MANCATA ISCRIZIONE AL VIES E SANZIONI IVA E INTRASTAT

Nel presente contributo prendiamo in considerazione il caso in cui una società, pur non essendo ancora iscritta all’archivio VIES, pone in essere operazioni intracomunitarie secondo il regime fiscale che le caratterizza e quindi in regime di non imponibilità IVA.

L’Agenzia delle Entrate continua a ritenere di dover sanzionare questo comportamento riprendendo a tassazione l’IVA non esposta in fattura con conseguenti sanzioni per errata fatturazione, infedele dichiarazione IVA e irregolare compilazione degli elenchi INTRASTAT. Gli avvisi di accertamento in questi casi infatti sono fondati normalmente in via esclusiva sul presupposto della mancata iscrizione al VIES, la quale, di per sé sola, basterebbe a sanzionare il comportamento del contribuente.

In realtà, l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha portato a dover smentire categoricamente tale assunto in quanto le operazioni di scambio intracomunitario devono essere tassate prendendo in considerazione le loro caratteristiche oggettive e la applicazione della specifica normativa di riferimento non può essere esclusa dal mancato rispetto di obblighi formali.

La sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-21/16 emanata il 9 febbraio 2017 (e che richiama altri precedenti pronunciati dalla medesima CGUE) afferma esattamente quanto dianzi ricordato statuendo che nell’esercizio dei loro poteri gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione (punto 33) e che una misura nazionale che subordini l’applicazione della normativa a requisiti puramente formali come l’iscrizione al VIES eccede quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta se le caratteristiche oggettive delle operazioni possiedono i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa comunitaria – articolo 138, paragrafo 1 della direttiva IVA – (punti 34 e 35) concludendo che l’esenzione IVA deve essere accordata se tali condizioni sostanziali sono soddisfatte anche se certi requisiti formali (in questo caso iscrizione al VIES) sono stati omessi (punti 36 e 37). Ciò vale nella misura in cui le parti non abbiano partecipato intenzionalmente ad una frode (punto 39).

Pertanto si può concludere che, qualora si possa dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria, ovvero:

  • il trasporto dei beni fuori del territorio dello Stato membro del cedente;
  • la soggettività passiva delle controparti;
  • il passaggio della proprietà dal cedente al cessionario;
  • l’onerosità dell’operazione

oltre al fatto che le parti non partecipassero ad una frode, conseguirebbe la applicabilità della normativa di non imponibilità IVA e quindi è possibile richiedere l’annullamento dell’avviso di accertamento.