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Studio Fabio Zucconi

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L’INDENNITÀ DI 600 EURO PER I COLLABORATORI SPORTIVI: DOMANI 7 APRILE IL CLICK-DAY

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È stato finalmente emanato (con un ritardo di qualche giorno rispetto ai termini previsti dal Decreto Cura-Italia) il decreto attuativo (d’ora innanzi anche “decreto” o “decreto interministeriale”[1]) che precisa i presupposti per la fruizione e individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi prevista dal decreto Cura Italia[2].

Contemporaneamente è stato immediatamente aggiornato il sito di Sport e Salute[3] che ha messo tempestivamente a disposizione non solo il testo del decreto[4], ma anche delle utili domande e risposte (FAQ)[5] che aiutano a pervenire a una migliore interpretazione della norma e del decreto.

Entro domani, 7 aprile, Sport e Salute metterà a disposizione una piattaforma informatica per la presentazione delle domande e fin da ora sul sito è possibile scaricare alcune istruzioni preliminari per capire come presentare la domanda[6]. In effetti è opportuno organizzarsi per poter inviare la domanda il prima possibile in quanto è esplicitamente indicato che le domande saranno soddisfatte in ordine cronologico[7], almeno per coloro che nell’anno 2019 non hanno percepito compensi per collaborazioni sportive[8] superiori a 10.000 euro[9] per i quali è prevista una esplicita priorità.

Ciò posto, chiariamo subito che la misura presenta alcuni dubbi interpretativi, che poi sono quelli che da sempre esistono con riferimento alla normativa di questo settore.

Poiché a chi fa richiesta dell’indennità viene domandato di rilasciare una autocertificazione di cui ci si assume la responsabilità, si consiglia prudenza nella valutazione dell’effettiva esistenza dei presupposti per la richiesta. Ciò premesso, iniziamo presentando alcuni schemi nei quali si riassume la nostra interpretazione della normativa. Gli schemi rappresentano evidentemente una semplificazione della analisi che è stata fatta della normativa, quindi è opportuno leggere le motivazioni su cui gli schemi si fondano e che sono riportati nella parte narrativa successiva.

Dal momento che la norma richiede numerosi presupposti per poter aver diritto all’indennità, gli schemi che presentiamo vanno letti nel senso che l’indennità potrà essere richiesta solo se tutti i presupposti sono presenti. Basta che uno dei presupposti non sussista perché l’indennità non possa essere richiesta:

Attività svolta / Tipologia prestazione
Atleta si
Tecnico si
Dirigente si
Collaboratore amministrativo non professionale si
Tutor progetto “Sport di classe” si
Custode/magazziniere/manutentore forse
Barista/aiutante per manifestazioni raccolta fondi no
Contratto – forma e prova dell’esistenza del rapporto
Comunicazione preventiva Centro Impiego si – nessun rischio
Contratto o lettera incarico in forma scritta con data certa si – rischio molto basso
Contratto o lettera di incarico in forma scritta senza data certa si – rischio basso
Documentazione bancaria pagamenti per tutta durata contratto si – rischio basso
Documentazione bancaria pagamento solo febbraio si – rischio
Nessuna documentazione di cui sopra no
Nessun contratto solo rimborso spese singole prestazioni (es. trasferte, accompagnamento squadra in campo, premio partita, ecc…) no
Contratto – decorrenza e durata
Contratto iniziato prima del 23/2/2020 e ancora in corso al 18/3/2020 si
Contratto iniziato dopo il 23/2/2020 anche se ancora in corso al 18/3/2020 no
Contratto iniziato prima del 23/2/2020 ma cessato prima del 18/3/2020 no
Modalità determinazione compenso
Importo fisso periodico si
Una tantum (es. premio risultato) no
In base a spese sostenute / impegni svolti no
Associazione/ Società
Iscritta al Registro CONI al 18/3/2020 si
Non iscritta al Registro CONI no
Altra attività svolta
Pluralità di collaborazioni sportive si
Collaborazione occasionale senza copertura previdenziale (sotto 5.000 euro annui) si
“Rentier” (solo redditi immobiliari o finanziari) si
Disoccupato si
Studente si
Lavoro dipendente no
Libero professionista (lavoro autonomo) no
Imprenditore (incluso artigiano o commerciante) no
Amministratore di società no
Agricoltore no
Gettoni di presenza o indennità per pubbliche funzioni no
Pensionato no
Rendita vitalizia previdenziale o assicurativa no
Assegno di mantenimento (alimenti) no

