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SAFEGUARDING: FACCIAMO IL PUNTO SULL’APPLICAZIONE PRATICA DELLA NUOVA NORMATIVA

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 5/26 – 15/04/2026

 

  1. Premessa

La disciplina del cosiddetto “safeguarding” è entrata in vigore nel corso del 2024. Come avevamo già approfondito[1] questo nuovo obbligo si sostanzia in tre diversi impegni specifici che sono imposti alle associazioni e società sportive dilettantistiche:

  • la redazione e approvazione di documenti specifici (modello organizzativo e codice di condotta) che disciplinino le misure di tutela contro gli abusi e le discriminazioni e a tutela dei minori. Questo obbligo doveva essere assolto entro il 31 agosto 2025;
  • la nomina di un responsabile contro gli abusi e le discriminazioni. Questo obbligo doveva essere assolto entro il 31 dicembre 2025;
  • la nomina di un responsabile della protezione dei minori (che, in base alla normativa oggi disponibile, potrebbe coincidere con il responsabile contro gli abusi e le discriminazioni) che presieda al corretto svolgimento da parte dell’ente sportivo degli obblighi previstia tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva[2]. Questo obbligo non è ancora attuale in quanto siamo ancora in attesa di un decreto attuativo.
  1. I provvedimenti degli organi di giustizia sportiva in tema di safeguarding

È quindi trascorso un periodo di oltre un anno dall’entrata in vigore di questi obblighi e riteniamo utile valutare quali siano stati gli esiti pratici di questa riforma. A tal fine abbiamo monitorato i provvedimenti assunti dagli organi di giustizia degli enti affilianti deputati a giudicare le violazioni degli obblighi di safeguarding per comprendere quali siano state le contestazioni più frequentemente ricevute dagli enti sportivi e, sulla base di queste, per consigliare le misure più opportune da intraprendere per evitare conseguenze pregiudizievoli.

Innanzitutto rileviamo che, come era facile ipotizzare, la maggior parte dei provvedimenti assunti dagli organi della giustizia sportiva su questo tema sono riconducibili alla maggiore federazione sportiva nazionale per numero di affiliati[3]. Rari i provvedimenti riconducibili alle altre federazioni[4] o alle discipline sportive associate[5], quasi assenti quelli riconducibili agli enti di promozione sociale[6].

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