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Studio Fabio Zucconi

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RIFORMA DELLO SPORT – 3: LA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI LAVORO SPORTIVO – APPROFONDIMENTO SUI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

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Come anticipato nel precedente intervento[1], uno dei maggiori rischi correlati all’entrata in vigore della nuova Riforma dello sport riguarda le modalità che gli enti sportivi dilettantistici saranno chiamati ad adottare per attestare i rapporti di collaborazione sportiva in corso ed i relativi pagamenti.

Precisiamo fin da ora che ci occupiamo in questa comunicazione solo delle collaborazioni sportive vere e proprie e non delle collaborazioni amministrativo- gestionali per cui varranno regole in parte diverse e di cui ci occuperemo in seguito.

Come anticipato nella precedente comunicazione, con l’entrata in vigore della Riforma, i compensi erogati dagli enti sportivi dilettantistici ai propri collaboratori non saranno più qualificati come redditi diversi, ma bensì come redditi da collaborazione coordinata e continuativa[2]. Questa modifica, apparentemente di poco conto, in realtà reca con sé molte conseguenze in quanto introduce, oltre agli obblighi contributivi e assistenziali di cui ci siamo già occupati[3], anche la necessità di eseguire tutti quegli adempimenti che fino ad oggi, grazie all’inquadramento dei compensi sportivi nell’alveo dei redditi diversi, potevano essere evitati.

Ci riferiamo in particolare alla comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di collaborazione e alla necessità di compilare il Libro Unico del Lavoro contenente il prospetto paga (altrimenti detto “busta paga” o “cedolino”).

Quanto alla comunicazione preventiva, nel vecchio regime dei compensi sportivi era oramai chiaro che nessuna comunicazione dovesse essere inviata all’Ispettorato del Lavoro in caso di instaurazione di un rapporto di collaborazione per lo svolgimento diretto di attività sportiva o per attività di formazione o di assistenza. L’adempimento rimaneva obbligatorio, secondo l’interpretazione dell’Ispettorato del Lavoro solo con riferimento alle collaborazioni amministrativo- gestionali[4]. Peraltro quest’ultimo adempimento non veniva quasi mai assolto in quanto in realtà non derivava da alcuna norma di legge, ma da un’interpretazione dell’Ispettorato del Lavoro assai discutibile[5]. Ora, a seguito della Riforma, invece, viene meno il presupposto per escludere da questo obbligo le collaborazioni sportive in quanto queste ultime vengono esplicitamente qualificate come “collaborazioni coordinate e continuative”. In più è la stessa nuova norma[6] a prevedere esplicitamente questo obbligo[7]. Fortunatamente tuttavia il legislatore, sensibilizzato sul punto, al fine di favorire gli enti sportivi dilettantistici, ha previsto che, a differenza delle collaborazioni coordinate ordinarie, la comunicazione debba essere fatta attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche[8] che ha sostituito il vecchio Registro CONI e non tramite l’Ispettorato del Lavoro. Inoltre, al momento, non è esplicitamente previsto che la comunicazione debba essere preventiva rispetto all’inizio della prestazione di lavoro sportivo. Queste differenze sono di non poco conto. È evidente infatti il vantaggio per gli enti sportivi dilettantistici nel caso in cui il sistema di comunicazione fosse semplice e quindi si potesse adempiere a questo obbligo agevolmente entrando in un portale già conosciuto ed utilizzato dall’ente sportivo. In tal modo si eviterebbe la necessità di chiedere nuove credenziali e verrebbe meno l’obbligo di confrontarsi direttamente con organi dotati anche di potere accertativo come l’INPS e l’Ispettorato del Lavoro. Ancora sarebbe auspicabile che venissero concessi tempi di adempimento non troppo brevi e perentori. Risulta tuttavia altrettanto evidente che, al contrario, se la piattaforma di Sport e Salute non fosse di facile utilizzo o, ancora peggio, fosse progettata come un semplice re-indirizzamento a siti di altre istituzioni, si renderebbe necessario rivolgersi a un professionista per la gestione di questi adempimenti con evidenti incrementi di costi e di rischi. Ad oggi non si conosce alcun dettaglio di come funzionerà questa piattaforma e quindi è possibile figurarsi tutti i possibili scenari. Sempre con riferimento a questo adempimento sarebbe opportuno che venisse confermato ufficialmente che nessuna comunicazione è dovuta in riferimento a rapporti di collaborazione che prevedano compensi annui inferiori a 5.000 euro. La norma pare sostenere questa conclusione, ma, come spesso succede, è scritta male[9] e si presta a eventuali interpretazioni difformi. Se si dovesse confermare, come appare ovvio, l’interpretazione sopra sostenuta, appare evidente la grande semplificazione per gli enti sportivi che non dovrebbero comunicare i rapporti che prevedono compensi di importo inferiore ai 5.000 euro.