Le caratteristiche per poter ricevere l’indennità erano già definite dalla legge[10] che destinava le risorse ai titolari di rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del DPR n.917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi o, in forma abbreviata Tuir) presso società e associazioni sportive dilettantistiche. I rapporti di collaborazione dovevano essere già in corso alla data del 23 febbraio 2020[11] e il percettore non doveva aver prodotto altro reddito da lavoro[12].

Il decreto interministeriale indica alcune caratteristiche che devono avere i suddetti rapporti di collaborazione per poter usufruire dell’indennità aggiungendoli a quelli esplicitamente previsti dalla legge. I nuovi paletti posti dal decreto sono:

il rapporto di collaborazione deve essere ancora pendente al 18 marzo 2020[13];

le società e associazioni sportive dilettantistiche presso le quali è in corso il rapporto di collaborazione devono essere iscritte al Registro CONI[14];

viene precisato che non possono usufruire dell’indennità[15] i percettori di reddito di lavoro autonomo o di lavoro dipendente o assimilato[16] e viene aggiunto che precludono la possibilità di richiedere l’indennità anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;

viene ulteriormente chiarito che questa indennità non è cumulabile con altre indennità previste dal decreto Cura-Italia (quindi quelle previste per i lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati non sportivi, iscritti all’INPS gestione separata, gestione artigiani e commercianti, lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e del settore agricolo, titolari di partita IVA anche se iscritti a casse previdenziali libero professionali), né con il reddito di cittadinanza[17].

Cerchiamo quindi di approfondire il significato dei presupposti e dei limiti sopra indicati:

Rapporto di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) Tuir:

come abbiamo già avuto modo di approfondire[18] l’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir disciplina il trattamento fiscale delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa, dei premi, dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e dei compensi erogati nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.

Riteniamo che vadano immediatamente esclusi dalla possibilità di richiedere i 600 euro i soggetti che percepiscono esclusivamente indennità per rimborsi spesa, per trasferte o premi. Queste fattispecie infatti non generano quel rapporto di tipo continuativo richiesto dalla norma ora in esame. Rimangono quindi solo quelle fattispecie che vanno sotto la definizione di “compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” e “compensi erogati nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale”. Sarebbe lungo approfondire esattamente quali mansioni rientrano in queste categorie[19] e quindi senza ulteriori indugi possiamo affermare che certamente vi rientrano quelle degli atleti[20], dei tecnici, dei dirigenti accompagnatori e dei collaboratori amministrativi non professionali. Tra i soggetti che rientrano espressamente tra quelli che possono chiedere l’indennità vi sono i tutor del progetto “Sport di Classe”[21]. Potrebbero rientrarvi anche, ma l’orientamento sul punto è estremamente vario ed esiste anche una tesi contraria, coloro che svolgono le mansioni di custode, magazziniere, addetto alle pulizie o alla manutenzione degli impianti sportivi o delle attrezzature sportive.  La procedura per la richiesta dell’indennità prevede necessariamente di dover rilasciare una autocertificazione con assunzione di responsabilità anche penale dell’esistenza (in realtà della pre-esistenza al 23 febbraio) del rapporto di collaborazione. Pertanto, tenendo conto dei dubbi esistenti in dottrina sulla possibilità di remunerare con compensi sportivi le mansioni diverse da quelle direttamente afferenti all’attività sportiva, pur propendendo personalmente per la tesi che la ammette, consiglierei di operare con prudenza e quindi di astenersi dal richiedere l’indennità in caso di mansioni non direttamente correlate allo svolgimento dell’attività sportiva.

