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Studio Fabio Zucconi

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REGISTRO CONI: PROCEDURA PER IL CARICAMENTO DEI DATI E L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE

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Come è noto l’iscrizione al Registro del CONI rappresenta un requisito indispensabile per potersi giovare delle normative di favore disegnate per le associazioni e società sportive dilettantistiche. Tra l’altro questo requisito è richiesto per poter applicare il regime della Legge 398/1991 (detrazione forfettaria dell’IVA e tassazione del solo 3% dei proventi commerciali) e la disciplina agevolata che qualifica come redditi diversi i rimborsi e compensi per attività sportiva (con franchigia di 10.000 euro annui)[1].

È noto altresì che a partire dalla fine del 2017 questo registro ha conosciuto una evoluzione legata sia alla piattaforma informatica utilizzata che ai dati da caricare, tanto da aver assunto la denominazione di Registro CONI 2.0. L’aggiornamento dei dati del Registro è stato demandato agli organismi di affiliazione: ne consegue che le varie associazioni e società sportive non devono aggiornare direttamente i propri dati contenuti nel Registro, ma devono farlo per loro le rispettive Federazioni Sportive (o Enti di Promozione Sportiva) di riferimento. Era previsto un periodo transitorio per l’alimentazione dei dati del Registro da parte delle Federazioni, ma oramai a partire dal mese di gennaio 2019 il CONI rilascia il certificato di iscrizione solo se tutti i dati sono caricati correttamente. Per alcune Federazioni però, in particolare per quelle che hanno il maggior numero di iscritti, comprensibilmente non è stato possibile alimentare tutti i dati entro l’inizio dell’anno e quindi si è venuta a creare una situazione temporanea di blocco del sistema.

Al fine di eliminare questo blocco e di rendere nuovamente possibile alle società di ottenere il rilascio del certificato di iscrizione al Registro CONI, la FIGC-LND ha messo a disposizione di tutte le associazioni e società affiliate una apposita procedura da effettuare utilizzando il portale della Federazione[2]. Ciascuna società sportiva dilettantistica dovrà quindi seguire le istruzioni pubblicate sui comunicati diffusi dalle singole Direzioni Provinciali della LND. La procedura appare abbastanza semplice e comporta il caricamento di files contenenti l’atto costitutivo e lo statuto della associazione o della società. Deve inoltre essere obbligatoriamente indicata, sia per l’atto costitutivo, sia per lo statuto, la data di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Infine occorre procedere alla firma elettronica[3] e la procedura viene completata. Nei giorni immediatamente successivi la FIGC procederà a caricare la documentazione ricevuta nel Registro CONI e per l’associazione sportiva si sbloccherà la funzionalità di stampa del certificato di iscrizione.

Data l’importanza di tale certificato si consiglia di procedere immediatamente all’adempimento in questione.

Parma, 21 marzo 2019

Dr. Fabio Zucconi

 

[1] Cfr. Art.7, Decreto-legge n.136 del 28 maggio 2004.

[2] https://iscrizioni.lnd.it/

[3] Da apporre tramite l’indicazione del codice fiscale del soggetto a ciò abilitato e la specifica password. Il sistema di firma prevede anche la conferma tramite la richiesta di telefonare con il numero di cellulare precedentemente depositato entro un minuto ad un numero di telefono che viene indicato dal sistema.