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Studio Fabio Zucconi

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NUOVE MISURE PER CONTRASTARE L’EMERGENZA COVID-19

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Prosegue la seconda ondata di contagi da corona-virus e la conseguente sospensione delle attività sportive dilettantistiche. Per far fronte all’emergenza sono state approvate nelle trascorse settimane varie misure, le ultime delle quali sono contenute nel nuovo decreto-legge entrato in vigore da ieri e denominato decreto “Ristori-bis[1] e vanno a completare il quadro delineato con il precedente decreto approvato il 28 ottobre scorso[2].

Andiamo quindi ad analizzare le ultime agevolazioni che sono state introdotte:

SOSPENSIONE VERSAMENTO IVA TERZO TRIMESTRE

Per tutti i soggetti con sede in qualsiasi area del territorio nazionale, indipendentemente quindi dal “colore” giallo, arancione o rosso delle zone, le cui attività siano state sospese dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, sono rinviati i termini per i versamenti di IVA e ritenute di acconto su lavoro dipendente e assimilato e relative addizionali scadenti nel mese di novembre[1].

Dal punto di vista soggettivo rientrano sicuramente tra i soggetti che possono beneficiare del rinvio di questa scadenza gli enti sportivi che svolgono attività dilettantistica nell’ambito degli sport di contatto[2]. Si deve ritenere invece che le associazioni e società che svolgono attività sportiva che non rientra tra gli sport di contatto non possano usufruire di questa proroga. E ciò parrebbe vero anche per gli enti che abbiano sede nelle cosiddette regioni Rosse in cui anche questo tipo di attività è stata ora preclusa[3]. Questa è la conseguenza di una tecnica legislativa veramente pessima che anziché definire chiaramente i soggetti a cui vengono concesse le agevolazioni, utilizza una serie di rimandi incrociati attraverso i quali alla fine qualche soggetto che avrebbe diritto ad essere tutelato rimane fuori dal perimetro delle misure agevolative.

Dal punto di vista oggettivo invece la scadenza di gran lunga più importante per gli enti sportivi dilettantistici è quella del versamento dell’IVA del terzo trimestre in scadenza al 16 novembre. In forza della norma ora in commento tale versamento potrà essere effettuato entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o in quattro rate di pari importo.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ESTENSIONE CODICI ATECO BENEFICIARI

Con il nuovo decreto il Governo è anche intervenuto per correggere alcune “dimenticanze” che avevamo già segnalato con il precedente intervento[1] sul Decreto-Ristori. In effetti avevamo fatto presente che tra i codici ATECO compresi nell’elenco delle attività che potevano usufruire del contributo a fondo perduto introdotto dal precedente decreto, non era stato preso in considerazione quello relativo ai “Corsi sportivi e ricreativi[2] ed inoltre mancava anche quello relativo ai “Corsi di danza[3]. A questa disattenzione è stato posto rimedio e quindi ora anche gli enti sportivi che abbiano dichiarato all’anagrafe tributario uno di questi codici riceveranno il contributo. Purtroppo ed inspiegabilmente però, mentre il codice generico relativo ai corsi sportivi è stato pienamente assimilato agli altri codici relativi all’attività sportiva che hanno diritto a ricevere un contributo pari al 200% di quello erogato in precedenza[4], per le scuole di danza il contributo viene riconosciuto solo nella misura del 100% di quello precedente[5]. Tenuto presente che la danza è a pieno titolo considerata una specialità sportiva[6] viene difficile comprendere la differenza di trattamento e ciò anche se nella classificazione ATECO i corsi di danza rientrano nella categoria “formazione culturale” e non in quella “corsi sportivi”[7].

RIAPERTURA CONTRIBUTO DIPARTIMENTO PER LO SPORT PER LOCAZIONI

Si tratta di un contributo riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI alla data del 30 ottobre 2020, titolari di almeno un contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate di unità immobiliari accatastate e situate nel territorio italiano all’interno delle quali viene svolta l’attività sportiva. È richiesto che sussistano tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive e che le attività sportive vengano svolte prevalentemente nell’immobile locato per il quale si chiede il contributo. È anche necessario avere pagato tutti i canoni di locazione scadenti entro il 31 dicembre 2019.

