
SCIOLTI I DUBBI SULL’IVA DEL PRIMO TRIMESTRE: I TERMINI SONO SOSPESI FINO AL 30 GIUGNO SE IL FATTURATO DI APRILE SI È RIDOTTO DI ALMENO UN TERZO RISPETTO AL 2019
Il giorno di pasquetta l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.9 cha aiuta ad interpretare la normativa che disciplina la sospensione dei termini per il versamento dell’IVA del primo trimestre per le associazioni sportive che applicano il regime della legge 398/1991.
Avevamo infatti rilevato in un precedente intervento[1] che la normativa contenuta nel Decreto Liquidità non era chiara facendo riferimento per un verso alle imprese e per l’altro agli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale, lasciando invece dubbi sull’applicazione per gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale.
Ora è intervenuta la circolare sopra menzionata che ha chiarito al punto 2.2.4 (quesito n.4) che si debba applicare la normativa prevista per le imprese anche nelle ipotesi in cui un ente non commerciale svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.
Va chiarito che la precisazione non è esplicitamente dettata per le associazioni sportive dilettantistiche in regime di legge 398/1991, ma ha una portata generale per tutti gli enti non commerciali. È altresì opportuno precisare che la circolare fa riferimento agli enti non commerciali che svolgono in via non prevalente e non esclusiva attività commerciali. È da ritenere che questa precisazione ricalchi quanto previsto dall’art.149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), ove è previsto che la qualifica di ente non commerciale viene persa da chi esercita prevalentemente attività commerciale per un periodo di imposta. Tuttavia, lo stesso articolo, al comma 4, prevede che questa disposizione non si applichi alle associazioni sportive dilettantistiche. In altri termini le associazioni sportive possono essere considerate enti non commerciali anche se svolgono in via prevalente attività commerciali[2]. Sulla base di queste considerazioni riteniamo che l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate possa essere estesa senza particolari rischi anche alle associazioni sportive dilettantistiche che producono proventi da attività commerciali in via prevalente rispetto ai ricavi da attività istituzionale.
Nulla viene detto dalla circolare in riferimento alle società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (S.S.D.), per le quali avevamo avanzato qualche dubbio sula possibilità di applicare la normativa prevista per le imprese a motivo della mancanza di scopo di lucro previsto dai loro statuti. Tuttavia, si ritiene che, dal momento che la circolare afferma che gli enti non commerciali che non hanno scopo di lucro e svolgono attività commerciale possono essere regolamentati in base alle disposizioni sulle imprese, tanto più semplice appare l’estensione della normativa alle società a responsabilità limitata, per quanto anche queste abbiano previsto statutariamente l’assenza di finalità lucrativa.
Si deve quindi concludere che associazioni e società sportive dilettantistiche potranno usufruire della sospensione dei termini di versamento dell’IVA del primo trimestre a condizione di poter dimostrare che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto al fatturato del mese di aprile 2019.
È opportuno quindi accertarsi immediatamente di quale sia stato il livello di fatturato nel mese di aprile 2019 per verificare il target di fatturato del mese in corso necessario al fine di poter usufruire della sospensione. A questo punto appare chiaro che per le associazioni sportive potrebbe essere utile rinviare la fatturazione prevista per aprile 2020 al mese di maggio onde poter usufruire di una importante dilazione del pagamento dell’IVA del primo trimestre.
Chiariamo la situazione con un esempio: ipotizziamo che una società sportiva abbia emesso fatture di sponsorizzazione per 100.000 euro di imponibile nei mesi da gennaio a marzo 2020 e che la stessa società sportiva avesse emesso nel mese di aprile 2019 fatture per 40.000 euro di imponibile e dichiarato corrispettivi per bar e biglietteria per 5.000 euro di imponibile. L’IVA da versare al 18 maggio 2020 in applicazione della normativa prevista dalla legge 398/1991 ammonta a 11.000 euro (pari al 50% del 22% dell’imponibile). Ora, il totale del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 ammontava a 45.000 euro. Il 33% di 45.000 euro ammonta a 14.850 euro, quindi il target di riferimento per ottenere la sospensione dell’IVA del primo trimestre risulta pari a 30.150 euro (45.000 – 14.850). Ne deriva quindi che se il fatturato di aprile 2020 sarà inferiore a 30.150 euro la società sportiva potrà sospendere il pagamento dell’IVA del primo trimestre in scadenza al 18 maggio. È evidente che se ad oggi è stata emessa una fattura di 20.000 euro di imponibile al 10 aprile e un’altra fattura dovrebbe essere emessa entro fine mese per il medesimo importo, risulta conveniente emettere la seconda fattura con data 2 maggio onde potersi giovare della sospensione.
Ricordiamo poi che la norma prevede che il versamento sospeso debba venire effettuato entro il 30 giugno in unica soluzione o in un massimo di cinque rate.
Parma, 15 aprile 2020
Dr. Fabio Zucconi
[1] https://staging.studiofabiozucconi.it/il-rebus-della-sospensione-dei-termini-per-il-versamento-iva-del-16-maggio-per-le-associazioni-e-societa-sportive-dilettantistiche/
[2] Questo accade ad esempio quando i ricavi per sponsorizzazione sono superiori a quelli istituzionali, condizione assai frequente