Quanto all’obbligo di compilazione del Libro Unico del Lavoro e della elaborazione dei cedolini-paga, anche in questo caso sussistono molti dubbi. In effetti, la norma[10] contenuta nella Riforma che si occupa di questo tema da un lato afferma perentoriamente che l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro Sport e Salute. Dall’altro prevede un’esenzione dall’obbligo di emissione del prospetto paga nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di 15.000 euro. Ciò premesso quindi, in mancanza di interpretazioni ufficiali, non si capisce se in caso di pagamenti relativi a contratti di importo inferiore a 15.000 euro annui non si debba proprio tenere il Libro Unico del Lavoro e quindi non sia richiesto alcun adempimento oppure se sia necessario tenere il Libro Unico del Lavoro nelle sue componenti diverse dal prospetto paga. Inoltre non è chiaro se, in caso di contratti che prevedano compensi superiori a 15.000 euro, si debba emettere un prospetto paga per ciascun pagamento[11] oppure se si debba cominciare ad emettere il prospetto paga e a effettuare le trattenute fiscali solo per i pagamenti successivi al momento in cui si superano i 15.000 euro annui[12]. Come già detto, anche in questo caso per l’elaborazione dei cedolini si dovrà utilizzare una piattaforma che verrà creata all’interno del Registro Sport e Salute. Ancora una volta l’impatto di questa riforma sui costi e sulle risorse da utilizzare per la gestione di un ente sportivo dilettantistico dipenderanno in grandissima misura dalle modalità pratiche che verranno utilizzate nella creazione di questa piattaforma e nelle modalità di utilizzazione che verranno previste per la stessa. Ed in effetti appare chiaro che, non essendo necessario fare riferimento a contratti collettivi di lavoro o a normative relative a specifici fondi previdenziali di settore, né alle complicate disposizioni in tema di mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, gestione dei giorni di ferie o permesso ed altre complicazioni tipiche del rapporto di lavoro dipendente, il cedolino-paga di un lavoratore sportivo qualificato come collaboratore coordinato e continuativo potrebbe essere facilmente creato con l’introduzione di pochi semplici dati[13] e senza la necessità di una consulenza professionale specialistica. Se poi venisse confermata tramite un’interpretazione ufficiale la tesi per cui per i primi pagamenti la cui somma non supera i 15.000 euro non si dovesse emettere alcun prospetto paga, né operare alcuna ritenuta fiscale, in analogia a quanto si fa oggi con i compensi sportivi inquadrati come redditi diversi in relazione alla franchigia di 10.000 euro, appare chiaro che questo adempimento inciderebbe in misura molto limitata su costi e risorse amministrative degli enti sportivi. Al contrario, se ad ogni pagamento anche per i contratti che prevedono compensi inferiori a 15.000 euro comunque andasse compilato il Libro Unico del Lavoro; il prospetto paga fosse obbligatorio fin dal primo pagamento in caso di compensi superiori a 15.000 euro annui; la piattaforma di Sport e Salute richiedesse dati in quantità elevata e di difficile reperimento o che comunque necessitassero di una interpretazione di tipo professionale, le conseguenze per gli enti sportivi dilettantistici sarebbero molto più pregiudizievoli.

