
RIFORMA DELLO SPORT – NEL MILLEPROROGHE LA TANTO ATTESA PROROGA
Questa mattina la stampa riporta la notizia dell’avvenuta approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto Milleproroghe che, nel testo circolato in anteprima tra gli addetti ai lavori, contiene la tanto attesa proroga dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport che in questo modo slitta di sei mesi.
Il decreto Milleproroghe costituisce un classico nel panorama normativo nazionale, tanto da rappresentare oramai un appuntamento fisso di fine anno come la legge di bilancio. Trattasi di un decreto-legge che quindi entra in vigore immediatamente al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e necessita, entro sessanta giorni da tale data, della conversione in legge da parte del Parlamento. Al momento non ci sono grossi dubbi sul fatto che la proroga verrà confermata in sede di conversione.
Il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è presumibile che ci vorranno alcuni giorni per avere l’ufficialità. Tuttavia in tutte le bozze disponibili e diffuse a mezzo stampa, la proroga della Riforma dello Sport è inclusa tra le disposizioni previste[1] e si sostanzia in una semplice modifica della data di entrata in vigore, senza apportare alcun’altra variazione alla disciplina della Riforma.
La proroga incide tanto sull’entrata in vigore della nuova disciplina quanto sull’abrogazione di quella precedente. Quindi in sostanza fino alla data del 1 luglio 2023 resterà in vigore in modo completo l’intera disciplina oggi vigente. Si potrà quindi proseguire a erogare compensi sportivi qualificandoli come redditi diversi con la franchigia tributaria di 10.000 euro e senza l’applicazione di alcuna contribuzione previdenziale o copertura anti-infortunistica tramite l’istituto dell’INAIL.
Come già precedentemente affermato[2], la presente proroga era doverosa in quanto, al di là delle difficoltà in termini finanziari che l’entrata in vigore della Riforma avrebbe portato agli enti sportivi dilettantistici fin dal prossimo mese, non sarebbe stato possibile per gli enti sportivi adempiere alle nuove prescrizioni in mancanza della tempestiva predisposizione degli strumenti necessari e della normativa di dettaglio da parte della Pubblica Amministrazione. Mancano in particolare le circolari interpretative che chiariscano numerosi dubbi[3] e i regolamenti o decreti attuativi previsti dalla Riforma e ancora non approvati[4], senza i quali ancora non sarebbe possibile una pratica applicazione della norma. Ma soprattutto manca ancora lo strumento principale rappresentato dalla piattaforma che dovrà essere predisposta da Sport & Salute per permettere la trasmissione dei dati inerenti i lavoratori sportivi[5].
Invece è stato pubblicato nei giorni scorsi il decreto[6] contenente la determinazione del premio assicurativo INAIL da applicare ai lavoratori sportivi. Anche questo era un tassello mancante per poter procedere alla applicazione della Riforma ed invero in questo caso era arrivato tempestivamente, tanto che lo stesso decreto riporta come data di entrata in vigore il 1 gennaio 2023. Ovviamente anche questa data andrà aggiornata al 1 luglio. Il decreto in questione fissa la tariffa del premio assicurativo da pagare per la categoria degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara nella misura dello 0,79 per cento.
Parma, 22 dicembre 2022
Dr. Fabio Zucconi
[1] In particolare la disposizione è inserita all’articolo 16 del decreto-legge.
[2] Cfr. Newsletter n.16 del 3 dicembre 2022.
[3] A titolo esemplificativo è necessario chiarire: come si devono computare le ore dedicate alla collaborazione sportiva per verificare il non superamento del limite di 18 ore settimanali; se devono essere comunicate o meno al Registro di Sport & Salute le collaborazioni con compensi previsti inferiori a 5.000 euro; se deve essere compilato in qualche forma il libro unico del lavoro per i compensi inferiori a 15.000 euro.
[4] Ci riferiamo ad esempio ai regolamenti relativi alle attività secondarie e strumentali (art.9); ai regolamenti da approvare dagli enti affilianti per la determinazione delle mansioni per cui potrà essere utilizzata la forma della collaborazione coordinata e continuativa sportiva (art.25 c.1); al decreto per il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi (Art.25 c.8); ai regolamenti degli enti affilianti che identifichi il profilo tecnico-sportivo delle prestazioni oggetto del contratto (Art.28 c.2).
[5] Cfr. articolo 28, comma 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 da approvare entro il 1 aprile 2023.
[6] Trattasi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2022 pubblicato il 16 dicembre 2022