Contratti in essere alla data del 23 febbraio:

il decreto[22] prevede che nella domanda debbano essere indicati i dati essenziali della collaborazione sportiva e tra questi dati enumera:

le parti del contratto: si tratta del collaboratore e dell’associazione o società sportiva. Fino a qui è facile.

la decorrenza: si tratta della data di inizio del rapporto. Qui già la situazione comincia a diventare più difficile se non esiste una specifica lettera di incarico o un contratto scritto avente una data di stipula. Ci si potrebbe chiedere poi se la lettera di incarico o il contratto scritto debbano avere data certa e se si debba ritenere necessaria la preventiva comunicazione dell’inizio del rapporto al Centro per l’Impiego. Evitando ora di approfondire la fattispecie[23], basti ricordare che esistono documenti di prassi[24] che affermano la necessità di questo adempimento preliminare. Pertanto, pur essendo sostenibile anche la tesi contraria, che il sottoscritto preferisce, appare evidente che dichiarare che il rapporto esiste da una data antecedente al 23 febbraio 2020 in mancanza della comunicazione preventiva al Centro per l’impiego può costituire un rischio nella fase successiva dei controlli. Non bisogna dimenticare infatti che lo stesso decreto interministeriale ora in commento prevede che Sport e Salute effettuerà verifiche e controlli a campione, anche in loco, avvalendosi anche delle proprie strutture territoriali[25]. Potrebbe pertanto capitare che l’associazione o società sportiva nei mesi successivi alla richiesta fatta dal collaboratore riceva la visita di un ente territoriale incaricato da Sport e Salute (INPS, Ispettorato del Lavoro, SIAE, Agenzia Entrate ecc…) e vengano effettuate in quella sede delle contestazioni[26]. Peraltro è anche da considerare, in senso opposto e più tutelante per chi decidesse di richiedere l’indennità anche in mancanza di un contratto scritto, che il decreto[27] prevede la possibilità di allegare alla domanda, in assenza di copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, anche documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020.

la durata: si tratta della data prevista contrattualmente per la cessazione del rapporto di collaborazione. Ricordiamo che tale data deve essere successiva al 18 marzo 2020. Per questo dato valgono le stesse considerazioni fatte poc’anzi per la decorrenza.

il compenso: risulta quindi evidente anche da questa disposizione del decreto che il compenso debba essere predeterminato e correlato ad una prestazione continuativa. A questo fine, in mancanza di un contratto scritto, può aiutare eventuale documentazione bancaria che attesti un pagamento periodico. Questa soluzione è espressamente prevista dalla già citata disposizione del decreto che consente l’allegazione di questa documentazione in alternativa al contratto scritto. In questi casi si ritiene che sia necessario che la documentazione bancaria contenga causali ben chiare e possibilmente che si possa attestare con le quietanze bancarie una periodicità e una regolarità dei pagamenti anche per periodi antecedenti al mese di febbraio e coincidenti con il periodo di durata del contratto indicato nella richiesta. Le risposte fornite da Sport e Salute precisano anche che l’indennità rimane fissata in 600 euro anche per coloro che avevano un contratto con un compenso mensile inferiore ai 600 euro[28] e che in caso di pluralità di collaborazioni sportive con diverse associazioni l’indennità che si può ricevere è solo una ed è sempre di euro 600[29]. Si deve escludere invece, come già accennato in precedenza, che l’indennità possa spettare a coloro che non abbiano un compenso fisso e periodico, ma ricevano rimborsi spese in funzione delle attività svolte o delle spese sostenute (indennità forfettarie e rimborsi spesa) e dei risultati raggiunti (es. premi).

la tipologia della prestazione:

al momento non è ancora attiva la piattaforma per l’invio delle domande e quindi non si può sapere se le diverse tipologie saranno precaricate o se sarà possibile dare indicazioni in forma libera della tipologia di attività svolta. A questo proposito facciamo comunque riferimento a quanto affermato in precedenza in relazione al tema del rapporto di collaborazione ex art.67 Tuir.