Terminiamo questo intervento citando altri due adempimenti burocratici che la Riforma reca con sé e che dovranno essere gestiti. Ci riferiamo all’obbligo di liquidare e versare i contributi previdenziali con il collegato onere di trasmettere i relativi dati all’INPS e alla necessità di monitorare il tempo di lavoro prestato dai collaboratori affinché questo non superi le 18 ore settimanali.

In effetti, come è noto dalla precedente newsletter, i compensi di importo annuo superiore a 5.000 euro devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale ed i collaboratori sportivi che percepiscono compensi superiori a tale limite devono essere iscritti alla gestione separata dell’INPS. Da ciò discende che gli enti sportivi debbano iscrivere all’INPS i propri collaboratori sportivi. Per come è scritta la norma può sussistere il dubbio se sia obbligatorio iscrivere all’INPS tutti i collaboratori sportivi ivi inclusi quelli che percepiscano un compenso inferiore a 5.000 euro annui o solo quelli che percepiscano un importo superiore. La logica e l’economia vorrebbero che l’obbligo esistesse solo con riferimento ai collaboratori che percepiscono un importo superiore a 5.000 euro e con riferimento a i quali scatta l’obbligo di versamento dei contributi. La norma[14] tuttavia prevede in maniera secca che “i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativasono iscritti alla Gestione separata INPS”. Quindi è possibile anche un’interpretazione che impone un obbligo sostanzialmente inutile all’ente sportivo. Quanto invece alle modalità di certificazione dei compensi erogati e delle ritenute previdenziali effettuate soccorre un’altra disposizione[15] della Riforma, la quale prevede un obbligo di comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi. Questa comunicazione va assolta ancora una volta mediante la piattaforma del Registro Sport e Salute che si sostituisce al sito INPS. Anche per questi adempimenti attendiamo di comprendere il grado di semplicità nell’utilizzo della piattaforma. Ancora una volta ribadiamo che i dati necessari per effettuare il calcolo sono molto limitati e quindi sarebbe possibile progettare una infrastruttura informatica semplice con modalità di utilizzo elementari. Ancora, sarebbe opportuno che venisse data ufficialmente un’interpretazione per cui tutti gli adempimenti (iscrizione a INPS e comunicazione mensile dei dati retributivi) fossero obbligatori solo nel caso di compensi annui superiori alla soglia dei 5.000 euro annui.

Infine rileviamo che la Riforma pone un limite all’orario in cui il collaboratore presta la propria attività sportiva. In effetti la norma[16] prevede che si presume che l’attività di collaborazione rientri tra le collaborazioni coordinate e continuative (e quindi non si tratti di lavoro dipendente o non sorga l’obbligo di aprire la partita IVA per il collaboratore) se la durata delle prestazioni oggetto del contratto NON superi le 18 ore settimanali. La conseguenza dell’eventuale superamento del limite non è scritta nella norma, la quale indica solo che si presume la collaborazione coordinata in caso di orario inferiore alle 18 ore settimanali. Tuttavia è facile pensare che in caso di superamento del limite si porrebbero grossi rischi in capo all’ente sportivo (la riqualificazione del rapporto di lavoro come lavoro dipendente) e in capo al collaboratore (l’obbligo di aprire la partita IVA). Da ciò discende che gli enti sportivi avranno un ulteriore adempimento da svolgere e per cui si dovranno adeguatamente attrezzare, ossia la rilevazione dell’orario di lavoro del collaboratore. Senza un adeguato sistema di rilevazione dell’orario di lavoro infatti gli enti accertatori potrebbero elevare contestazioni in relazione al corretto inquadramento contrattuale del rapporto. È da precisare che il limite settimanale non deve tenere conto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Anche per questo adempimento siamo in attesa di un documento di prassi che interpreti cosa si debba intendere per “ore settimanali” ed in particolare se le ore settimanali debbano derivare da una media calcolata sulla base della durata del contratto o se si tratti di un limite “secco” che non può mai essere superato in alcuna settimana dell’anno.

