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RIFORMA DELLO SPORT: DISCIPLINA DEL TESSERAMENTO

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 20/21 – 31/12/2021

Riassunto:

La Riforma dello Sport contiene una norma in tema di tesseramento che, se non venisse modificata prima della sua entrata in vigore potrà portare molti enti sportivi dilettantistici a dover modificare la propria organizzazione con riferimento alla distinzione tra il ruolo di socio o associato e quello di tesserato. La nuova norma infatti, che appare in realtà scritta male e senza cognizione della materia da parte del legislatore, può essere interpretata nel senso per cui tutti i tesserati debbano essere associati all’ente sportivo dilettantistico per conto del quale svolgono l’attività sportiva. Con questo obbligo verrebbe meno la distinzione di ruoli tra coloro che condividono l’oggetto sociale dell’ente sportivo e vogliono partecipare alla programmazione, l’organizzazione e la gestione dell’associazione sportiva e coloro che invece desiderano semplicemente svolgere attività sportiva, ma non hanno alcuna intenzione di impegnarsi per perseguire le finalità dell’associazione. Ciò, oltre a creare un evidente aggravio amministrativo per le associazioni sportive, potrebbe provocare contestazioni da parte degli enti accertatori sul versante della democraticità dell’organizzazione sociale e rendere difficile lo svolgimento di operazioni straordinarie di modifica dello Statuto o di riorganizzazione (fusioni, trasformazioni ecc…). La norma inoltre non appare compatibile con l’attuale normativa in tema di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata e sembra impossibile da applicare per i circoli sportivi gestiti attraverso una associazione sportiva dilettantistica.

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Approfondimento:

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Nell’ambito della Riforma dello Sport[1] approvata lo scorso febbraio è stata inserita una norma[2] assai controversa che disciplina il tesseramento, ovvero l’attività  attraverso la quale gli enti sportivi “iscrivono” i soggetti che partecipano alle proprie attività sportive alle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva a cui sono affiliati. Volendo precisare con termini giuridicamente adeguati cosa si intende per tesseramento possiamo affermare che si tratta di un rapporto giuridico trilaterale che si viene a creare tra una Federazione Sportiva di riferimento[3], un ente sportivo dilettantistico[4] e una persona fisica che svolge attività sportiva usufruendo delle attività formative o di competizione proposte e organizzate dall’ente sportivo. Attraverso questo rapporto giuridico che è formale[5] e a durata limitata[6], i tre soggetti coinvolti assumono diritti e obblighi reciproci e come effetto di questo, si producono in capo all’ente sportivo dilettantistico delle conseguenze positive in ambito fiscale rendendo possibile per quest’ultimo di usufruire di agevolazioni in tema di tassazione degli incassi correlati allo svolgimento delle attività sportive istituzionali nei confronti dei tesserati[7]. In particolare fino ad oggi, attraverso il rapporto giuridico trilaterale generato dall’attività di tesseramento, l’atleta otteneva il rilascio della tessera federale ed acquisiva i diritti di partecipare alle attività sportive di formazione e di competizione patrocinate e autorizzate dalla Federazione Sportiva di riferimento ed organizzate e svolte dall’ente sportivo dilettantistico presso il quale si tesserava. L’atleta otteneva inoltre una immediata copertura assicurativa che lo tutelava nello svolgimento della medesima attività sportiva ed il diritto a partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti e secondo regole previste statutariamente, alle assemblee della Federazione e a candidarsi per le cariche federali. A fronte di ciò lo stesso atleta acquisiva l’obbligo di accettare e seguire le regole contenute negli statuti, nei regolamenti e nei codici di comportamento sportivo della Federazione di riferimento, di assoggettarsi ai Codici di Giustizia Sportiva e di accettare le regole in tema di illeciti sportivi e normativa anti-doping. Di fronte all’ente sportivo dilettantistico per il quale veniva tesserato, inoltre, l’atleta assumeva un vincolo sportivo[8] di durata variabile a seconda delle diverse discipline sportive e normalmente anche l’impegno a pagare una somma a titolo di rimborso spese di tesseramento. In questo contesto quindi si veniva a creare un rapporto tra tesserato e ente sportivo dilettantistico in forza del quale il primo otteneva la possibilità ed il diritto a svolgere l’attività sportiva desiderata ed il secondo perseguiva il proprio oggetto sociale[9]. In questo modo il ruolo del tesserato all’interno dell’ente sportivo si limitava a quello dello svolgimento di attività sportiva secondo regole determinate dalla Federazione di riferimento. Il tesserato non acquisiva invece, a meno che non lo chiedesse esplicitamente, la qualifica di associato o socio dell’ente sportivo dilettantistico e quindi non doveva essere coinvolto nella gestione e nella organizzazione dell’attività associativa, né poteva partecipare alle assemblee o ambire ad ottenere cariche sociali in mancanza di un ulteriore atto di iscrizione all’associazione o società sportiva. Oggi quindi esistono enti sportivi dilettantistici che in ogni caso chiedono a tutti i propri atleti di diventare soci o associati[10] per poter svolgere attività sportiva ed altri che, in mancanza di vincoli statutari o regolamentari di questo genere, permettono lo svolgimento di attività sportiva attraverso il tesseramento anche a soggetti che non siano soci o associati. Quest’ultima opzione non solo non è vietata da alcuna disposizione normativa, ma appare nella maggior parte dei casi anche la scelta raccomandabile per diversi motivi. Innanzitutto definisce correttamente i ruoli di chi svolge attività all’interno dell’ente sportivo dilettantistico in quanto conferisce il potere di partecipare alle decisioni sull’organizzazione e lo svolgimento delle attività sociali solo a coloro che sono interessati al perseguimento dell’oggetto sociale e al futuro dell’ente sportivo evitando di dover coinvolgere in queste attività coloro che sono interessati esclusivamente a fare attività sportiva. In questo modo si snellisce l’impegno amministrativo dell’ente sportivo e soprattutto si permette l’effettiva sussistenza del requisito di democraticità dell’ordinamento interno dell’associazione[11]. In effetti si ritiene che, ad esempio, una associazione sportiva dilettantistica che abbia 25 soci interessati alla programmazione, organizzazione ed esecuzione delle attività sportive per il perseguimento dell’oggetto sociale che vengono costantemente coinvolti e convocati in assemblee e consigli direttivi a cui partecipano con grande assiduità[12] e 400 tesserati che svolgono attività sportiva ma che non siano associati in quanto non interessati ad essere coinvolti nella vita associativa, si conformi al requisito della democraticità del proprio ordinamento molto più di una associazione che obblighi tutti i propri tesserati ad associarsi anche in mancanza di un interesse a condividere le decisioni inerenti la gestione dell’attività associativa con la conseguenza che, anche a fronte del corretto  svolgimento di adempimenti formali[13], si potrà rilevare una carenza sostanziale di democraticità per la mancata partecipazione della maggioranza degli associati alle decisioni inerenti la vita associativa[14]. Inoltre la presenza di un numero molto elevato di associati che in realtà non sono interessati alla vita associativa costituisce nella pratica un impedimento alla effettuazione di cambiamenti che possono essere utili o a volte indispensabili per l’associazione sportiva quali la variazione dello statuto o il perfezionamento di operazioni straordinarie[15]. Per queste decisioni infatti normalmente è previsto per statuto che debba essere presente un numero di associati percentualmente elevato e spesso questa partecipazione non viene raggiunta per la mancanza di interesse della maggior parte dei tesserati. Infine è da notare anche che la configurazione che prevede il tesseramento solo dei soggetti che siano anche contemporaneamente associati non è compatibile con la forma giuridica della società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (SSD a rl) in quanto non è sostenibile dal punto di vista dei costi e degli adempimenti un continuo inserimento di nuovi soci in relazione ai nuovi tesseramenti.

