LO SCONTRINO ELETTRONICO E I CORRISPETTIVI TELEMATICI
Nell’ambito del processo di innovazione degli strumenti per il controllo fiscale, dopo l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica entrato in vigore dal 1 gennaio scorso, nei prossimi mesi diventerà obbligatoria una nuova procedura per la memorizzazione e l’invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, ovvero degli importi correlati agli incassi certificati attualmente con scontrini e ricevute fiscali principalmente dalle attività commerciali ed artigianali svolte nei confronti di consumatori finali.
Si avrà in sostanza un passaggio epocale in quanto attraverso questa procedura l’attenzione degli organi di controllo verrà spostata dal rilascio del documento fisico che attesta l’esecuzione della prestazione (e l’incasso del corrispettivo) alla memorizzazione e l’invio in forma telematica e con cadenza giornaliera dei dati degli incassi percepiti. In altre parole il controllo principale non avverrà più in relazione al rilascio fisico di un documento al cliente al momento dell’effettuazione della prestazione, ma in relazione alla tempestiva memorizzazione del corrispettivo sugli appositi dispositivi (es. registratori di cassa telematici) i cui dati non potranno essere in nessun modo alterati o integrati in un momento successivo con retrodatazione della rilevazione.
Le scadenze per l’entrata in vigore di questa nuova procedura sono scaglionate tra i contribuenti in base all’entità del fatturato. In effetti i soggetti che hanno avuto nell’anno 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro[1] devono adeguarsi a questa nuova procedura con decorrenza 1 luglio 2019. I soggetti di minore dimensione invece (quelli con volume di affari inferiore a 400.000 euro) dovranno adeguarsi entro il 1 gennaio 2020.
Come nel caso della fatturazione elettronica, anche per l’adeguamento alla procedura di memorizzazione e invio dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato[2] che metterà a disposizione dei contribuenti una procedura web gratuita. I contribuenti tuttavia potranno anche utilizzare strumenti diversi e più tradizionali come i registratori di cassa telematici, apparecchiature evolute in grado di fare la trasmissione telematica giornaliera dei dati. Si precisa che per agevolare i contribuenti nell’acquisto dei registratori di cassa telematici o nell’aggiornamento dei dispositivi già utilizzati, è stato previsto un contributo da parte dello Stato pari al 50% del costo di acquisto o di aggiornamento dei dispositivi, con un limite di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di aggiornamento. Il contributo verrà elargito attraverso un credito di imposta da utilizzare con il modello F24 nella prima liquidazione successiva alla registrazione della fattura di acquisto del dispositivo.
I nuovi dispositivi, sia che si tratti dei registratori di cassa telematici, sia che si utilizzi la procedura gratuita che sarà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dovranno essere in grado di rilasciare al cliente un documento commerciale di vendita o di prestazione che sostituirà il vecchio scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Tale documento commerciale non avrà più la valenza fiscale che in precedenza avevano scontrino e ricevuta in quanto, come già detto, il controllo dell’esatto adempimento degli obblighi fiscali avverrà con la memorizzazione e l’invio dei dati in forma telematica, bensì avrà la finalità commerciale di attestare l’avvenuto acquisto a beneficio del cliente- acquirente anche al fine di far valere la garanzia contro i vizi della merce acquistata. Tale documento potrà anche essere utilizzato per consentire le detrazioni o deduzioni fiscali correlate a determinati acquisti ed in tal caso dovrà contenere anche il codice fiscale dell’acquirente.
Ne consegue quindi che con l’introduzione della procedura di memorizzazione dei corrispettivi verranno meno gli obblighi oggi esistenti che disciplinano il rilascio dello scontrino e della ricevuta fiscale. In particolare andrà verificato come gestire la certificazione dei corrispettivi percepiti fuori dalla sede della propria attività. Ad oggi infatti accade spesso che chi svolge attività imprenditoriali tipicamente artigiane presso l’abitazione di soggetti privati (es. idraulico, elettricista ecc…) o anche chi svolge per imprese di maggiori dimensioni attività di assistenza presso abitazioni certifichi la ricezione di un pagamento attraverso la compilazione manuale sul posto di una ricevuta fiscale. A partire dal momento in cui si renderà necessario adeguarsi alla procedura di memorizzazione e invio dei dati in forma telematica questa modalità non potrà più essere ammessa. Pertanto occorrerà organizzarsi in modo da conformarsi alle nuove procedure anche nel caso di attività svolte verso privati in luoghi diversi dalla sede dell’attività. Per fare ciò potrà essere utile probabilmente la annunciata procedura web dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe poter essere utilizzata anche tramite dispositivi mobili. In ogni caso occorrerà anche attendere eventuali nuovi provvedimenti che potrebbero limitare l’obbligo di utilizzare la nuova procedura per alcune categorie di contribuenti.
Infine segnaliamo che esistono normative particolari da applicare per i soggetti che hanno più di tre punti cassa e per la disciplina delle modalità di certificazione e revisione delle apparecchiature e per i casi di malfunzionamento delle stesse.
Tutto ciò premesso invitiamo tutti i contribuenti che ad oggi utilizzino modalità di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale (tipicamente negozi o altre attività commerciali o artigianali svolte direttamente nei confronti di acquirenti privati consumatori) a verificare quale sia la data di entrata in vigore nel loro caso specifico della nuova procedura e quindi ad attivarsi per tempo con i propri fornitori per essere pronti ad una tempestiva installazione dei dispositivi e delle procedure. Facciamo presente a tal fine che per l’installazione dei dispositivi è necessario effettuare un accreditamento nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’accreditamento può essere fatto direttamente dal contribuente che sia dotato di proprie credenziali Fisconline o dal proprio consulente che sia stato appositamente delegato. Il modulo di delega da utilizzare è la stesso che è stato consegnato per la compilazione e la consultazione delle fatture elettroniche, tuttavia è necessario verificare che nella compilazione originaria del modulo fosse stata barrata anche l’opzione n.5 denominata “Accreditamento e censimento dispositivi”. In caso di mancata opzione per questo servizio si rende necessario rilasciare una nuova delega al proprio professionista di fiducia. è opportuno verificare di aver effettuato tempestivamente anche questo adempimento in quanto in caso contrario potrebbe accadere che il fornitore del registratore telematico sia impossibilitato a mettere in funzione l’apparecchiatura nei termini previsti.
Parma, 10 maggio 2019
Dr. Fabio Zucconi
[1] Per volume di affari si intende il volume di affari complessivo e non quello rilevato sul registro dei corrispettivi.
[2] Cfr. Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate – Prot. n.99297 del 18 aprile 2019.