
RIFORMA DELLO SPORT – 4: LA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI LAVORO SPORTIVO – LE MANSIONI CHE POTRANNO ESSERE REMUNERATE COME LAVORO SPORTIVO
Per terminare l’analisi delle modifiche recate dalla Riforma dello Sport in tema di lavoro sportivo occorre comprendere se cambierà qualcosa in relazione al tipo di mansioni che potranno essere remunerate attraverso la specifica normativa destinata a questa categoria di compensi.
Ricordiamo che la normativa fino ad oggi in vigore prevedeva come tipologia di compensi[1] quelle dell’indennità di trasferta e rimborso forfettario di spesa, dei premi, dei compensi nell’esercizio diretto di attività sportive e dei compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi per attività amministrativo- gestionale. Tutte queste voci rientravano nell’alveo dei compensi sportivi disciplinati dall’art.67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e ad essi era applicabile il sistema che prevedeva una franchigia fiscale di 10.000 euro e la non imposizione contributiva e assistenziale.
Con la riforma dello Sport questo tipo di elencazione non viene riproposta, tuttavia le nuove norme disciplinano in maniera diversa rispetto agli altri tipi di compenso le somme corrisposte come premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive[2]. Tali somme infatti hanno un trattamento fiscale differente dagli altri tipi di compenso in quanto è previsto che su di essi si applichi, senza alcuna franchigia, una ritenuta secca del venticinque per cento. Nulla viene stabilito espressamente dalla Riforma in merito alla contribuzione previdenziale su tale categoria di compenso. Riteniamo che il complesso di norme sia da interpretare nel senso che tali pagamenti non siano da inserire nell’imponibile previdenziale in quanto costituiscono una categoria di proventi diversi rispetto al compenso del lavoratore sportivo e non devono essere cumulati ad altri eventuali corrispettivi pagati al lavoratore sportivo per la determinazione del carico fiscale. Da ciò deriverebbe che il pagamento di premi-partita o premi per la vittoria o la salvezza avrà un costo superiore rispetto al caso del compenso sportivo sotto i 5.000 euro annui e, almeno fino al 2027[3], anche nel caso del compenso fino a 15.000 euro. Al contrario il premio avrà un trattamento fiscale agevolato rispetto al caso del compenso sportivo eccedente i 15.000 euro annui. È da notare che la norma, nel disciplinare il trattamento fiscale dei premi, non ne limita l’applicazione ai premi pagati ai lavoratori sportivi, ma l’estende a tutti i tesserati. Da ciò deriverebbe che potrebbero essere compensati con questo tipo di remunerazione anche soggetti che non rientrano nella definizione di lavoratore sportivo, purché svolgano l’attività di atleti o tecnici. Tuttavia si ritiene che tali premi non possano essere assegnati ai soggetti qualificati come “volontari” per i quali è espressamente previsto il divieto di remunerazione in qualsiasi forma.
Ciò premesso vediamo ora come la Riforma definisce e delimita il tipo di mansioni che rientrano nei compensi sportivi. Ricordiamo che nel regime precedente[4], quello ancora ad oggi in vigore, i compensi sportivi potevano essere erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale. Tale definizione era stata poi estesa con una norma[5] di interpretazione autentica alle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva. Nella pratica questo complesso di norme permetteva di includere con certezza tra i compensi sportivi le attività degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti e degli ufficiali di gara. Rientravano anche per espressa definizione normativa le collaborazioni amministrativo- gestionali non professionali. Esistevano invece più dubbi per quelle mansioni di contorno quali il custode, il magazziniere, l’addetto alle pulizie o alla manutenzione dell’impianto sportivo. Per tali attività si poteva ragionevolmente sostenere l’inclusione nel novero dei compensi sportivi purché fosse possibile rinvenire un collegamento tra questa mansione e lo svolgimento dell’attività sportiva. Tuttavia negli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata con un documento di prassi[6] attraverso il quale veniva negata la possibilità di remunerare con il compenso sportivo questo tipo di attività[7]. Con l’entrata in vigore della Riforma si deve ritenere che le interpretazioni precedenti vengano superate in quanto i presupposti normativi e lo stesso inquadramento contrattuale mutano radicalmente. Occorre quindi