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OBBLIGHI ED ESONERI PER L’INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

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Con la conversione avvenuta il 13 dicembre del Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2019 si sono delineati, con alcuni dubbi residui, gli obblighi in relazione alla fatturazione elettronica per le varie categorie di contribuenti.

Si può quindi riassumere la situazione nel modo seguente:

CONTRIBUENTI IN REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO (ditte individuali, liberi professionisti, società di persone, associazioni professionali, società di capitale): sussiste l’obbligo di emissione, ricezione e conservazione delle fatture in formato elettronico.

CONTRIBUENTI IN REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SANITARIE: sussiste l’esonero per l’emissione in formato elettronico delle sole fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria. Rimane l’obbligo di invio in formato elettronico e di conservazione per le fatture i cui dati non sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria e l’obbligo di ricezione e conservazione in formato elettronico delle fatture del ciclo passivo.

CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO O MINIMI REGIME DI VANTAGGIO (solo ditte individuali o liberi professionisti): nessun obbligo né di invio, né di ricezione, né di conservazione. Le fatture potranno continuare ad essere emesse ed inviate al cliente in forma cartacea (o per mail). Le fatture di acquisto emesse da contribuenti in regime ordinario (o semplificato) verranno comunque messe a disposizione nell’area riservata del contribuente.

ENTI NON COMMERCIALI CHE SVOLGONO SOLO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE: non hanno obbligo di emissione fattura e quindi non hanno nemmeno l’obbligo di emissione di fattura elettronica. Non hanno l’obbligo di ricezione e conservazione in formato elettronico in quanto non sono soggetti passivi di imposta e vanno trattati come consumatori privati. Le fatture di acquisto verranno comunque messe a disposizione nell’area riservata dell’ente.

ENTI NON COMMERCIALI CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALE: sussiste l’obbligo di emissione, ricezione e conservazione delle fatture relative all’attività commerciale in formato elettronico. Non sussiste obbligo per le operazioni relative all’attività istituzionale.

CONTRIBUENTI CON OPZIONE LEGGE 398/91 (associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro, pro-loco, bande, cori, filodrammatiche): sono integralmente esonerate dall’obbligo di emissione, ricezione e conservazione in formato elettronico se hanno conseguito nel periodo di imposta precedente proventi per un importo inferiore a 65.000 Euro. Nel caso di superamento del limite di 65.000 Euro le fatture devono essere emesse per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo di imposta. In ogni caso gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a contribuenti in regime Legge 398/91 devono essere adempiuti dai cessionari”.

CONTRIBUENTI NON RESIDENTI IDENTIFICATI DIRETTAMENTE O CON RAPPRESENTANTE FISCALE: nessun obbligo né di invio, né di ricezione, né di conservazione. Le fatture potranno continuare ad essere emesse ed inviate al cliente in forma cartacea (o per mail).

È utile precisare che lo schema che precede vale solo per le fatture fatte tra soggetti passivi IVA o da un soggetto passivo IVA a privati. Invece per le fatture alla Pubblica Amministrazione rimangono valide le norme già oggi in vigore e quindi anche contribuenti in regime forfettario, minimi, attività sanitaria, opzione Legge 398/91 dovranno continuare ad emettere fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione con la sola esclusione delle prestazioni effettuate dai medici per prestazioni in convenzione con il SSN per le quali viene compilato dagli enti pubblici il foglio di liquidazione dei corrispettivi (cedolino mensile) che tiene luogo della fattura (Risoluzione n.98 del 25/11/2015).

Parma, 18/12/2018

Dr. Fabio Zucconi