Concludiamo il presente intervento ribadendo la considerazione per cui l’impatto della Riforma sui costi per gli enti sportivi si misura, oltre che sull’aumento dei costi diretti correlati all’introduzione degli obblighi previdenziali e assistenziali, soprattutto sull’incremento di adempimenti che verrà richiesto e su quanto questi saranno complicati in riferimento alla difficoltà di utilizzo delle piattaforme e delle procedure e alla necessitò di rivolgersi a professionisti che fino a ieri non erano necessari. L’onere per gli enti sportivi è correlato sia ai maggiori costi che potrebbero insorgere, sia ai rischi correlati agli eventuali inadempimenti. Da quanto precede dovrebbe risultare chiaro che l’impatto di questa Riforma dipenderà in misura essenziale dalle modalità con cui verranno programmate le infrastrutture informatiche e dalle interpretazioni giuridiche che verranno offerte in merito ai nuovi adempimenti recati dalla Riforma.

Parma, 11 dicembre 2022

Dr. Fabio Zucconi

[1] Newsletter n.17/22 del 4 dicembre 2022.

[2] Quindi fiscalmente saranno inquadrati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

[3] Obbligo di iscrizione a INPS gestione separata con versamenti da effettuare per importi pari a circa il 25% del compenso (quando la Riforma sarà a pieno regime) e obbligo di iscrizione a INAIL con versamento del premio annuo.

[4] In quanto queste ultime venivano in effetti qualificate come “collaborazioni coordinate e continuative” dalla stessa norma di legge che inquadrava fiscalmente i compensi ad esse correlati come redditi diversi (cfr. art.67, comma 1, lettera m, ultimo periodo).

[5] Cfr. Interpello n.22 del 9 giugno 2010 del Ministero del Lavoro. Per un commento su questo tema cfr. https://www.studiofabiozucconi.it/le-collaborazioni-favore-delle-societa-sportive/ punto 3.3.

[6] Art.28, comma 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2021.

[7] La norma esplicitamente prescrive che: “L’associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo”.

[8] Registro tenuto da Sport e Salute e quindi d’ora in avanti denominato anche semplicemente “Registro Sport e Salute”.

[9] La norma precisa che “Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali”. Tuttavia la comunicazione in discorso riguarda non i compensi, bensì i rapporti di lavoro sportivo, per cui la lettura più logica parrebbe quella secondo la quale “non sono soggetti a obblighi di comunicazione i rapporti di lavoro sportivo che generano compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali”.

[10] Art.28, comma 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2021.

[11] Con rilevazione di tutte le ritenute e i contributi dovuti fin dal primo pagamento. Ovviamente le ritenute dovrebbero essere determinate sulla base di un compenso teorico annuo pari a quello convenuto nel contratto e solo con riferimento agli importi eccedenti i 15.000 euro.

[12] In effetti oggi, con riferimento alla franchigia di 10.000 euro prevista dall’articolo 69, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, i primi pagamenti non sono incisi da alcuna ritenuta e solo i pagamenti eccedenti fanno sorgere questo obbligo.

[13] In effetti sarebbe sufficiente indicare i dati anagrafici e fiscali del percipiente, il compenso pagato con indicazione della somma totale percepita dal collaboratore fino a quel momento nel corso dell’anno e l’inquadramento previdenziale (nel senso di indicare se il percipiente ha già un’altra copertura previdenziale oppure no) per poter elaborare un cedolino.

[14] Art.35, comma 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2021.

[15] Art.35, comma 8-quinquies del D.Lgs. 28 febbraio 2021.

[16] Art.28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 28 febbraio 2021.