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REGIME LEGGE 398/1991: L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 4/21 – 20/2/2021

L’articolo 2, comma 4 della Legge n.398/1991 prevede che le fatture di acquisto debbano essere numerate progressivamente per anno solare e conservate. L’articolo 9, comma 3 del D.P.R. n.544/1999 conferma nella normativa che viene introdotta in sostituzione degli obblighi che erano contenuti nella legge originaria l’obbligo di “conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto”. Tali norme non sono state modificate dalla disciplina che ha introdotto gli obblighi di fatturazione elettronica a differenza della norma generale che obbligava alla protocollazione delle fatture di acquisto per la generalità dei contribuenti[1]. La conseguenza è quindi che i “normali” contribuenti non hanno più l’obbligo di numerare progressivamente le fatture di acquisto, mentre chi adotta il regime di cui alla Legge n.398/1991 deve ancora farlo.

Si pone il problema di come adempiere a questo obbligo.

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