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Studio Fabio Zucconi

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PER LE SOCIETÀ SPORTIVE NON SI APPLICA IL REVERSE CHARGE NELL’AMBITO DEL SETTORE EDILE E DEI SETTORI CONNESSI

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Capita con una certa frequenza che una società sportiva che opera in regime di Legge 398/91 debba procedere alla manutenzione di un impianto che ha in uso e che l’impresa che svolge i lavori, sapendo che la società sportiva è dotata di partita IVA emetta fattura senza IVA ed indichi il riferimento alla lettera a-ter dell’articolo 17, sesto comma del D.P.R. n.633/1972. Questo riferimento fa scattare il meccanismo di inversione contabile noto anche come reverse charge, il quale prevede la fatturazione senza applicazione dell’IVA e l’obbligo per il soggetto che riceve questa fattura di integrarla e registrare l’IVA a debito e a credito al fine di evitare truffe che si sono riscontrate con una certa frequenza nel settore edile dove chi riceve fattura detrae l’IVA e chi la emette poi sparisce e non la versa.

Le società sportive che operano con il regime della legge n.398/1991 tuttavia non registrano le fatture di acquisto sui registri IVA in quanto non procedono a detrarre l’IVA sostenuta sugli acquisti ed operano una detrazione forfettaria commisurata alle fatture di vendita. Pertanto il meccanismo di inversione contabile in questo caso non è possibile e comunque porterebbe alla perdita di IVA per l’Erario in quanto nessuno verserebbe l’IVA sulla prestazione dell’impresa artigiana.

Quindi, consapevole di questa situazione, l’Amministrazione Finanziaria ha esplicitamente affermato con la Circolare n.14/E del 27 marzo 2015, che il reverse charge nell’ambito del settore edile e settori connessi (art.17, sesto comma, lettera a-ter DPR 633/72) non si applica per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali sono di fatto esonerati dagli adempimenti della annotazione delle fatture e della tenuta del registro degli acquisti. La stessa circolare indica espressamente a titolo esemplificativo tra i soggetti a cui la norma non si applica gli “enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398”.

Pertanto le società sportive che dovranno richiedere prestazioni di servizi nell’ambito del settore edile e dei settori connessi dovranno specificare all’impresa che svolge i lavori che la fattura dovrà essere emessa con IVA. Nel caso in cui questo non succeda immediatamente in quanto l’impresa non si accorge immediatamente di questa particolarità, dovrà essere emessa una nota di debito di sola IVA o una nota di accredito del totale dell’importo fatturato con contestuale riemissione della fattura con IVA.

Parma, 28 ottobre 2018

Dr. Fabio Zucconi