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Studio Fabio Zucconi

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IL TRATTAMENTO FISCALE DEI PROVENTI DA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER LE SOCIETÀ SPORTIVE IN REGIME DI LEGGE 398/1991

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Riassunto:

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande posta in essere dalle associazioni sportive può essere inquadrata in maniera differente dal punto di vista fiscale a seconda delle modalità di svolgimento.

Si ritiene che tale attività rientri in quella istituzionale e quindi non generi alcun obbligo fiscale solo nel caso in cui la società sportiva sostenga dei costi per l’acquisto di generi alimentari somministrati ai propri tesserati o soci durante lo svolgimento dell’attività sportiva senza richiedere alcun corrispettivo o al massimo corrispettivi pari al costo dei beni acquistati.

L’attività di somministrazione correlata alla gestione di un bar o di un posto di ristoro con incasso di corrispettivi invece va sempre considerata commerciale e, se svolta in connessione con l’attività sportiva, può beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge 398/1991. Affinché tale attività possa essere considerata connessa all’attività sportiva si ritiene che debba sussistere un collegamento spazio- temporale tra la somministrazione e l’attività sportiva (quindi il bar dovrà essere all’interno dell’impianto sportivo e dovrà rimanere aperto esclusivamente durante lo svolgimento dell’attività sportiva) ed inoltre non devono sussistere gli elementi del rischio di impresa e della concorrenzialità.

Nel caso di attività di somministrazione effettuata durante lo svolgimento di manifestazioni di raccolta fondi i corrispettivi possono essere esclusi dalla tassazione diretta e dalla costituzione del plafond di 400.000 euro previsto dalla legge 398/1991 purché si provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa (rendiconto della manifestazione e limite di proventi complessivi annui agevolati pari a 51.645,69 e di due eventi nell’anno).

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Approfondimento:

Le associazioni e le società sportive nello svolgimento della loro attività frequentemente effettuano somministrazione di alimenti e bevande e ciò con le più varie forme e modalità. Ci sono società che gestiscono un bar o un punto di ristoro con più o meno continuità nel corso dell’anno, altre che invece organizzano singole manifestazioni di uno o più giorni durante i quali vengono somministrati pasti o bevande a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro. In altri casi vengono coinvolti soggetti terzi che svolgono l’attività di somministrazione presso la sede della società o gli impianti sportivi oppure invece semplicemente la società sportiva acquista beni alimentari per destinarli al consumo gratuito dei propri associati o tesserati nell’ambito dell’attività sportiva svolta. Con il presente intervento cerchiamo di riepilogare la normativa applicabile alle varie fattispecie che con maggiore frequenza si presentano nella attività delle società sportive.

Fin da ora chiariamo che verranno affrontati principalmente gli aspetti di carattere fiscale e solo marginalmente ci occuperemo invece in questa sede degli aspetti concernenti le autorizzazioni amministrative.

Innanzitutto occorre chiarire che la gestione di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande (che per semplicità d’ora in avanti definiremo anche solo come “attività di bar”, ma le considerazioni che verranno effettuate rimangono perfettamente applicabili anche al caso del ristorante, posto di ristoro o altra modalità di esercizio della somministrazione di alimenti e bevande) svolta da un’associazione o società sportiva dilettantistica può essere qualificata sostanzialmente in tre modi differenti: attività puramente istituzionale; attività commerciale connessa all’attività istituzionale o attività commerciale pura e autonoma rispetto all’attività istituzionale.

A seconda di come l’attività svolta venga fatta rientrare in una delle tre categorie sopra indicate si avrà un differente regime fiscale ed in particolare si può anticipare che per le attività puramente istituzionali, come sempre, i proventi derivanti dall’attività svolta non sono soggetti a imposizione diretta (e quindi non concorrono nemmeno a formare il plafond di 400.000 euro previsto dalla legge 398/1991) e non sono soggetti ad IVA. Nel caso di attività commerciali connesse a quelle istituzionali al contrario i proventi concorreranno a determinare il reddito oggetto di tassazione e saranno assoggettati ad IVA, ma potrà essere applicata a tali componenti di reddito l’agevolazione prevista dalla legge 398/1991[1]. Infine, nel caso di attività commerciali pure non connesse all’attività istituzionale, i proventi saranno soggetti ad imposte dirette e a IVA con la normativa ordinaria senza possibilità di applicare agevolazioni.