Si tratta del medesimo contributo che era già stato previsto dall’allora Ufficio per lo Sport (nel frattempo diventato Dipartimento per lo Sport) nel mese di giugno scorso[1] e nella versione attuale potrà essere richiesto solo da coloro che non ne avessero usufruito nella sessione precedente. Il contributo sarà commisurato ad una mensilità del canone di locazione al netto del credito di imposta locazioni[2] eventualmente ricevuto e di altri contributi deliberati da Enti Pubblici. Inoltre, questa misura è incompatibile con il contributo a fondo perduto disciplinato dal Decreto Ristori[3] ed erogato dall’Agenzia delle Entrate. L’ente che si dovrà occupare della distribuzione di questi fondi è il Dipartimento per lo Sport e la domanda può essere inviata a partire da oggi.

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Termina oggi la campagna per l’erogazione automatica dell’indennità per il mese di novembre. Tutti coloro che hanno ricevuto la medesima indennità per uno dei mesi precedenti dovrebbero aver ricevuto una e-mail contenente un link per attivare la procedura di conferma del diritto a ricevere l’indennità. È essenziale attivare questa procedura in quanto in mancanza della conferma l’indennità non verrà erogata e non potrà più essere richiesta.

Sempre in relazione a questa misura il decreto approvato[1] ieri introduce una norma interpretativa che stabilisce che ai fini della valutazione dei presupposti per ricevere l’indennità in questione, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati. In questo modo si garantiscono i diritti di chi non ha un contratto in essere in novembre a causa del mancato rinnovo per la situazione di emergenza.

Per chi invece debba fare una domanda nuova non avendo mai in precedenza usufruito di questa misura la scadenza per l’invio dell’istanza è fissata al 30 novembre.

 

Parma, 10 novembre 2020

Dr. Fabio Zucconi

 

[1] Cfr. art.28 Decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

[1] Ci eravamo occupati di questo contributo in https://staging.studiofabiozucconi.it/arrivano-i-contributi-per-il-mondo-sportivo-dilettantistico/

[2] Cfr. art. 8 Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 e articolo 28 decreto-legge 19 maggio 2020 n.34.

[3] Cfr. art.1, Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137.

[1] https://staging.studiofabiozucconi.it/decreto-ristori-in-arrivo-gli-incentivi-per-far-fronte-al-nuovo-stop-alle-attivita-sportive/

[2] Trattasi del codice ATECO 85.51.00.

[3] Codice ATECO 85.52.01.

[4] La norma infatti richiama la disciplina del precedente contributo introdotto dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio).

[5] E quindi nella misura della metà di quanto riconosciuto a qualsiasi altra specialità sportiva.

[6] Esiste infatti la relativa Federazione Nazionale Sportiva, ovvero la FIDS e le associazioni ad essa affiliate e quelle affiliate a Enti di Promozione Sportiva per la disciplina della danza sportiva, sono a tutti gli effetti iscritte al Registro CONI e riconosciute come organismi sportivi.

[7] Forse si può semplicemente ipotizzare che al momento di stimare i fondi necessari per il contributo a fondo perduto, essendo stato dimenticato il codice attività dei corsi di danza, il numero dei potenziali beneficiari sia stato sotto-stimato e conseguentemente sia stata stanziata una somma troppo limitata. Come conseguenza l’unica possibilità per far rientrare questi soggetti nel novero dei beneficiari risultava quella di ridurre l’importo per ciascun beneficiario.

[1] Cfr. art.7, Decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

[2] In effetti queste discipline sportive sono state sospese in forza del disposto di cui alla lettera g) del DPCM 3 novembre 2020.

[3] L’art.7 del Decreto-legge 9 novembre 2020, n.149 infatti limita la possibilità di accedere a questa misura ai soggetti con sede in “zona rossa” aventi un codice attività rientrante tra quelli contenuti in un apposito allegato (allegato n.2) tra i quali non sono contenuti i codici delle attività sportive dilettantistiche.

[1] Decreto-legge 9 novembre 2020, n.149.

[2] Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (detto “Decreto Ristori”). Cfr. https://staging.studiofabiozucconi.it/decreto-ristori-in-arrivo-gli-incentivi-per-far-fronte-al-nuovo-stop-alle-attivita-sportive/