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Studio Fabio Zucconi

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REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO – AGGIORNAMENTO

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La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare esplicativa delle modalità per procedere alla detrazione dell’IVA contenuta nelle fatture datate 2017 (circolare n.1 del 17 gennaio 2018). In sostanza è stata chiarita la portata innovativa del D.L. n.50/2017 ed è stato affermato che per poter detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto occorre che sussistano congiuntamente due elementi: 1) presupposto sostanziale, ovvero che l’imposta sulla fattura sia divenuta esigibile (ciò accade nel momento in cui sorge l’obbligo di emettere la fattura nel prestatore); 2) presupposto formale, ovvero che si sia in possesso della fattura contenente l’IVA da detrarre.

Sulla base di queste premesse la nuova norma ha stabilito che il termine per la detrazione dell’IVA corrisponda a quello di presentazione della dichiarazione annuale relativo all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti. In altri termini se i presupposti sostanziale e formale si verificano nello stesso anno il termine per la detrazione è il 30/4 dell’anno successivo (termine per la presentazione della dichiarazione IVA). Se al contrario il presupposto formale si verifica nell’anno successivo (ad esempio la fattura datata dicembre 2017 viene ricevuta in gennaio 2018), il termine per la detrazione diventa il 30/4 dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto formale (quindi nell’esempio sopra riportato diventa il 30/4/2019).

Quindi, con riferimento all’anno 2017 vediamo le possibili situazioni che si possono verificare:

  1. Fattura datata 2017 ricevuta nel 2017:

a1) la fattura viene registrata nei registri IVA del 2017: l’IVA a credito della fattura contribuisce normalmente alla liquidazione periodica e confluisce nella dichiarazione annuale del 2017;

a2) la fattura viene registrata nei registri IVA nel 2018 entro il 30/4/2018: la registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA acquisti che conterrà tutte le registrazioni delle fatture ricevute nell’anno precedente. L’IVA a credito di tali fatture NON concorrerà alle liquidazioni periodiche del 2018, ma contribuirà alla liquidazione finale della dichiarazione IVA relativa al 2017.

a3) la fattura viene registrata nei registri IVA nel 2018 dopo il 30/4/2018: l’IVA a credito NON sarà detraibile.

  1. Fattura datata 2017 ricevuta nel 2018:

b1) la fattura viene registrata nei registri IVA del 2018: l’IVA a credito della fattura contribuisce normalmente alla liquidazione periodica e confluisce nella dichiarazione annuale del 2018;

b2) la fattura viene registrata nei registri IVA nel 2019 entro il 30/4/2019: la registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA acquisti che conterrà tutte le registrazioni delle fatture ricevute nell’anno precedente. L’IVA a credito di tali fatture NON concorrerà alle liquidazioni periodiche del 2019, ma contribuirà alla liquidazione finale della dichiarazione IVA relativa al 2017.

b3) la fattura viene registrata nei registri IVA nel 2019 dopo il 30/4/2019: l’IVA a credito NON sarà detraibile.

Da quanto detto in precedenza appare chiaro che risulta essenziale avere la prova della data di ricezione della fattura (soprattutto se è ricevuta nell’anno solare successivo all’emissione). La circolare precisa che per la verifica del momento di ricezione della fattura, la stessa deve risultare da PEC o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo. Riteniamo che, sia pure con un grado di attendibilità inferiore, la semplice e-mail ricevuta (non PEC) o la busta con il timbro dell’Ufficio postale siano sistemi idonei, ma occorrerà attendere che si formi un orientamento consolidato sul tema. In alternativa la verifica della data può emergere da una corretta tenuta della contabilità che prevede che ogni fattura venga numerata progressivamente in base alla data di ricezione della stessa, in modo da consentire all’Amministrazione Finanziaria un puntuale controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.