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Studio Fabio Zucconi

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RIFORMA DELLO SPORT: NULLA DI UFFICIALE E ORAMAI LA SCADENZA DEL PRIMO LUGLIO SI AVVICINA – ALCUNI CONSIGLI PER AFFRONTARE I PRIMI MESI DELLA RIFORMA

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Anche nell’ultimo mese trascorso dai nostri ultimi interventi non sono state approvate modifiche alla Riforma dello Sport che entrerà in vigore al 1 luglio prossimo. In realtà lo scorso 31 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura una bozza di decreto correttivo che dovrebbe entrare in vigore nella forma del decreto legislativo. Questa tecnica legislativa comporta un iter piuttosto dilatato in quanto il testo deve essere trasmesso a diversi enti[1] che devono dare il loro parere per poi tornare in seconda lettura al Governo che può finalmente emanare il decreto. Ad oggi il percorso legislativo non ha trovato conclusione e il testo della bozza approvato in prima lettura il 31 maggio non è noto nei dettagli. Si è quindi venuta a creare una situazione paradossale in cui tutti sono a conoscenza del fatto che il complesso normativo della riforma verrà modificato ma nessuno conosce i dettagli delle modifiche, né i tempi di approvazione delle stesse.

Veniamo quindi a definire quelle che sono le poche certezze che abbiamo e, sulla base di quelle, cerchiamo di fornire alcuni consigli su come impostare il settore amministrativo in questo periodo transitorio.

Ad oggi appare  certo che:

  • la riforma entrerà in vigore al primo di luglio e non ci saranno proroghe[2];
  • alla data del primo luglio mancheranno una serie di decreti attuativi, documenti ufficiali[3] per chiarire come vanno interpretate alcune disposizioni di dubbia lettura e soprattutto le procedure informatiche per la pratica attuazione della normativa[4] e quindi non saranno pronti gli strumenti per consentire nella pratica l’adempimento immediato ai nuovi obblighi;
  • le norme verranno ulteriormente modificate attraverso un decreto legislativo correttivo che però non si sa quando entrerà in vigore e non se ne conosce nel dettaglio il contenuto.

Sulla base di questa situazione appare chiaro che gli enti sportivi che devono programmare la prossima stagione non possono avere certezze e soprattutto che la riforma, pur esplicando i propri effetti a decorrere dal primo luglio, non potrà essere applicata nella pratica prima di alcuni mesi necessari per l’approvazione dei decreti attuativi e la messa in uso della piattaforma informatica dedicata al lavoro sportivo.

Senza tornare sui dettagli della riforma, concentriamoci oggi sugli adempimenti che gli enti sportivi dilettantistici dovranno svolgere a partire dal primo luglio a seguito della stipula di contratti di lavoro sportivo. In estrema sintesi gli obblighi previsti sono i seguenti:

  • comunicazione dei dati del contratto di lavoro sportivo al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (d’ora in avanti denominato semplicemente RAS);
  • apertura di una posizione INAIL dell’ente sportivo ed iscrizione del lavoratore sportivo all’INAIL;
  • versamento dei contributi INPS per i compensi oltre la soglia di 5.000 euro e comunicazione tramite la piattaforma del RAS delle modalità di calcolo dei contributi versati;
  • predisposizione della busta paga e versamento delle ritenute fiscali sui compensi oltre la soglia di 15.000 euro;
  • predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, nomina del responsabile del servizio di prevenzione, del medico competente e del preposto alla sicurezza in ottemperanza alle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Come si può notare dalla semplice lettura dell’elenco di cui sopra questi obblighi sono variamente declinati a seconda dell’importo previsto come compenso dal contratto del lavoratore sportivo e per i contratti che prevedono compensi inferiori a 5.000 euro annui gli adempimenti, sulla base del contenuto del decreto correttivo, dovrebbero essere minimi. Tuttavia ad oggi non esistono certezze normative e la semplice sottoscrizione di un solo contratto di lavoro sportivo obbligherebbe la società a considerarsi datore di lavoro, ad aprire una posizione all’INAIL, ad iscrivere il lavoratore all’INAIL e ad instaurare tutta la procedura prevista dalla sicurezza sul lavoro. È probabile invece che tutti questi adempimenti vengano eliminati dal decreto correttivo per questa soglia di compensi.

