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Studio Fabio Zucconi

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OBBLIGO DI PAGAMENTO CON MODALITÀ TRACCIABILI PER POTER DETRARRE LE SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVA DEI MINORI

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La legge di bilancio in vigore dal 1 gennaio scorso ha imposto un nuovo onere per la detrazione delle spese sostenute per l’attività sportiva dei figli minori. Questa disposizione[1] ovviamente impatta con la quotidianità di tutte le associazioni sportive che gestiscono corsi per l’insegnamento o la pratica di attività sportive dilettantistiche in quanto tutti i pagamenti ricevuti per tali attività (denominati tecnicamente “corrispettivi specifici”), a differenza che nel passato, dovranno avvenire in modalità tracciabile per essere detraibili dalle imposte dei genitori.

Ricordiamo innanzitutto che le spese detraibili[2] sono costituite dalle somme pagate per l’iscrizione e lo svolgimento dell’attività sportiva[3] ad associazioni sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni[4]. Le spese sono detraibili in un limite massimo di 210 euro per ciascun minore.

Precisiamo anche che la disposizione è applicabile alle spese pagate non solo alle associazioni sportive dilettantistiche, ma anche alle società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD a r.l.)[5]. Sono escluse le associazioni o società sportive che non abbiano avuto il riconoscimento del CONI[6].

Giova ricordare che al fine di permettere la detrazione fiscale le spese devono essere certificate[7] da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dall’associazione o società sportiva dilettantistica con l’indicazione: della denominazione, sede legale e codice fiscale della società sportiva; della causale del pagamento (es. pagamento della prima quota per la Stagione o pagamento della quota relativa al mese di maggio ecc…); dell’importo pagato; dei dati anagrafici del ragazzo che ha svolto l’attività sportiva (nome cognome e codice fiscale sono sufficienti); del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (ovvero normalmente uno dei genitori).

A partire dal 1 gennaio 2020, oltre alla documentazione finora ricordata, sarà necessario dimostrare altresì di avere sostenuto la spesa con modalità tracciabili. Non saranno quindi più detraibili le spese sostenute in contanti ancorché siano certificate dalla documentazione prodotta dall’associazione sportiva. Ricordiamo che per modalità tracciabili vanno intese carte di debito (bancomat), di credito, prepagate, assegni bancari e circolari. La norma inoltre fa riferimento a una categoria residuale denominata “altri sistemi di pagamento tracciabili”.

Ciò posto è opportuno quindi che le associazioni sportive si attrezzino per ricevere i pagamenti in modalità tracciabili. A tal proposito ci si è chiesti se le associazioni sportive dilettantistiche rientrino tra i soggetti che sono tenuti ad accettare i pagamenti con carte di credito o di debito e quindi se siano obbligate o meno ad attrezzarsi degli strumenti di incasso tramite carte di pagamento (POS). La risposta a questo quesito diverrà particolarmente importante a partire dal 1 luglio 2020 quando entrerà in vigore la norma[8] che permette di sanzionare i soggetti che non accettino il pagamento tramite carte di pagamento. È infatti previsto che a decorrere dalla data sopra indicata chi rifiuti il pagamento tramite carte è soggetto, per ogni transazione rifiutata, a una sanzione amministrativa di 30 euro aumentata del 4 per cento del valore della transazione per cui si sia rifiutato l’incasso con la carta. In realtà ad oggi non appare del tutto chiaro se una associazione sportiva dilettantistica rientri tra i soggetti obbligati ad accettare i pagamenti con carte. Infatti l’obbligo viene posto in generale ai “soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi[9]. Trattasi di una locuzione che caratterizza tipicamente attività di tipo commerciale. Si può quindi sostenere che le associazioni sportive che operano tramite la legge 398/91, dal momento che nella quasi totalità dei casi svolgono attività commerciali (ad esempio le sponsorizzazioni che sono da qualificare come prestazioni di servizi) rientrano tra i soggetti obbligati ad accettare i pagamenti con carte. Tuttavia rimane il dubbio se tale obbligo sussista solo per l’incasso di corrispettivi per attività commerciali o se si estenda anche agli incassi correlati alle attività istituzionali o comunque assimiliate a quelle istituzionali dal punto di vista fiscale. In altri termini è pacifico che se uno sponsor chiede di pagare una fattura tramite carta di credito l’associazione sportiva non può rifiutarsi e verrà sanzionata in caso di rifiuto. Tuttavia rimane dubbio se tale sanzione possa essere comminata con riferimento all’incasso di corrispettivi specifici per i corsi e in generale gli incassi correlati alle prestazioni sportive svolte in conformità alle proprie finalità istituzionali. Si auspica che prima della scadenza del primo semestre pervengano dei documenti di prassi in grado di chiarire questo aspetto. In ogni caso, per prudenza, praticità e per offrire un servizio adeguato ai tesserati, si consiglia a tutte le associazioni e società sportive di dotarsi delle attrezzature necessarie per incassare i proventi riconducibili a corrispettivi specifici tramite carte di pagamento.

Parma, 22 febbraio 2020

Dr. Fabio Zucconi

 

 

[1] Art.1, comma 679 della legge 30 dicembre 2019 n.160.

[2] Cfr. Art.15, comma i-quinquies) D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (T.U.I.R.).

[3] La norma fa letteralmente riferimento ai termini “iscrizione annuale e abbonamento” ma va intesa come “spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica” (cfr. Circolare n.13/E del 31 maggio 2019).

[4] Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo di imposta. Cfr. Circolare n.34 del 4 aprile 2008 risposta 14.1 e Circolare n.13/E del 31 maggio 2019.

[5] Cfr. art.1 Decreto Interministeriale 28 marzo 2007 (d’ora innanzi DI 28/3/2007) che esplicitamente afferma che la detrazione si estende alle “società ed associazioni di cui all’art.90 commi 17 e seguenti della legge n.289 del 2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica”. Peraltro a maggior conferma, l’articolo 90, comma 17 della legge 289/2002 dianzi citato dichiara espressamente che per società sportiva dilettantistica si può intendere la società sportiva di capitali che non abbia scopo di lucro.

[6] Cfr. Circolare n.13/E del 31 maggio 2019.

[7] Cfr. art.2 DI 28/3/2007.

[8] Si tratta dell’articolo 23 del Decreto-legge del 26 ottobre 2019 n.124 che opera attraverso l’introduzione del comma 4-quater all’interno dell’articolo 15 decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179.

[9] Cfr. art.15, comma 4, Decreto-legge del 18 ottobre 2012 n.179.