosciute, cori e bande per importo massimo di 1.000 euro e a beneficio di contribuenti con reddito non superiore a 36.000 euro.

Aumento del limite di spese veterinarie detraibili

viene aumentato da 387 a 500 euro annui il limite massimo di spesa annua detraibile per le spese veterinarie

Misura delle detrazioni fiscali in base al reddito

viene previsto che le detrazioni fiscali alle imposte sui redditi spettino per l’intero solo per i contribuenti con redditi fino a 120.000 euro e vengano azzerate per i redditi oltre 240.000 euro. Rimangono le detrazioni in misura intera per qualsiasi reddito con riferimento a interessi passivi su mutui e spese sanitarie

  • CREDITI DI IMPOSTA E INCENTIVI FISCALI

Detassazione naspi utilizzata per sottoscrizione capitale cooperativa

si prevede la completa detassazione della Naspi purché sia utilizzata per sottoscrivere capitale sociale di cooperativa che abbia ad oggetto prestazione di attività lavorativa da parte del socio

Sport-bonus

viene riproposta anche per tutto il 2020 la normativa sullo sport-bonus nella versione prevista per il 2019 con dotazione di 13,2 milioni di euro

Credito di imposta 4.0

agevolazione sotto forma di credito di imposta in relazione a investimenti di beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa e a eccezione degli autoveicoli, dei fabbricati, dei beni a lungo ammortamento. Il credito di imposta viene commisurato al 6% del costo nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Credito di imposta R&S

nuova disciplina per il credito di imposta per R&S a decorrere dall’anno di imposta 2020

Credito di imposta per spese di formazione del personale

viene estesa al 2020 e modificata la normativa inerente il credito di imposta per spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione delle competenze previste dal Piano nazionale Impresa 4.0

Credito di imposta per partecipazione di PMI a fiere internazionali

viene esteso al 2020 il credito di imposta per le PMI per la partecipazione a fiere internazionali

Estensione del credito di imposta per edicole

il credito di imposta è esteso anche a chi possiede diversi punti vendita

Credito di imposta per adeguamento tecnologico per imprese del settore della plastica

viene introdotto un credito di imposta fino a un massimo di 20.000 euro annui per l’adeguamento tecnologico delle imprese nel settore della plastica

Carta da 500 euro per acquisti culturali riservata a diciottenni

viene previsto che a chi compirà 18 anni nel 2020 verrà rilasciata una carta elettronica da utilizzare er l’acquisto di biglietti di teatro cinema, spettacoli, libri, abbonamenti a quotidiani, accesso a musei, gallerie, corsi di musica o lingue e altre attività culturali

  • INTRODUZIONE DI NUOVE IMPOSTE O RIMODULAZIONE DI IMPOSTE ESISTENTI

Tassazione altre attività agricole

introduzione di nuova fattispecie per tassazione Irpef attività di commercializzazione di piante vive e prodotti di floricoltura. Il reddito è determinato forfettariamente sulla base dei ricavi a cui è applicato un coefficiente di redditività del 5%.

Abrogazione della mini-IRES

viene soppressa prima ancora dell’entrata in vigore la cosiddetta mini-IRES ovvero la applicazione di una aliquota ridotta sugli utili reinvestiti

Tassazione benefit auto uso promiscuo

viene rimodulata la modalità di tassazione delle auto ad uso promiscuo per i lavoratori dipendenti con una maggiore tassazione per i veicoli più inquinanti. In ogni caso rimangono invariate le regole per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020

Plastic Tax

con decorrenza luglio 2020 viene introdotta una tassa di 0,45 euro al chilogrammo sul consumo di imballaggi monouso in plastica

Aumento delle accise sui tabacchi

vengono aumentate le accise sui tabacchi e viene introdotta una nuova tassa su cartine e filtri per arrotolare le sigarette

Imposta sul consumo delle bevande edulcorate (Sugar Tax)

è istituita a decorrere dal mese di ottobre 2020 l’imposta sul consumo delle bevande zuccherate

Limiti per l’imposizione dei buoni pasto

vengono modificati i limiti per i quali i buoni pasto non concorrono a formare il reddito del dipendente. Buoni pasto cartacei: il limite scende da 5,29 a 4 euro; buoni pasto elettronici: il limite sale da 7 a 8 euro.

Estensione dell’imposta sul valore degli immobili all’estero e dell’imposta sui valori finanziari all’estero anche a enti non commerciali e società semplici

a decorrere dal 2020 viene previsto che l’IVIE e l’IVAFE debbano essere pagate anche dagli enti non commerciali e dalle società semplici

Aumento dell’aliquota IRES per determinate attività

a decorrere dal periodo di imposta 2019 viene previsto l’aumento del 3,5% dell’IRES per le attività di concessione autostradale, gestione aeroportuale, concessioni portuali e concessioni ferroviarie

Aumento dei prelievi sulle vincite al gioco

vengono incrementati il prelievo erariale unico sugli apparecchi di intrattenimento (slot) ed i diritti sulle vincite a Enalotto, lotterie, gratta e vinci

Istituzione del canone patrimoniale pubblicitario

viene istituito il canone in sostituzione della COSAP, dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto di affissione ed altri canoni. Il presupposto del canone è correlato all’occupazione di aree pubbliche, alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti allo Stato o su beni privati visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico. Sono esenti dal canone le tabelle indicative di stazioni, fermate e orari di trasporto pubblico; le occupazioni occasionali; la pubblicità dei giornali nelle edicole; le insegne e le targhe per sedi di enti senza scopo di lucro; le insegne che contraddistinguono la sede ove è svolta l’attività fino a 5 mq; le indicazioni su veicoli utilizzati per trasporti; i messaggi pubblicitari rivolti all’interno degli impianti utilizzati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche purché l’impianto abbia capienza inferiore a tremila posti; i mezzi pubblicitari inerenti l’attività commerciale svolta esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali in cui è svolta l’attività purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato per vetrina o ingresso.

