SCADENZA AL 3 APRILE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS, MA PER LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LA PRESENTAZIONE VA EFFETTUATA SOLO IN CASI RESIDUALI
Come ogni anno sta per giungere la scadenza per l’invio del modello EAS per comunicare eventuali variazioni nei dati inseriti nella comunicazione originaria. Il modello EAS è stato introdotto nell’anno 2008 per il monitoraggio del settore degli enti associativi. L’onere deve essere assolto anche dalle società sportive dilettantistiche (che non hanno quindi la qualificazione giuridica di associazione). Sicuramente tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche già esistenti nel 2009 e quelle nel frattempo costituite avranno assolto all’obbligo che era in scadenza rispettivamente al 31/12/2009 o entro sessanta giorni dalla data di costituzione. La presentazione del modello EAS assume un’importanza fondamentale in quanto l’omissione dell’invio preclude la possibilità di considerare non imponibili i corrispettivi, le quote e i contributi ricevuti in relazione all’attività istituzionale. Le società sportive iscritte al Registro del CONI assolvono all’obbligo in modalità semplificata e quindi i dati richiesti sono molto pochi: indicazione dei dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale; indicazioni sull’articolazione territoriale dell’ente; affiliazione a federazione; attività principale svolta e settore di attività. Si deve indicare anche se si ricevono profitti per attività di sponsorizzazione o pubblicità e se si è acquisita la personalità giuridica.
È previsto inoltre l’obbligo annuale di aggiornare i dati inseriti nella comunicazione originaria e ciò va fatto entro il 31 marzo dell’anno successivo. Pertanto, dal momento che il 31 marzo cade di sabato e che i giorni 1 e 2 aprile sono festivi, la scadenza per l’invio delle variazioni dei dati avvenute nell’anno 2017 slitta al 3 aprile 2018.
In ogni caso questo obbligo sussiste in realtà in casi molto particolari e limitati in quanto è stato chiarito (Risoluzione n.125 del 6/12/2010) che non va comunicata tramite il modello EAS la variazione dei dati del legale rappresentante se ciò è già stato fatto con l’apposito modello per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della variazione dei dati (modello AA7/10), quindi andrà compilato il modello EAS per comunicare la variazione di dati solo nel caso in cui siano cambiate le informazioni relative alle articolazioni territoriali dell’ente, alle attività svolte, all’affiliazione alla Federazione sportiva di appartenenza o se si è iniziata o conclusa l’attività di sponsorizzazione o di promozione pubblicitaria.
Rileviamo infine che per le associazioni o società sportive che in passato non avessero adempiuto all’obbligo dell’invio del modulo EAS e non siano state nel frattempo oggetto di controlli da parte degli enti accertatori, è possibile utilizzare l’istituto della “remissione in bonis” e quindi è possibile procedere ora per allora, con una piccola sanzione, all’invio tardivo della modulistica.