
LE PROSSIME SCADENZE PER IL RECUPERO DEL VERSAMENTO DELL’IVA 2020 SOSPESA A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID
Come è noto i versamenti dell’IVA correlati alle operazioni poste in essere nel 2020 per gli enti sportivi dilettantistici sono stati oggetto di diversi provvedimenti di sospensione con la fissazione di termini per il loro recupero. A distanza di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria appare opportuno fare un po’ d’ordine sulle scadenze e sui termini di pagamento dei versamenti dei vari trimestri:
Primo trimestre: la normativa emergenziale[1] ha disposto la sospensione dei versamenti dell’IVA purché si potesse dimostrare una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Per i soggetti che avevano le caratteristiche per usufruire della sospensione, dopo una serie di provvedimenti[2] che hanno via via allungato il termine per recuperare il versamento, è stato stabilito che il 50% dell’importo dovuto dovesse essere versato entro il 16 settembre o in 4 rate mensili a partire dal 16 settembre. Il restante 50% avrebbe dovuto essere versato in un massimo di 24 rate mensili a decorrere dal 16 gennaio 2021.
Secondo trimestre: non era stata disposta alcuna proroga e quindi la scadenza era rimasta al 20 agosto 2020;
Terzo trimestre: una norma contenuta nel decreto Ristori-Bis[3] ha sospeso il pagamento dell’IVA per tutti gli enti con codice attività coerente con l’attività dello sport dilettantistico rinviando il termine di pagamento al 16 marzo 2021 in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo:
Quarto trimestre: una disposizione contenuta nella legge di bilancio[4], pur con alcuni dubbi in quanto la norma è scritta in modo involuto ed è di difficile lettura, ha rimandato il termine del versamento al 30 maggio 2021 con la possibilità di rateizzare in un massimo di 24 rate mensili con scadenza a fine mese.
Riassumiamo in uno schema le scadenze sopra descritte:
Trimestre 2020 | Scadenza originaria | Condizioni per sospensione | Scadenza rinviata |
Primo | 16/05/2020 | riduzione fatturato aprile del 33% | 50% dal 16/9/20 max 4 rate mensili; 50% dal 16/1/21 max 24 rate mensili |
Secondo | 20/08/2020 | nessun rinvio | |
Terzo | 16/11/2020 | codice ATECO | 16/3/21 max 4 rate mensili |
Quarto | 16/02/2021 | competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24/10/20 | 30/5/21 max 24 rate mensili |
Pur avendo salutato favorevolmente i provvedimenti di sospensione dei versamenti in una fase così difficile per gli enti sportivi dilettantistici, si è venuta ora a creare una situazione che comporta una sovrapposizione di scadenze non banale e che merita una programmazione finanziaria. Ad esempio infatti alla data del 16 maggio 2021 un ente sportivo dilettantistico potrebbe trovarsi da pagare l’IVA del primo trimestre del 2021, una rata del recupero dell’IVA del primo trimestre del 2020 e una rata del recupero dell’IVA del terzo trimestre del 2020. Vi consigliamo pertanto di predisporre immediatamente un prospetto con indicate le scadenze e gli importi da versare derivanti dai provvedimenti emergenziali di sospensione e di aggiornare il prospetto durante l’anno aggiungendo i debiti di imposta che matureranno nel 2021 per avere sempre sotto controllo le scadenze in un anno in cui, dal punto di vista finanziario, si concentreranno gli obblighi di versamento di due anni.
Parma, 4 marzo 2021
Dr. Fabio Zucconi
[1] Art.18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.
[2] La norma originaria (art.18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23) stabiliva che il versamento avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Successivamente l’art.126 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020) ha rinviato il termine di pagamento al 16 settembre in unica rata o in quattro rate mensili. Ancora successivamente l’art.97 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n.104) ha consentito di dilazionare ulteriormente il versamento stabilendo che il 50% dell’importo poteva essere ulteriormente dilazionato nell’anno 2021.
[3] Art.7 del decreto-legge 9 novembre 2020, n.149
[4] Trattasi dell’articolo 1, commi 36 e 37 della legge 30 dicembre 2020, n.178.