Ora, sulla base di questa situazione oramai consolidata in cui ciascun ente sportivo dilettantistico ha trovato il proprio equilibrio e la propria migliore configurazione, si innesta la nuova norma[16] contenuta nella Riforma dello Sport, la quale testualmente prevede che “Con l’atto di tesseramento l’atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata” e al secondo comma prosegue affermando: “Il tesserato ha diritto di partecipare all’attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell’associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari”. Evidentemente la norma appare mal scritta e il legislatore dà l’impressione di non conoscere il settore che sta andando a regolamentare. In effetti la lettera della norma pone il dubbio che questa disposizione valga ad introdurre un obbligo di associare tutti i propri tesserati venendo quindi a vietare la configurazione organizzativa che prevede che vengano associati solo i soggetti che vogliono essere coinvolti nell’effettiva organizzazione e attuazione delle attività per il perseguimento dello scopo sociale. Se questa fosse l’interpretazione corretta sarebbe come avere introdotto per tutti gli enti sportivi dilettantistici l’obbligo di associare tutti i tesserati con le conseguenze negative, almeno per alcuni tipi di associazioni, che abbiamo sopra indicato e con l’obbligo per molti enti, di modificare il proprio modello organizzativo. Tuttavia, nonostante l’apparente chiarezza della lettera della norma, esistono margini per dare della stessa un’interpretazione differente. Innanzitutto infatti può essere valorizzato il fatto che la lettera della norma prevede che con il tesseramento l’atleta instaura un rapporto con la propria associazione “o” con la Federazione Sportiva nei casi ammessi. L’utilizzo della congiunzione “o” invece di “e” pare autorizzare l’interpretazione per cui nei casi ammessi dagli statuti o dai regolamenti delle Federazioni, il tesserato debba diventare un associato della stessa Federazione Sportiva e non dell’associazione per la quale si tessera. Questa interpretazione può essere suffragata anche dall’analisi dei termini utilizzati nel secondo comma per descrivere i diritti di partecipazione del tesserato. In tale disposizione infatti vengono utilizzati termini[17] tipicamente riscontrabili negli Statuti e nei Regolamenti organici delle diverse Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva più che negli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche, facendo pensare che l’intenzione del legislatore fosse quello di riservare agli atleti tesserati una partecipazione nella gestione della Federazione di riferimento e non un obbligatorio ingresso nella compagine associativa di una a.s.d.. In secondo luogo, dal punto di vista sistematico, pare difficile sostenere che si sia voluto introdurre una innovazione tanto importante e impattante sull’organizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche con una semplice frase di non semplice lettura inserita in una norma sul tesseramento senza alcun coordinamento con la disciplina relativa alla forma giuridica degli enti abilitati allo svolgimento delle attività sportive o alle norme inerenti lo statuto e l’atto costitutivo. Qualora si fosse davvero voluto imporre l’adesione in qualità di associato a tutti i tesserati si ritiene che questa scelta avrebbe dovuto essere esplicitata in modo chiaro e avrebbero dovuto essere introdotte altre norme di coordinamento di questa nuova disposizione con altre situazioni giuridiche che ne verrebbero coinvolte. Così, ad esempio, questa innovazione appare difficilmente compatibile con la normativa in tema di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata in cui sussiste una certa rigidità nella procedura di introduzione di nuovi soci, la quale prevede l’obbligo di procedere con atto notarile[18]. La disposizione in oggetto però esplicitamente dichiara che l’atleta instaura un rapporto associativo con la propria “società” sportiva. Anche questa particolarità depone per una evidente approssimazione nella scrittura della norma. Ci si chiede come possa instaurarsi un rapporto “associativo” in un ente che non è una associazione, tenendo inoltre presente le difficoltà pratiche di applicazione della stessa per di più in mancanza di altre norme di coordinamento. Altra situazione che si renderebbe difficilmente gestibile nel caso in cui questa norma si dovesse interpretare nel senso di obbligare ad associare ogni atleta che deve essere tesserato è quella dei circoli sportivi. Prendiamo ad esempio un circolo tennis che è gestito attraverso una associazione sportiva dilettantistica e che offre ai propri soci l’utilizzo delle proprie strutture (campi da tennis, piscina, palestra, strutture polivalenti ecc…) a fronte del pagamento di una quota annuale consistente. Spesso questi circoli possiedono al loro interno una scuola tennis a cui si possono iscrivere anche soggetti che non siano soci, i quali, fino ad oggi, venivano semplicemente tesserati e potevano quindi svolgere attività sportiva, eventualmente anche agonistica, per la associazione sportiva dilettantistica senza però poter usufruire di tutte le strutture sportive del Circolo e di tutte le attività diverse da quelle della scuola tennis ed ovviamente senza pagare l’ingente importo della quota associativa. Nel caso in cui si ritenga che la nuova norma vada interpretata nel senso di poter tesserare solo i soggetti che siano associati all’a.s.d. risulterebbe praticamente impossibile per questi soggetti proseguire nella gestione di una propria scuola tennis in quanto non sussisterebbero le condizioni per poter associare tutti gli atleti partecipanti ai corsi in qualità di soci paganti l’intera quota associativa annuale.

Segnaliamo infine un’altra questione aperta correlata alla approssimazione con cui è stata dettata la disposizione in commento. La norma dispone che il tesseramento è riservato agli atleti, mentre nulla viene specificato con riferimento ai tecnici, ai dirigenti e alle altre figure che oggi vengono generalmente tesserate presso le varie Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva e anche per questo aspetto al momento non si saprebbe come comportarsi.

L’incertezza sulla situazione permane anche dopo avere studiato le interpretazioni che sono state date fino ad oggi di questa disciplina dagli esperti della materia. Infatti si possono trovare commenti che escludono che sia stato introdotto un obbligo di associare tutti i tesserati[19] ed altri, molto autorevoli, che tendono a privilegiare l’interpretazione letterale e a ritenere che si renda necessario conciliare la nuova norma con le prassi di tesseramento attualmente utilizzate[20].