comprendere dal nuovo complesso di norme quale potrà essere la delimitazione delle attività che possono essere remunerate attraverso i compensi sportivi. Per dare una risposta a questo quesito conviene partire dalla specifica norma[8] che definisce il lavoratore sportivo come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara”. Queste figure quindi sicuramente rientrano tra quelle che possono essere destinatarie della nuova disciplina. La stessa norma prosegue includendo nella nuova disciplina anche qualsiasi tesserato che svolga dietro corrispettivo “le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”. Con ciò appare chiaro che il destino delle figure di contorno che abbiamo elencato in precedenza (custodi, magazzinieri, addetti alle pulizie o alle manutenzioni) dipenderà dalle scelte che verranno fatte dai singoli enti affilianti, ovvero dalle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva[9]. Potrà quindi accadere che in riferimento ad un determinato sport una certa categoria di mansioni possa essere remunerata attraverso il compenso sportivo, mentre per altro tipo di sport ciò non avvenga in quanto le diverse Federazioni possono approvare regolamenti differenti ed anche in contrasto tra loro. Per avere una risposta a questo quesito tuttavia appare chiaro che sia necessario attendere l’approvazione dei regolamenti degli enti affilianti augurandoci che, per il bene degli enti sportivi affiliati, l’elencazione delle mansioni venga estesa a tutte quelle attività che sono essenziali nella gestione pratica di un ente sportivo.
Ancora diverso è il destino dei cosiddetti collaboratori amministrativo- gestionali non professionali. La Riforma ha ritenuto di dover dedicare a queste figure una norma specifica[10] ed ha differenziato il loro trattamento rispetto a quello dei lavoratori sportivi. In realtà, dal punto di vista del carico fiscale, previdenziale e assicurativo non si rinvengono differenze con i lavoratori sportivi. In effetti anche per questa categoria sussiste l’obbligo di assicurazione all’INAIL, alla gestione separata INPS e il diritto alle franchigie previdenziale e fiscale rispettivamente di 5.000 e 15.000 euro annui, nonché la temporanea riduzione alla metà del carico contributivo fino al 2027. Quello che però distingue i collaboratori amministrativo- gestionali dai lavoratori sportivi è la mancanza di agevolazioni nelle modalità per lo svolgimento degli adempimenti burocratici previsti per i collaboratori sportivi. Quindi le varie comunicazioni andranno effettuate all’Ispettorato del Lavoro e all’INPS e non si potrà utilizzare il portale di Sport e Salute.
Infine concludiamo il presente intervento con un breve commento alla normativa[11] destinata ai volontari. Costoro sono definiti come soggetti “che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”. Possono rientrare in questa categoria oltre agli atleti anche coloro che si occupano della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Per queste figure è vietata la corresponsione di qualsiasi compenso. L’unico tipo di pagamento ammesso è il rimborso a piè di lista per spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del volontario.
Parma, 20 dicembre 2022
Dr. Fabio Zucconi
[1] Cfr. https://www.studiofabiozucconi.it/le-collaborazioni-favore-delle-societa-sportive/ punto 2.2.
[2] Cfr. art.36, comma 6-quater del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.
[3] Ovvero nel periodo in cui si applicheranno le aliquote contributive agevolate ridotte alla metà.
[4] Per un approfondimento completo delle mansioni che rientravano nella normativa in oggetto cfr. https://www.studiofabiozucconi.it/le-mansioni-che-possono-essere-remunerate-come-redditi-diversi-sportivi/
[5] Articolo 35, comma 5 del Decreto-Legge n.207 del 30/12/2008.
[6] Risposta a interpello n.189 del 12 aprile 2022.
[7] Per un approfondimento di questo documento di prassi amministrativa cfr. https://www.studiofabiozucconi.it/lagenzia-delle-entrate-dice-no-ai-compensi-sportivi-per-addetti-alle-pulizie-custodi-e-giardinieri/
[8] Art.25 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.
[9] Da ricordare anche che i regolamenti degli enti affilianti sono richiamati anche dall’art.28 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 per definire le modalità di coordinamento sotto il profilo tecnico sportivo delle prestazioni oggetto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa del lavoratore sportivo.
[10] Art.37 del D.Lgs. 28 febbraio 2021.
[11] Cfr. art.29 del D.Lgs. 28 febbraio 2021.