A questo punto appare evidente che occorra stabilire quali sono i parametri da prendere in considerazione per capire in quale delle tre categorie dianzi elencate rientra nello specifico l’attività svolta dalla singola società sportiva. Partiamo dall’individuare i requisiti necessari affinché l’attività di bar possa essere qualificata come attività puramente istituzionale. Gli elementi fondamentali affinché ciò accada sono rappresentati dal fatto che l’attività rientri direttamente nell’oggetto sociale che definisce l’attività istituzionale, dal fatto che l’attività sia svolta esclusivamente nei confronti degli associati e/o dei tesserati che svolgono l’attività istituzionale ed infine dal fatto che dall’attività non consegua un utile [2]. Ciò premesso si ritiene che le uniche fattispecie di somministrazione di alimenti e bevande che rientrino nell’attività istituzionale di una società sportiva dilettantistica siano quella della somministrazione gratuita di alimenti e bevande a propri tesserati nell’ambito dello svolgimento dell’attività sportiva[3] oppure quella dell’acquisto cumulativo da parte della società sportiva degli alimenti e delle bevande che verranno consumate dagli associati e/o tesserati durante l’attività sportiva previo rimborso dei costi anticipati senza rilevazione di alcun utile.

Da ciò consegue che nella maggior parte dei casi l’attività di bar rientra nelle attività commerciali. Occorre quindi identificare i presupposti affinché i proventi di tale attività possano beneficiare delle notevoli agevolazioni contenute nella legge 398/1991.

A tal fine riteniamo che i parametri da analizzare possano essere identificati nel rischio di impresa e nella concorrenzialità. In effetti si può ritenere, argomentando dall’ampia normativa in materia e dalla giurisprudenza, che l’attività di bar possa essere considerata connessa a quella istituzionale solo se la stessa non presupponga un sostanziale rischio di impresa e non sia svolta in regime di concorrenzialità. Pertanto, qualora gli investimenti effettuati per lo svolgimento dell’attività di bar ed i costi fissi di gestione siano relativamente elevati si può ritenere che sussista un rischio di impresa incompatibile con la semplice connessione all’attività istituzionale. Addirittura andrebbe valutato caso per caso se, alla luce delle clausole statutarie, sia ammissibile per l’associazione sportiva assumersi quel rischio di impresa. Tenendo conto dei limiti previsti dall’articolo 90 della legge 289/2002[4] e dal tenore degli oggetti sociali tipicamente adottati da associazioni e società sportive dilettantistiche, molto probabilmente qualsiasi società assumesse un rischio di impresa significativo per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande violerebbe le proprie norme statutarie rendendo inapplicabile a tutta l’attività svolta le agevolazioni fiscali[5]. Il secondo parametro che va valutato per verificare se l’attività di bar sia compatibile con i benefici dell’agevolazione fiscale di cui alla legge 398/1991 è costituito dal fatto che il bar dell’associazione possa essere considerato in concorrenza con altri esercizi pubblici o meno. In altri termini occorre che il cliente del bar dell’associazione sportiva diventi tale solo incidentalmente in occasione della frequentazione dell’impianto sportivo per lo svolgimento di attività sportiva propria, di un proprio familiare o per la fruizione in qualità di spettatore della manifestazione sportiva[6]. Questo elemento va valutato in primo luogo avendo riguardo alla clientela che frequenta il bar ed in generale agli orari di apertura (che dovranno coincidere con quelli in cui si svolgono le manifestazioni sportive[7]) ed alla mancanza di strumenti promozionali o pubblicitari che pongano il bar dell’associazione sportiva in reale concorrenza con gli altri bar della zona. Questo parametro è stato esplicitamente richiamato anche dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, la quale nella Circolare n.18 del 1 agosto 2018 ha affermato che: “Non rientrano parimenti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali, quelle svolte con l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato” e che “non potranno essere considerate attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali quelle dirette alla … prestazione di servizi per le quali l’ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato come, ad esempio, insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato , al fine di acquisire una clientela estranea all’ambito associativo”.

Ne consegue quindi che l’attività di bar che faccia assumere alla associazione sportiva un effettivo rischio di impresa e che sia svolta in regime di concorrenzialità non potrà usufruire delle agevolazioni fiscali ordinariamente previste per le associazioni sportive dilettantistiche e quindi, come afferma ancora la Circolare n.18/2018 dianzi citata “I proventi conseguiti in relazione a tali attività non potranno rientrare nel regime forfetario di cui alla legge 398 del 1991 e per gli stessi troveranno applicazione le regole generali di imposizione , sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali”.

Terminiamo questa parte iniziale di inquadramento della normativa specifica chiarendo che le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere svolte anche all’interno di manifestazioni di raccolta fondi agevolate dalla specifica normativa prevista dall’articolo 37 della Legge n.342/2000[8], la quale, come è noto, prevede che non concorrano a formare reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51,645,49 euro, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. Di questa normativa occorrerà tenere conto in quanto evidentemente i proventi raccolti per lo svolgimento di attività connesse a quella istituzionale durante le manifestazioni disciplinate dalla norma sopra citata non saranno soggetti a tassazione. L’amministrazione finanziaria ha infatti esplicitamente affermato che si possono annoverare tra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande in occasione dell’evento sportivo e dalle cene sociali[9]. Si può quindi concludere che i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle manifestazioni di raccolta fondi di cui all’art.37 della legge 342/2000 non dovranno essere tassati ai fini delle imposte dirette (e non concorreranno nemmeno alla definizione del plafond previsto dalla legge 398/1991 come limite quantitativo per l’applicazione della normativa agevolata), ma tuttavia dovranno essere assoggettati ad IVA con la detrazione forfettaria agevolata prevista dalla medesima legge[10].

Alla luce dei principi fin ora enunciati vediamo come possano essere qualificati e quale disciplina vada concretamente applicata ad alcune fattispecie che tipicamente si presentano nella quotidianità delle società sportive.

Somministrazione gratuita nello svolgimento dell’attività sportiva:

Si tratta dell’ipotesi dell’acquisto a spese della società sportiva di generi alimentari che vengono consumati gratuitamente dai tesserati durante l’attività sportiva. Si può pensare alle attività sportive che presuppongono gare di durata molto lunga per le quali sia necessario alimentarsi durante la competizione, ma anche semplicemente alle riunioni tecniche svolte alla fine dell’ultimo allenamento prima della successiva gara con contestuale consumo collettivo del pasto da parte della squadra. Si ritiene che tali fattispecie debbano essere considerate come una modalità di svolgimento dell’attività istituzionale e le spese sostenute a tal fine dovrebbero essere considerate come costi afferenti alla sfera istituzionale. Ovviamente in questo caso non si avranno conseguenze di carattere fiscale e la società sportiva non dovrà sostenere imposte dal momento che non ha percepito alcun provento.

Somministrazione nello svolgimento dell’attività sportiva con corrispettivo pari al costo di acquisto:

Questa fattispecie è molto simile alla precedente nel senso che non porta alcun guadagno per la società sportiva. L’unica differenza è che la società sportiva incassa dai tesserati che consumano il pasto una somma a titolo di rimborso per la spesa sostenuta. In altri termini in questo caso la società sportiva non si assume direttamente il costo dei beni consumati, ma lo ripartisce tra i consumatori senza produrre alcun utile. Anche in questo caso se il consumo di alimenti è in qualche modo funzionale allo svolgimento dell’attività sportiva istituzionale la società sportiva non dovrà portare a tassazione alcun provento, né dovrà applicare l’IVA alla cessione degli alimenti ai propri tesserati o associati. Qualora si verificassero eventi che riportano a questa fattispecie si consiglia di tenere la documentazione idonea a dimostrare che la somma ricevuta a titolo di rimborso coincide con la spesa sostenuta.