In ogni modo, anche se si volesse procedere immediatamente alla stipula di un contratto, non sono ancora chiari i termini e le modalità per lo svolgimento dei nuovi adempimenti. In particolare non è ancora pronta la piattaforma informatica del RAS e quindi non si può, nemmeno volendolo fare, adempiere alle comunicazioni previste dalla riforma. In riferimento a questo tema, dai testi della bozza di decreto correttivo approvato in prima lettura circolati tra gli addetti ai lavori e commentati dalla stampa si apprende che dovrebbe essere previsto un rinvio per i termini di comunicazione dei dati dei contratti di lavoro sportivo alla piattaforma gestita da Sport & Salute fino al 31 ottobre. Ma attenzione che ciò non vuol dire che la riforma viene prorogata al 31 ottobre, ma solo che le comunicazioni dei dati avranno un termine più lungo. Ne deriva che la sottoscrizione di un contratto di lavoro sportivo fatta il primo di luglio comporterà tutti gli obblighi previsti dalla riforma nelle modalità che si chiariranno solo successivamente alla stipula del contratto stesso con l’evidente conseguenza di non essere in grado oggi di comprendere quali saranno le conseguenze in termini economici e di adempimenti amministrativi derivanti dalla stipula del contratto.

Occorre inoltre tenere conto del fatto che i tesseramenti potranno avvenire anche senza il deposito immediato di contratti e quindi dal punto di vista “federale” e degli obblighi di affiliazione e comunicazione dei tesserati per la prossima stagione sportiva si potrà adempiere nei termini agli obblighi senza avere precedentemente sottoscritto alcun contratto.

Tutto ciò premesso concludiamo questo intervento con alcuni consigli sulle modalità operative di gestione amministrativa di un ente sportivo dilettantistico nei prossimi mesi:

  • Effettuare TUTTI i pagamenti dei compensi relativi alle prestazioni effettuate fino al mese di giugno ENTRO il 30 giugno 2023;
  • NON fare alcun pagamento di compensi sportivi[5] e NON sottoscrivere alcun contratto di lavoro sportivo nel primo periodo di applicazione della normativa. È da stimare un periodo di almeno due mesi in cui è consigliabile non fare alcun pagamento né sottoscrivere alcun contratto[6];
  • Procedere con i tesseramenti a inizio stagione senza avere stipulato alcun contratto;
  • Adeguare il proprio sistema amministrativo prevedendo un periodo di aggiornamento e formazione per gli addetti alla gestione amministrativa e valutare l’adozione di adeguati strumenti informatici in grado di aiutare nello svolgimento dei nuovi adempimenti richiesti;
  • Valutare insieme con i propri consulenti le modalità di adeguamento alla riforma, anche in base all’evoluzione normativa in corso, ed eventualmente prendere contatti con nuovi consulenti[7] che si rendessero necessari per la gestione dell’ente sportivo.

Parma, 23 giugno 2023

Dr. Fabio Zucconi

[1] Commissioni di Camera e Senato e Conferenza Stato-Regioni.

[2] Su questo tema diversi membri del Governo hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali affermando che la riforma non sarebbe stata ulteriormente prorogata.

[3] Ad esempio circolari ministeriali o dell’Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS ecc…

[4] Ad oggi la norma che si occupa di questo tema indica ancora il 1 aprile come data limite entro la quale la piattaforma doveva essere messa in funzione. Tale data sarà prorogata dal decreto correttivo.

[5] È assolutamente da evitare in tutto questo periodo anche l’effettuazione di prelievo di contanti da utilizzare per il pagamento di compensi sportivi.

[6] Il momento in cui si potrà ricominciare ad effettuare pagamenti sarà determinato dai tempi di approvazione del decreto correttivi, dei decreti attuativi, delle interpretazioni normative e della messa in funzione della piattaforma informatica.

[7] Ad esempio consulente del lavoro, consulente in tema di sicurezza sul lavoro, medico competente.