RITENUTE SU DIVIDENDI IN USCITA PERCEPITI DA CITTADINO ITALIANO RESIDENTE IN CINA
Riceviamo da un cliente il seguente quesito: sono un cittadino italiano residente in Cina ed intestatario di un rapporto bancario in Italia in cui sono qualificato come non residente. Ricevo su questo conto dividendi erogati da società aventi sede in Italia, come verranno tassati tali dividendi?
Per la normativa italiana i dividendi percepiti da soggetti non residenti sono comunque tassati in Italia in applicazione dell’articolo 27, comma 3 del DPR 600/1973, il quale prescrive: “La ritenuta è operata a titolo d’imposta … sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato … in relazione alle partecipazioni, … non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. … I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, … hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero”. La misura di tale ritenuta è stata fissata al 26% dall’articolo 3, comma 1 del D.L. 66/2014.
La Convenzione contro le doppie imposizioni con la Cina all’articolo 10 prevede che: “I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 10% dell’ammontare lordo dei dividendi“.
Ciò premesso si può pertanto concludere che:
– per i dividendi già percepiti al netto della ritenuta del 26% il contribuente può richiedere il rimborso di parte della ritenuta invocando alternativamente la disposizione contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 27, comma 3 del DPR 600/1973 o l’articolo 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni con la Cina. Nel primo caso al massimo può arrivare a ridurre l’imposizione italiana all’11% (pari al 26% meno gli undici ventiseiesimi della ritenuta) e deve provare di avere versato imposte in Cina. Nel secondo caso può chiedere la riduzione delle imposte al 10% e non è richiesto di provare di aver pagato imposte in Cina (anche se il modulo di richiesta del rimborso richiede l’informazione). Risulta quindi conveniente chiedere il rimborso di parte della ritenuta fino a portare il livello della stessa al 10% in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni. La richiesta di rimborso deve essere fatta al Centro Operativo di Pescara entro 48 mesi dal pagamento della ritenuta (articoli 37 e 38 DPR 602/1973) a mezzo preferibilmente del modello contenuto nel provvedimento direttoriale prot.2013/84404 del 10 luglio 2013.
– per i dividendi ancora da percepire occorre richiedere l’applicazione diretta della Convenzione al sostituto di imposta italiano già al momento di effettuazione della ritenuta. Infatti varie circolari hanno precisato che i sostituti di imposta hanno la facoltà, sopra la propria responsabilità, di applicare direttamente la minore aliquota prevista dalle Convenzioni (cfr. indicazioni tratte dalla pagina web dell’Agenzia Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Rimborsi/Convenzioni+contro+le+doppie+imposizioni/Soggetti+non+residenti+in+Italia/?page=rimborsi).