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Studio Fabio Zucconi

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RIQUALIFICAZIONE ATTI E IMPOSTA DI REGISTRO – LA LEGGE DI BILANCIO 2019 METTE LA PAROLA FINE

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Ci sono volute due leggi di stabilità per giungere all’unica conclusione logica su una vicenda che da anni rendeva particolarmente rischioso dal punto di vista fiscale procedere ad operazioni straordinarie societarie. È noto infatti che la Corte di Cassazione aveva consolidato un orientamento interpretativo dell’articolo 20 del Testo Unico Registro (DPR.131/1986) secondo il quale, tra l’altro, gli atti di cessione della totalità delle quote di partecipazione in società venivano riqualificati, ai fini dell’imposta di registro, in atti di cessione di azienda con applicazione dell’imposta proporzionale anziché di quella fissa e con conseguente notevole aggravio della fiscalità di queste operazioni.

La tesi della Cassazione da sempre veniva contestata dalla dottrina pressoché unanime in quanto era effettivamente priva di fondamento letterale e necessitava di un’articolata costruzione giuridica che pareva artificiosa e ultronea rispetto a quanto voluto dal legislatore fin dall’origine di questa vicenda. Qualsiasi argomentazione contraria venisse proposta dalle difese delle imprese coinvolte in questo tipo di contenzioso tuttavia si scontrava con la continua applicazione della tesi favorevole all’Ufficio che la Cassazione dimostrava di voler applicare sempre e comunque estendendone anzi i limiti anche a casi in cui evidentemente i presupposti giuridici dell’operazione posta in essere erano sensibilmente diversi da quelli tipici della fattispecie in cui veniva riqualificata.

Per mettere fine a questa situazione che poneva evidenti ostacoli allo svolgimento delle attività imprenditoriali era stata approvata già lo scorso anno nella Legge di Bilancio 2018 una norma specifica (art.1, comma 85, Legge 205/2017), la quale modificando il testo dell’art.20 del T.U. Registro esplicitamente indicava che l’attività di riqualificazione dell’Agenzia delle Entrate deve essere svolta avendo riguardo unicamente agli elementi contenuti nell’atto portato alla registrazione prescindendo da eventuali correlazioni di questo con altri atti. Con ciò veniva vietata l’attività riqualificatoria sulla base dell’identità del risultato economico raggiungibile con un diverso genere di atto. La motivazione che aveva spinto il legislatore ad approvare questa norma appariva evidentemente quella di vietare interpretazioni che eccedevano la lettera della legge come quella che veniva regolarmente adottata nelle motivazioni delle varie sentenze della Corte di Cassazione che si susseguivano nell’ultimo periodo. La natura interpretativa della nuova norma  appariva chiaramente dalla relazione accompagnatoria e dalla relazione tecnica alla Legge di Bilancio del 2018, ove si affermava che il motivo che aveva spinto a proporre l’articolo di legge era stato la necessità di “dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell’articolo 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)” e si precisava altresì che “tali incertezze interpretative sono rese evidenti dall’esame delle pronunce della giurisprudenza di legittimità” concludendo nel senso che “La norma introdotta è volta, dunque, a definire la portata della previsione di cui all’articolo 20 del TUR”. Era quindi evidente oltre ogni ragionevole dubbio che l’intervento normativo si era reso necessario palesemente solo al fine di chiarire come la norma debba essere interpretata e che non sussistevano modifiche sostanziali alla norma precedentemente esistente. Tanto più che nella relazione tecnica si evidenziava anche che la norma in questione ha “natura chiarificatrice e che “dalla stessa non derivano effetti in termini di gettito dal momento che “la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro. Per quanto quindi risultasse indubitabile che la nuova versione dell’art.20 T.U. Registro dovesse essere applicabile anche retroattivamente in quanto si trattava di norma interpretativa e non innovativa, la Corte di Cassazione, incredibilmente, continuava a difendere la propria tesi affermando che la norma contenuta nella legge di bilancio 2018 fosse una norma innovatrice e non interpretativa e che attraverso essa fosse stata apportata una modifica sostanziale delle modalità di tassazione degli atti giungendo ad affermare che la norma contenuta nella legge di bilancio 2018 “introduce dei limiti all’attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti” e che “tale modificazione ha determinato una rivisitazione strutturale profonda ed antitetica della fattispecie impositiva pregressa: là dove l’art.20 previgente … imponeva la tassazione sulla base di elementi … che vengono invece oggi espressamente esclusi” e concludendo quindi nel senso per cui “gli atti antecedenti alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell’art.20 DPR 131/86”. Nel giro di un solo anno questa tesi era già riuscita ad affermare un indirizzo giurisprudenziale consolidato in quanto erano state pronunciate una pluralità di sentenze che affermavano il medesimo principio per quanto lo stesso apparisse palesemente contrario alle evidenze.

Si è reso quindi necessario un nuovo intervento del legislatore che nella recente legge di Bilancio del 2019 ha definitivamente affermato, questa volta con assoluta chiarezza, che la norma introdotta nella precedente legge di bilancio costituiva interpretazione autentica dell’articolo 20 del Testo Unico Registro. Con ciò smentendo per la seconda volta l’orientamento della Corte di Cassazione.

Non si vede ora come gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria o la stessa Corte di Cassazione possano evitare di adeguarsi alla corretta interpretazione della norma così come è stata affermata per ben due volte dal legislatore. Ci si augura quindi che le cause in corso vengano immediatamente abbandonate dall’Agenzia delle Entrate senza che le imprese coinvolte da questa spiacevole vicenda debbano pagare ulteriori costi ed attendere altro tempo per definire una questione che è nata solo per una forzatura interpretativa con evidenti finalità di aumentare il gettito erariale e che è stata inopinatamente sostenuta dalla massima Autorità Giurisdizionale.

Spiace constatare tuttavia che la Corte di Cassazione abbia anteposto ad una efficiente amministrazione della Giustizia una battaglia di retroguardia che è parsa aver avuto come unico obiettivo la difesa della propria Autorità anche a fronte di evidenti ragioni giuridiche affermate palesemente dal legislatore. Ciò preoccupa anche perché la Suprema Corte è recidiva in questo atteggiamento in quanto in passato aveva assunto una posizione simile nella difesa di un altro evidente errore in tema di accertamento automatico della plusvalenza a seguito dell’accertamento sul maggior valore per imposta di Registro. In quel caso tuttavia il legislatore era stato più preciso nella formulazione della norma interpretativa (art.5, comma 3 del D.Lgs. n.147/2015) e non era stato necessario approvare una seconda legge per bloccare il travisamento interpretativo della Suprema Corte.