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SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI: CON UNA COMUNICAZIONE ALLA BANCA SI POSSONO RISPARMIARE 100 EURO ALL’ANNO PER OGNI CONTO

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Le associazioni e società sportive, come ogni soggetto diverso da una persona fisica che dispone di un conto corrente bancario, da molti anni devono pagare il bollo sugli estratti conto per un importo pari a 100 euro all’anno per ogni conto corrente di cui dispongono[1]. Questa imposta viene addebitata dai diversi istituti bancari con le più varie scadenze nel corso dell’anno[2] e può generare un esborso anche rilevante per le società che abbiano rapporti con più di una banca e magari dispongano anche di conti correnti di appoggio per finanziamenti o anticipi fatture o altre esigenze.

Come è noto dal primo gennaio del 2019 è stata introdotta una nuova disposizione che esonera le società sportive dilettantistiche iscritte al Registro del CONI dall’imposta di bollo su una pluralità di atti e documenti[3]. In particolar modo la legge di bilancio per il 2019[4] aveva previsto l’esonero dal pagamento delle imposte di bollo per “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni[5].

Ora una interpretazione fornita recentemente dall’Agenzia delle Entrate tramite la Risposta all’interpello numero 361 del 2019 ha esplicitamente riconosciuto che gli estratti di conto corrente possono fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo in forza della norma contenuta nella legge di bilancio per il 2019[6].

A fronte delle prime richieste formulate alle banche è emerso che i vari istituti di credito hanno procedure diverse per riconoscere l’esonero dell’imposta di bollo[7], ma al termine di una breve istruttoria si ottiene comunque, normalmente senza particolari difficoltà, il riconoscimento dell’esenzione.

È quindi opportuno che le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI procedano senza indugi[8] a rivolgere alle banche con cui intrattengono rapporti di conto corrente la richiesta di esonero dall’imposta di bollo corredandola con la produzione di copia del certificato di iscrizione al Registro CONI. In tal modo si potrà ottenere una riduzione immediata del costo di tenuta del conto corrente.

 

Parma, 13 novembre 2019

Dr. Fabio Zucconi

 

 

[1] La fonte di questa imposta è da ricercare nell’art.13, comma 2-bis della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.642 (Disciplina dell’imposta di bollo) che prevede l’applicazione di un’imposta fissa pari a euro 100 per gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

[2] Dall’analisi degli estratti conto si può verificare che ciascuna banca utilizza un proprio metodo e quindi opera il prelievo dell’imposta su base mensile o trimestrale, con conteggio in dodicesimi o in base al numero dei giorni effettivi trascorsi nel periodo.

[3] Ci siamo già occupati in dettaglio di questa disposizione con l’articolo https://staging.studiofabiozucconi.it/esenzione-dallimposta-di-bollo-per-le-societa-sportive-dilettantistiche/

[4] Legge n.145 del 30 dicembre 2018.

[5] Cfr. articolo 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso alla legge sull’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642).

[6] L’Agenzia delle Entrate esplicitamente dichiara nella risposta all’interpello che “… si condivide quanto rappresentato dall’istante, vale a dire che gli estratti conto corrente possono fruire dell’esenzione ex articolo 27-bis della tabella allegata al d.P.R. n.642 del 1972; ciò in quanto l’espressione estratti si ritiene possa includere anche i documenti contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente”.

[7] In particolare viene richiesto di compilare moduli diversi o autocertificazioni ed è imposto generalmente l’obbligo di produrre copia del certificato di iscrizione al Registro CONI 2.0 e di assumersi l’onere di comunicare eventuali successive cancellazioni dallo stesso registro.

[8] In effetti, nonostante la norma sia in vigore dal 1 gennaio 2019, gli istituti di credito generalmente non danno effetto retroattivo alle richieste ricevute e ciò anche se le condizioni per l’esonero fossero esistenti già prima della effettuazione delle richieste. Infatti le banche hanno già versato all’erario le imposte di bollo per conto della società sportiva e quindi non si assumono l’onere di richiedere il rimborso per conto del cliente.