Altri redditi da lavoro che precludono l’accesso all’indennità e incumulabilità delle indennità:

sulla base di quanto già spiegato in precedenza appare chiaro che la richiesta dell’indennità ora in esame è riservata solo ai soggetti che non abbiano altro reddito diverso da quello derivante dall’attività sportiva dilettantistica. Sono infatti esclusi tanto coloro che abbiano redditi di lavoro dipendente[30], quanto coloro che abbiano una partita IVA o svolgano attività in forma continuativa come amministratori o membri di organo di controllo di società. Le domande e risposte (FAQ)[31] che abbiamo citato prima enumerano una serie di attività che precludono l’accesso a questa indennità facendovi rientrare praticamente qualsiasi tipo di attività remunerata[32]. Parrebbe rimanere escluso da questo elenco (e quindi rimarrebbe possibile richiedere l’indennità anche in presenza di questo tipo di reddito) il reddito da prestazione di lavoro occasionale per importi inferiori a 5.000 euro[33], i redditi immobiliari (da fabbricati e terreni) e quelli finanziari[34]. Non potranno accedere all’indennità nemmeno coloro che, pur non avendo altri redditi, percepiscono rendite vitalizie o a tempo determinato derivanti da strumenti di carattere assicurativo (di accumulo e non conseguente a un sinistro) o previdenziale[35], né chi riceve assegni di mantenimento[36].

Allo stesso modo la richiesta dell’indennità è preclusa a chi ha già richiesto un’altra indennità prevista dal decreto Cura Italia[37] e da chi percepisce il reddito di cittadinanza.

La procedura per richiedere l’indennità

Venendo ora alla procedura per la richiesta dell’indennità, come accennato in precedenza, domani 7 aprile alle ore 14,00 si avrà il click-day con l’apertura della piattaforma alle richieste.

Per evitare i problemi già occorsi al sito dell’INPS mercoledì scorso, Sport e Salute, intelligentemente, ha previsto una procedura di prenotazione attraverso la quale si potrà accedere con modalità scaglionate al sito per la predisposizione della domanda. Il rischio di un ingolfamento del sistema si sposterà quindi nella fase di prenotazione che potrà avvenire a partire da domattina[38] sempre sul sito di Sport e Salute.

Come indicato dalla risposta n.24 delle FAQ dianzi citate che riportiamo di seguito integralmente:

Dopo di che, sempre le FAQ più volte citate[39], spiegano in maniera esaustiva come procedere per la compilazione delle domande e come gestire eventuali problemi o errori occorsi durante la compilazione. In particolare va segnalato che la domanda deve essere inviata personalmente dal collaboratore e non può essere delegata né l’associazione o società sportiva con cui è in essere il contratto di collaborazione, né un professionista delegato[40].

Da tenere anche presente che Sport e Salute ha la possibilità di richiedere integrazioni alla domanda in caso di mancanze[41].

L’indennità verrà pagata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda tramite bonifico bancario o postale[42] sul conto corrente[43] il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Sport e Salute precisa cha si potrà ricevere l’indennità anche su un conto corrente cointestato[44] o su una Postepay Evolution[45], mentre non si potrà indicare l’IBAN di un conto corrente intestato ad altre persone[46] (ad es. il genitore).

Parma, 6 aprile 2020

Dr. Fabio Zucconi


[1] Così definito in quanto emanato di concerto dal Ministro dell’Economia e Finanze e dal Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport.

[2] Cfr. art.96 del Decreto 17 marzo 2020 n.17.

[3] https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1938-cura-italia-indennita-per-collaboratori-sportivi-emanato-il-decreto-attuativo.html

[4] Scaricabile dal link https://www.sportesalute.eu/images/curaitalia/Testo_decreto_ministeriale_06.04.2020.pdf

[5] https://www.sportesalute.eu/indennita-collaboratori-sportivi-faq.html

[6] https://www.sportesalute.eu/images/curaitalia/Guida_Scansione_cura_italia.pdf

[7] Art.6, comma 8 del decreto interministeriale, ma in realtà l’ordine cronologico era già previsto nella norma di legge che invero lo indicava in riferimento almeno alla fase istruttoria (cfr. art.96 c.3 D.L.17/2020).

[8] Per compensi infatti si deve intendere compensi percepiti per collaborazioni sportive: cfr. risposta n.17 delle FAQ citate.

[9] Art.3, comma 1 del decreto interministeriale.

[10] Art.96 DL 17/2020 sopra citato.

[11] Cfr. Art.96 comma 1, DL 17/2020.

[12] Cfr. Art.96 comma 3, DL 17/2020.