Gestione diretta dell’attività di somministrazione connessa all’attività sportiva:

È il caso in cui la società sportiva gestisce direttamente il proprio posto di ristoro. Come abbiamo precedentemente spiegato è necessario che il bar sia esercitato solo in connessione all’attività sportiva, senza assunzione di un rischio di impresa e senza essere svolto in condizioni di concorrenzialità sul mercato. Sarà pertanto opportuno, lo si ripete, che il bar rimanga aperto solo nei momenti in cui viene svolta l’attività sportiva (corsi, allenamenti, partite, gare ecc…); che offra il servizio di somministrazione solo ai soci e tesserati o ai soggetti che li accompagnano o che partecipano in qualità di spettatori alle manifestazioni sportive; che abbia sede in strutture poste all’interno o siano comunque accessibili direttamente dal luogo di svolgimento della attività sportiva; che non vengano fatte attività promozionali o pubblicitarie in relazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. La gestione del bar dovrà inoltre essere preferibilmente effettuata tramite l’attività di volontari[11] e limitando il ricorso a manodopera esterna con costi fissi da sostenere che potrebbero creare un rischio di impresa incompatibile con l’oggetto sociale.

Una volta soddisfatte tutte queste condizioni occorre concludere che l’attività svolta vada qualificata come attività commerciale, sia pure connessa a quella istituzionale, e che i proventi incassati dovranno essere contabilizzati come proventi commerciali, faranno cumulo per la determinazione del plafond per l’applicazione del regime agevolato e concorreranno a determinare il reddito imponibile nella misura ridotta prevista dalla legge 398/1991. Per quanto riguarda l’IVA essa dovrà essere applicata su ogni provento incassato e dovrà essere scorporata con l’aliquota del 10% dal prezzo ricevuto in pagamento. L’IVA contenuta nel prezzo di vendita dovrà poi essere versata con la liquidazione trimestrale calcolata secondo il metodo di detrazione forfettaria al cinquanta per cento previsto dall’articolo 74, comma 6 della Legge IVA (D.P.R. 633/1972) e ben noto a tutte le società che utilizzano il regime 398. Quanto invece alle modalità di certificazione dei corrispettivi ricevuti dalla società sportiva nell’esercizio della propria attività di bar va precisato che esiste una disposizione specifica[12] che esonera dall’obbligo di certificazione le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 398/1991. Ne consegue che le somministrazioni effettuate dalle associazioni sportive non devono essere certificate dal rilascio di scontrini fiscali o documenti equipollenti e quindi, anche con riferimento alla nuova normativa inerente i corrispettivi telematici che entrerà in vigore per tutti i contribuenti a gennaio 2020 le società sportive non dovranno procedere ad alcun adeguamento tecnologico. L’unico adempimento richiesto in relazione ai proventi incassati per l’attività di bar è quindi la rilevazione degli incassi e dell’IVA da versare ad essi correlata nel registro IVA minori previsto per la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Si consiglia tuttavia, per maggiore ordine di tenere un registro in forma libera nel quale vengono annotati gli incassi giornalieri dell’attività di bar.

 

Attività di somministrazione gestita da terzi in forza di contratti con la società sportiva :