Terminiamo questo commento ricordando che al momento è previsto che questa norma entrerà in vigore solo tra un anno, il 1 gennaio 2023. Ad oggi quindi tutti gli enti sportivi dilettantistici possono continuare a svolgere le proprie attività con un modello organizzativo che prevede di non associare i propri tesserati che non siano interessati ad essere coinvolti nella gestione. Tuttavia ribadiamo che anche questa norma, come molte altre contenute nella Riforma dello Sport, è stata scritta male ed è stata scritta da chi non conosceva la materia che stava disciplinando. Con questi presupposti è facile prevedere che, in mancanza di un intervento di modifica del testo della legge o di interpretazione autentica della stessa, si potranno creare contenziosi in merito alla corretta applicazione della norma ed in ogni caso si obbligheranno, ancora una volta, gli enti sportivi a sottostare a una situazione di incertezza e di rischio. Auspichiamo pertanto un nuovo intervento legislativo che modifichi questa disciplina chiarendo definitivamente che è possibile tesserare anche soggetti che non siano associati.

 

Parma, 31 dicembre 2021

Dr. Fabio Zucconi

[1] Ricordiamo che per “Riforma dello Sport” si intendono i cinque decreti legislativi emanati il 28 febbraio 2021, n.36, 37, 38, 39 e 40 che disciplinano rispettivamente: “il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, l’attuazione delle norme “in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”, “il riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, “la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi” e l’’attuazione della norma “recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

[2] Si tratta dell’articolo 15 del Decreto legislativo n.36 del 28 febbraio 2021.

[3] Per essere precisi può essere parte del rapporto di tesseramento una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva.

[4] Con ciò intendiamo associazione sportiva dilettantistica (a.s.d.) o società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (s.s.d.).

[5] In quanto costituito a seguito della compilazione di documentazione scritta oramai da consegnare quasi esclusivamente in via telematica.

[6] Il tesseramento avviene su base annuale, generalmente con riferimento alla stagione agonistica del singolo sport.

[7] In particolare vengono esentati dalla tassazione sui redditi gli incassi delle quote ricevute per i corsi o comunque le attività svolte nei confronti dei tesserati (cosiddetta “decommercializzazione dei corrispettivi specifici” – cfr. art.148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 22 dicembre 1986, n.917) e, almeno fino all’anno di imposta 2024, tali incassi devono anche essere considerati fuori dal campo dell’IVA (cfr. art.4 della Legge IVA – DPR 26 ottobre 1972, n.633).

[8] La Riforma dello Sport è intervenuta anche sul vincolo sportivo di cui ci occuperemo in un prossimo articolo.

[9] L’oggetto sociale di una associazione o società sportiva dilettantistica generalmente è rappresentato dall’esercizio dell’attività sportiva attraverso la formazione, la preparazione e la gestione di squadre o gruppi di atleti e la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva anche attraverso l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni.

[10] Alcune associazioni hanno adottato una regola statutaria che limita lo svolgimento dell’attività sportiva solo ai propri associati e quindi non possono tesserare soggetti che non siano associati.

[11] Cfr. art.90, c.18, lettera e) della legge 27 dicembre 2002 n.289 e art.4, c.7, lettera e) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

[12] Ovviamente in questo caso solo i membri del Consiglio Direttivo.

[13] Ad esempio la prova di aver convocato tutti e 400 i tesserati per ciascuna delle assemblee dell’associazione.

[14] In questi casi infatti è presumibile e comprensibile che la maggior parte dei tesserati, anche se siano stati convocati, non partecipino alle assemblee e non si impegnino per lo sviluppo dell’attività sociale.

[15] Ad esempio fusioni o trasformazioni.

[16] Art.15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36

[17] È tipico degli statuti delle Federazioni prevedere che possano essere eletti a cariche direttive rappresentanti degli atleti (cfr. ad esempio articolo 11 dello Statuto della FIT), mentre negli statuti tipici delle a.s.d. le modalità di nomina dei consigli direttivi (o di amministrazione) generalmente prescindono dalla qualifica di atleta del soggetto che viene nominato. Anche il termine “organi consiliari” collegato alle assemblee cui potrebbero partecipare i tesserati rimanda a un lessico tipico degli enti pubblici o, per quanto privatizzati, collegati al settore pubblico come sono le Federazioni sportive.

[18] In realtà da qualche tempo la cessione delle quote può avvenire anche con l’assistenza di un dottore commercialista, ma comunque con adempimenti particolarmente gravosi.

[19] Cfr. Avv. Gabriele Nicolella https://www.altalex.com/documents/news/2021/04/02/enti-sportivi-lavoro-sportivo-riforma che afferma “parrebbe doversi ritenere che il rapporto associativo della persona fisica intercorra non con la società/associazione sportiva, bensì con la Federazione di riferimento, per il tramite della società/associazione sportiva.”.

[20] Cfr. Guido Martinelli, “I tesserati condividono le finalità dell’ente associativo” – Speciale Sole24Ore del 7 aprile 2021.

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