[13] Cfr. Art.2 comma 1, decreto interministeriale.

[14] Cfr. Art.2, comma 1, lett. a) decreto interministeriale. In realtà la disposizione di legge già prevedeva che Sport e Salute dovesse istruire le domande sulla base del Registro CONI.

[15] Cfr. Art.3, comma 2 decreto interministeriale.

[16] Ad esempio quindi gli amministratori di società e tutti coloro che sono inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi al di fuori dell’ambito sportivo.

[17] Si precisa che in questo caso deve essere stato percepito il reddito di cittadinanza nel mese di marzo.

[18] https://staging.studiofabiozucconi.it/le-collaborazioni-favore-delle-societa-sportive/

[19] Per questo vi rimando al mio precedente intervento: https://staging.studiofabiozucconi.it/le-mansioni-che-possono-essere-remunerate-come-redditi-diversi-sportivi/

[20] Gli atleti titolari di contratto di collaborazione rientrano espressamente tra i soggetti che possono richiedere l’indennità in base alla risposta n.3 alle FAQ prima citate.

[21] Cfr. risposta n.19 delle FAQ citate.

[22] Cfr. Art.4, comma 2, lettera b).

[23] Per un approfondimento cfr. ancora https://staging.studiofabiozucconi.it/le-collaborazioni-favore-delle-societa-sportive/ punto 3.3.

[24] Cfr. Circolare Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2007 e Interpello n.22 del 9 giugno 2010.

[25] Cfr. Art.6, comma 4 decreto interministeriale.

[26] La risposta 34 alle FAQ prevede espressamente che in fase di verifica Sport e Salute possa richiedere all’associazione o alla società sportiva di riferimento di confermare le dichiarazioni fatte al momento della presentazione della domanda. Da questo fatto non si può poi escludere l’emergere di una situazione ritenuta non conforme alle regole (che non sono chiare).

[27] Cfr. Art.4, comma 3, lettere b) e c).

[28] Cfr. risposta 20 delle FAQ citate.

[29] Cfr. risposta 21 delle FAQ citate.

[30] E sulla scorta di risposte a quesiti analoghi posti per altri tipi di indennità previste dal decreto Cura Italia possiamo escludere che si possa fare differenza tra lavoro full-time o part-time, anche eventualmente con poche ore di lavoro alla settimana.

[31] Cfr. domande e risposte da 13 a 15.

[32] Tra le altre attività che precludono la richiesta dell’indennità ci sono le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la partecipazione a collegi e commissioni, il percepimento di gettoni di presenza e altri compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni (ad esempio gli scrutatori e i presidenti di seggio alle elezioni), i sacerdoti, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili e i medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria.

[33] Tale fattispecie non è infatti enumerata neanche nella risposta numero 15 e i percettori di questi redditi rimangono al di fuori di qualsiasi inquadramento previdenziale (cfr. Art. 44, comma 2, ultimo periodo del Decreto-legge 30 settembre 2003 n.269) e quindi non sono destinatari di altri provvedimenti del decreto Cura Italia.

[34] Questi redditi sono esplicitamente ammessi dalla risposta n.16 delle FAQ prima citate.

[35] Cfr. sempre risposta 15 alle FAQ.

[36] Come ad esempio l’assegno di mantenimento per il coniuge in caso di divorzio (cfr. sempre risposta 15 alle FAQ).

[37] Cfr. risposta n.10 delle FAQ prima citate.

[38] In realtà oggi (6 aprile 2020) il sito di Sport e Salute indica la data del 7 aprile senza indicare un orario per poter effettuare la prenotazione.

[39] Cfr. in particolare le risposte da 26 a 30 delle FAQ.

[40] Cfr. risposta 32 FAQ.

[41] Cfr. art.6, comma 5 del decreto interministeriale e risposta 38 delle FAQ.

[42] Cfr. risposta 46 alle FAQ.

[43] Deve trattarsi di un conto corrente aperto in Italia (cfr. risposta 45 alle FAQ).

[44] Cfr. risposta 42 FAQ.

[45] Cfr. risposta 47 alle FAQ.

[46] Cfr. risposta 44 alle FAQ.