Accade con una certa frequenza che le società sportive, non avendo la capacità o la volontà di assumersi l’onere della gestione di un punto di ristoro, incarichino un terzo di tale incombenza. Ora, appare chiaro che la casuale vicinanza geografica di un bar gestito autonomamente da un’impresa commerciale che risulti funzionale alle esigenze della società sportiva non ponga alcun tipo di complicazione né imponga lo svolgimento di alcun adempimento in capo alla stessa. Diverso è invece il caso in cui sia la stessa società sportiva che disponga della possibilità di gestire un bar e ne ceda a terzi la effettiva gestione tramite uno strumento contrattuale che può essere, a seconda dei casi, un affitto o un comodato di azienda. In questi casi si ritiene che il contratto sia possibile solo qualora l’attività di bar venga poi concretamente effettuata dal locatario/ comodatario dell’azienda in connessione all’attività istituzionale e con le stesse caratteristiche di ridotto o nullo rischio di impresa e non concorrenzialità che caratterizza la gestione diretta delle società sportive. Riteniamo infatti che alla società sportiva sia precluso assumere in forma mediata tramite la locazione dell’azienda quei medesimi rischi che non le è concesso assumersi in forma diretta. In effetti qualora la società sportiva locasse a un imprenditore commerciale un’azienda che svolge l’attività di bar con caratteristiche puramente commerciali e successivamente il locatario non riuscisse a far fronte ai propri debiti questi, o almeno parte di questi, dovrebbero essere saldati dalla società sportiva[13]. Pertanto, si può sostenere che nella pratica l’ipotesi di affitto o comodato di azienda potrebbe essere praticata attraverso contratti intercorrenti tra diverse associazioni che magari condividono l’utilizzo dei medesimi impianti sportivi. In questo caso si deve ritenere che il canone di affitto di azienda dovrebbe essere fatturato con IVA al 22% e dovrebbe concorrere alla determinazione del reddito imponibile, del plafond e del debito IVA periodico con le modalità previste dalla Legge 398/1991.

Somministrazione nello svolgimento di manifestazioni di raccolta fondi:

Come precedentemente indicato qualora la somministrazione di alimenti e bevande avvenga saltuariamente solo in occasione di eventi per la raccolta fondi si potrà applicare una normativa agevolativa in relazione alle imposte dirette e alla determinazione del limite del plafond dei 400.000 euro previsto dalla legge 398/1991. Tale conseguenza è comunque l’unico elemento che differenzia questa fattispecie dalle altre precedentemente citate. Ne consegue quindi che le modalità di certificazione dei corrispettivi e di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sono le medesime della corrispondente modalità di svolgimento dell’attività di somministrazione. Allo stesso modo sono le medesime le caratteristiche ed i presupposti richiesti per mantenere la caratteristica di attività commerciale connessa a quella istituzionale.

Gestione dell’attività di somministrazione non direttamente connessa all’attività sportiva:

Si tratta del caso in cui la società sportiva svolga attività di somministrazione in regime di attività commerciale pura. In questo caso convivrebbero in capo alla società sportiva tre differenti regimi fiscali: l’attività istituzionale non genererebbe alcun obbligo fiscale, quella commerciale connessa all’attività sportiva nel senso sopra indicato potrebbe essere assoggettata alle regole previste dalla Legge 398/1991 ed infine l’attività di somministrazione sarebbe assoggettata al regime fiscale ordinario. In questo caso quindi, per l’attività di somministrazione, occorrerebbe dotarsi del registratore di cassa telematico per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi telematici e qualsiasi incasso correlato a questa attività dovrebbe essere assoggettato ad imposizione diretta in misura piena (senza la deduzione forfettaria del 97%) e andrebbe versata l’IVA da scorporare nella misura del 10% senza possibilità di operare detrazioni forfettarie. Ne deriverebbe quindi la necessità di adottare una contabilità separata per le diverse attività svolte, la liquidazione IVA andrebbe fatta sommando due diverse liquidazioni effettuate con metodi differenti[14], la dichiarazione reddituale andrebbe compilata tenendo conto dei due diversi regimi fiscali. Peraltro, come ampiamente spiegato precedentemente si ritiene che lo svolgimento di attività puramente commerciale con assunzione di rischio di impresa sia difficilmente compatibile con le clausole statutarie che caratterizzano le società sportive e che prevedono l’assenza di scopo di lucro.