Modifiche all’imposta sui servizi digitali

viene modificata la disciplina dell’imposta sui servizi digitali

IVA su prestazioni di insegnamento

Viene modificato l’articolo 10 del DPR 633/1972 precisando che sono esenti da imposta solo le prestazioni di insegnamento scolastico e universitario e non quelle didattiche di ogni genere. Viene esplicitamente specificato che le prestazioni di scuola guida sono imponibili IVA, ma viene esclusa la sanzione per comportamenti difformi tenuti in precedenza.

  • RIDUZIONE O ELIMINAZIONE DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

Riduzione del cuneo fiscale

vengono appostati 3 miliardi di euro per una riduzione del cuneo fiscale da applicare con decreti attuativi nell’anno 2020

Riduzione contributiva per occupazione giovanile

vengono annullati per tre anni i contributi per assunzioni con contratto di apprendistato stipulati nel 2020

Esenzione redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti

viene estesa al 2020 l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla previdenza agricola

Abolizione pagamento canone RAI per ultra-75enni

viene abolito l’obbligo di pagamento del canone RAI per i soggetti ultra 75enni con reddito proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro annui

  • REGIME FORFETTARIO

Nuovi limiti

vengono introdotti nuovi limiti per l’accesso al regime forfettario con riferimento all’utilizzo di lavoratori dipendenti o collaboratori e con riferimento alla percezione di redditi di lavoro dipendente; viene introdotta la limitazione di un anno del periodo di accertamento nel caso in cui il fatturato sia composto esclusivamente da fatture elettroniche; viene stabilito che il reddito da regime forfettario contribuisce alla determinazione del reddito complessivo utilizzato per confronto per l’ottenimento di qualsiasi beneficio anche di natura non tributaria;

  • OPPORTUNITÀ DI RIVALUTAZIONE FISCALE

Rivalutazione beni di impresa e rivalutazione quote e terreni

viene riproposta la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni di impresa e alla rivalutazione di partecipazioni in società non quotate e di terreni edificabili con pagamento di imposta sostitutiva. La redazione della perizia andrà fatta entro il 30 giugno 2020. L’aliquota per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote e dei terreni è fissata all’11% sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate.

Rivalutazione dei beni di impresa e partecipazioni delle società

le società che non adottano gli IAS per il proprio bilancio possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (sono esclusi gli immobili bene-merce) esistenti in bilancio al 31.12.2018. La rivalutazione va effettuata nel bilancio al 31.12.2019, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con imposta sostitutiva del 10 per cento. Il maggior valore dei beni e delle partecipazioni viene riconosciuto fiscalmente dal 2022. L’imposta sostitutiva per la rivalutazione ammonta al 12 per cento per beni ammortizzabili e al 10 per cento per beni non ammortizzabili

  • ACCONTI VERSAMENTO IMPOSTE

Per i contribuenti che esercitano attività assoggettate a ISA (rientrano anche i soggetti che esercitano attività assoggettate a IVA ma che risultano esclusi dagli ISA per il regime adottato o altre motivazioni) e i soci di società di persone o associazioni professionali che esercitano attività assoggettate a ISA i versamenti in acconto di IRPEF, IRES ed IRAP vengono effettuati in due rate nella misura del 50 per cento ciascuna (mentre in precedenza veniva versato il 40% in prima rata e il 60% in seconda rata). Rientrano nella norma anche le imposte sostitutive quali cedolare secca, IVIE e IVAFE (cfr. Risoluzione 93/2019).

  • ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Modalità di selezione per l’accertamento fiscale

vengono previste le modalità di elaborazione dei dati presenti nelle banche dati per l’analisi del rischio di evasione fiscale e per far emergere le posizioni da sottoporre a controllo con particolare riguardo al trattamento dei dati personali

Avvisi di accertamento immediatamente esecutivi per enti locali

viene estesa la normativa sull’immediata esecutività degli avvisi di accertamento già prevista per gli atti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS anche per quelli degli enti locali

Procedura di riscossione degli enti locali

viene disciplinata la procedura per la riscossione per gli enti locali

  • NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE

Obbligo di preavviso per sospensione forniture utenze

le comunicazioni di mancato pagamento con preavviso di sospensione del servizio nei servizi di pubblica utilità e di telefonia devono essere inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento e preavviso di sospensione di almeno quaranta giorni.

Penale per fornitori di utenze in caso di violazioni

in caso di accertate violazioni nelle modalità di rilevazione dei consumi e di esecuzione dei conguagli o di errori nella fatturazione e addebiti di spese non dovute il fornitore di servizi oltre al rimborso della somma dovrà una penale del 10% dell’ammontare non dovuto e comunque in misura non inferiore a 100 euro.

Parma, 15 gennaio 2020

Dr. Fabio Zucconi