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Studio Fabio Zucconi

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SOCIETÀ SPORTIVE: LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

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La legge di bilancio per l’anno 2018 approvata il 27 dicembre 2017 (Legge n.205) riporta alcune novità per le società sportive dilettantistiche.

La prima novità avrà un impatto immediato su tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche già costituite ed è costituita dall’innalzamento del limite di non tassazione dei rimborsi spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Precedentemente al 1 gennaio 2018 infatti il limite di non tassazione dei rimborsi spesa e compensi erogati a fronte dell’attività sportiva a atleti o dirigenti era fissato in 7.500 Euro all’anno. Oggi il nuovo limite è stato fissato a 10.000 Euro. Ne consegue quindi che a partire dal 1 gennaio 2018 i rimborsi spese avranno il seguente trattamento tributario: fino a 10.000 Euro non sono tassati (la società sportiva deve comunque rilasciare certificazione e inviare i modelli 770 e CU); da 10.000 Euro a 30.658,28 Euro la società erogante deve versare per conto del percipiente la ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23% maggiorata delle addizionali locali (deve essere sempre rilasciata certificazione e deve essere inviato modello CU e 770, il percipiente non deve dichiarare nulla nel modello Redditi); oltre i 30.658,28 Euro la società sportiva dovrà versare una ritenuta a titolo di acconto e il percipiente dovrà dichiarare nel proprio Modello Redditi il compenso percepito.

La seconda novità contenuta nella legge di bilancio per il 2018 riguarda la possibilità di costituire società sportive dilettantistiche lucrative. Tali società pertanto potranno produrre reddito e distribuirlo ai soci. Dovranno utilizzare uno dei modelli di società previsti dal codice civile, hanno l’obbligo di prevedere la presenza di un direttore tecnico in possesso di diploma ISEF o laurea in scienze motorie in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi. Dal punto di vista fiscale esiste una riduzione al 50% dell’imposta sul reddito e le prestazioni vengono assoggettate a aliquota IVA del 10%.