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Studio Fabio Zucconi

  >  Contenzioso   >  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PARMA CONFERMA CHE NON VA PROVATA L’INERENZA DEI COSTI PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE SE SONO PRESENTI LE CARATTERISTICHE PREVISTE DALL’ARTICOLO 90 L.289/2002

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PARMA CONFERMA CHE NON VA PROVATA L’INERENZA DEI COSTI PER SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE SE SONO PRESENTI LE CARATTERISTICHE PREVISTE DALL’ARTICOLO 90 L.289/2002

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Più volte ci siamo occupati in passato del tema delle sponsorizzazioni sportive[1] e della presunzione legale assoluta che permette la deducibilità come costi di pubblicità per le somme corrisposte ad associazioni o società sportive dilettantistiche entro il limite di 200.000 euro all’anno. In tali occasioni avevamo affermato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito più volte che queste spese possono essere dedotte a prescindere da qualsiasi considerazione sull’inerenza o l’antieconomicità dell’investimento pubblicitario, purché sussistano tutti i presupposti previsti dall’articolo 90 della legge 289/2002[2].

L’Agenzia delle Entrate tuttavia persevera nell’attribuire una diversa interpretazione alla norma e a richiedere le prove dell’inerenza e della convenienza dell’investimento pubblicitario giungendo spesso ad accertare come costo indeducibile ed IVA indetraibile le somme oggetto del corrispettivo dedotto nel contratto di sponsorizzazione sportiva.

Recentemente la tesi che tutela la deducibilità delle spese di sponsorizzazione da accertamenti fiscali fondati su presupposti diversi da quelli dell’effettività della prestazione è stata confermata anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma che, con la sentenza n.426/19 del 13 novembre 2019 depositata in segreteria il 19 dicembre 2019 ha affermato quanto segue: “La Commissione rileva sussistente una presunzione legale di deducibilità dei costi di sponsorizzazione rientranti nel limite annuo di 200.000,00 euro, qualora il soggetto sponsorizzato sia un’associazione sportiva dilettantistica. La Commissione rileva che il ricorrente ha altresì prodotto documentazione contratti, foto e movimenti attestanti l’effettiva attività di sponsorizzazione”. Di conseguenza la Commissione ha annullato l’avviso di accertamento impugnato nella parte inerente il rilievo sulle spese di sponsorizzazione.

Si consolida quindi sempre più, anche a livello locale e di corti di merito, l’indirizzo giurisprudenziale a tutela del contribuente. Si auspica che in tempi quanto mai brevi l’Agenzia delle Entrate prenda atto della definitività di questa interpretazione e la applichi nella fase istruttoria evitando di generare nuovi contenziosi in questa materia.

Si allega estratto della sentenza.

SENTENZA CTP PR 426-19

Parma, 15 gennaio 2020

Dr. Fabio Zucconi

 

 

 

[1] Cfr. https://staging.studiofabiozucconi.it/vademecum-per-le-sponsorizzazioni-sportive/  e https://staging.studiofabiozucconi.it/deducibilita-spese-sponsorizzazione/

[2] Ovvero che il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica; che deve essere rispettato il limite quantitativo di spesa (200.000 euro annui); che la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; che il soggetto sponsorizzato deve effettivamente aver posto in essere una specifica attività promozionale.