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Studio Fabio Zucconi

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RINVIO OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CESSIONE CARBURANTI

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È stato pubblicato sulla G.U. 28.6.2018 n. 148 il DL 79/2018, che dispone il rinvio dall’1 luglio 2018 all’1 gennaio 2019 del termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti.

Il rinvio riguarda esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione verso soggetti passivi IVA effettuate presso impianti stradali di distribuzione. Resta fermo, invece, il termine dell’1 luglio 2018 per l’avvio della fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio al di fuori degli impianti stradali di distribuzione.

Ai fini IVA, sarà possibile continuare a documentare gli acquisti presso gli impianti stradali di distribuzione mediante la scheda carburante ovvero mediante il mezzo alternativo del pagamento con mezzi tracciabili.

è stato invece confermato che già a partire dall’1 luglio 2018 l’esercizio del diritto alla detrazione IVA e della deduzione del costo è subordinato al pagamento mediante mezzi tracciabili.

La proroga, invece, non riguarda l’obbligo di fatturazione elettronica per le fatture emesse a partire dall’1 luglio 2018 relative a prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica.