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Studio Fabio Zucconi

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PER LE SOCIETÀ SPORTIVE IN REGIME LEGGE 398/91 NON C’È OBBLIGO DI CORRISPETTIVI TELEMATICI

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Come è noto a partire dall’inizio dell’anno in corso tutti i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri[1]. La memorizzazione e trasmissione dei dati avviene attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici (registratori telematici) che devono andare a sostituire o a integrare i vecchi registratori di cassa. Tale nuova modalità di certificazione dei corrispettivi sostituisce la precedente modalità di assolvimento di tale obbligo, ovvero il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale[2]. Al posto dei vecchi documenti rappresentati dallo scontrino e dalla ricevuta ora il cliente riceverà un documento denominato “documento commerciale”.

Ciò posto occorre chiedersi se le società sportive che hanno optato per il regime di cui alla legge 398/1991 debbano attrezzarsi per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri. Il quesito si pone in particolar modo per le società sportive che gestiscono un bar o un punto di ristoro.

La risposta a questo quesito va data in perfetta continuità rispetto all’inquadramento che era stato dato in precedenza con riferimento all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. In altri termini, se prima del 2020 l’associazione aveva l’obbligo di certificare i corrispettivi dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite scontrino fiscale, allora oggi tale obbligo si trasforma nella necessità di memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri con i nuovi registratori telematici. Al contrario, se fino ad oggi non sussisteva alcun obbligo di certificazione dei corrispettivi, allora anche in futuro non si avrà alcun obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati.

Al fine di chiarire meglio la situazione riepiloghiamo brevemente gli obblighi previsti per la certificazione dei corrispettivi per le società sportive dilettantistiche che operano in regime di legge 398/1991: come è noto esiste una disposizione specifica che esenta dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi “le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche[3] che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991 n.398[4].  Ora, appare chiaro quindi che non sussiste nessun obbligo di certificazione dei corrispettivi per tutte le attività che rientrano nel perimetro della legge 398/1991, tra le quali sono comprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Precisiamo tuttavia, come abbiamo già avuto modo di fare con altri interventi[5], che è necessario, affinché l’attività di somministrazione di alimenti e bevande possa giovarsi delle agevolazioni di cui alla legge 398/1991, che la stessa sia svolta in modo accessorio all’attività istituzionale e pertanto che sussista un collegamento spazio-temporale tra la somministrazione e l’attività sportiva ed inoltre che non sussistano gli elementi del rischio di impresa e della concorrenzialità. Se al contrario l’attività di somministrazione ha caratteri di pura commercialità, anche se la stessa viene posta in essere da un’associazione sportiva dilettantistica, non può essere fatta rientrare tra i canoni della legge 398/1991 e quindi deve essere trattata secondo le regole ordinarie[6]. In questo caso evidentemente l’associazione sportiva non si potrà giovare della esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi per tale attività e, a partire dal 2020, dovrà procedere ad attrezzarsi degli strumenti idonei alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Parma, 22 febbraio 2020

Dr. Fabio Zucconi

 

 

[1] Cfr. art.2, comma 1, D.Lgs. del 5 agosto 2015 n.127.

[2] Cfr. art.2, comma 5, D.Lgs. del 5 agosto 2015 n.127.

[3] La Circolare n.18/E del 1 agosto 2018 al punto 3.5 esplicitamente afferma che l’esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi sussiste anche per le società sportive dilettantistiche senza scopo  di lucro.

[4] Cfr. art.2, comma 1, lett. hh), D.P.R. 21 dicembre 1996, n.696.

[5] Cfr. https://staging.studiofabiozucconi.it/somministrazione-di-alimenti-e-bevande-per-le-societa-sportive-in-regime-di-legge-398-1991/

[6] Cfr. anche Circolare n.18/E del 1 agosto 2018, punto 6.2.