Parma, 10 settembre 2019

Dr. Fabio Zucconi

 

 

[1] E quindi i proventi concorreranno alla formazione del plafond e saranno tassati nella misura del 24% sul 3% dell’importo dei ricavi (in sostanza si pagano imposte sui redditi pari a circa l’1% dei ricavi). L’IVA (da scorporare con aliquota al 10% nel caso di somministrazione di alimenti e bevande) verrà versata in misura pari al 50% grazie alla detrazione forfettaria prevista dalla norma agevolativa.

[2] La Cassazione in particolare ha sostenuto che “solo le prestazioni ed i servizi che realizzano le finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, non vadano considerate come compiute nell’esercizio di attività commerciale e, quindi come non imponibili, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti deve ritenersi rientri nel regime impositivo” (Cass. 15475 del 13 giugno 2018) e ha precisato che “L’attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici, svolta da un circolo culturale, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo e deve, dunque ritenersi ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale” (Cass. 15191/2006, 21406/2012 e ancora 15475/2018).

[3] Ci riferiamo ad esempio al caso delle riunioni tecniche prepartita del venerdì sera con consumo della cena da parte di tutta la squadra.

[4] Il quale tra l’altro obbliga le associazioni sportive dilettantistiche che desiderino utilizzare il regime agevolativo di cui alla legge 398/1991 all’assenza di fini di lucro.

[5] La Circolare n.18 del 1 agosto 2018 ricorda che la necessità della connessione delle attività svolte con lo scopo istituzionale è essenziale non solo per l’applicazione delle agevolazioni contenute nella legge 398/1991, ma anche per la decommercializzazione dei corrispettivi specifici ex art.148 Tuir (in altri termini la possibilità di non portare a tassazione e non applicare IVA ai proventi correlati ai corsi o alle attività sportive svolte contro il pagamento di una quota) e la possibilità di applicare le agevolazioni fiscali ex artt.67 e 69 del Tuir ai compensi sportivi erogati (franchigia di 10.000 euro).

[6] La già citata Circolare 18/2018 effettua alcuni esempi utili a comprendere se l’attività di somministrazione di alimenti e bevande possa essere considerata connessa agli scopi istituzionali o meno ed in particolare afferma che “rientrano tra le attività commerciali escluse dal regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 ma tassabili secondo le regole generali, le attività svolte da ristoranti in quanto estranee rispetto alla connessione con gli scopi istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro ed atteso che dette attività presuppongono l’adozione di forme organizzative tali da creare una concorrenza con gli altri operatori di mercato”, mentre invece “possono rientrare … tra le attività soggette al regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 la mera somministrazione di alimenti e bevande … strettamente funzionali alla pratica delle discipline per le quali l’ente è iscritto nel Registro del CONI, qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all’interno della struttura dove si svolge l’attività sportiva (e non in spazi o locali distanti da essa), senza l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato nel senso sopra chiarito, al fine di garantire che dette attività siano, di fatto prevalentemente destinate agli associati o ai tesserati praticanti l’attività sportiva”.

[7] Quindi sarà ammessa l’apertura durante le manifestazioni sportive, ivi inclusi gli allenamenti, ma certamente non potrà essere ammessa l’apertura indiscriminata in altri momenti.

[8] E dall’art.25 della legge 13 maggio 1999 n.133.

[9] Cfr. Circolare n.18 del 1 agosto 2018, punto 3.6.

[10] Il trattamento IVA dei proventi correlati alle manifestazioni di raccolta fondi è stato finalmente definitivamente chiarito dalla più volte citata Circolare n.18 del 1 agosto 2018 al punto 3.6.

[11] Ricordiamo che non si ritiene applicabile alla mansione di addetto al bar o in generale all’attività di somministrazione di alimenti e bevande la normativa di favore di cui agli articoli 67 e 69 Tuir che prevede la possibilità di erogare compensi o rimborsi con franchigia fiscale di 10.000 euro. Ciò in quanto si ritiene che sia difficile provare che tale attività rientra tra quelle di assistenza all’attività sportiva, così come richiesto dall’articolo 35, comma 5, decreto-legge n.207 del 30/12/2008. Cfr. sul punto il nostro intervento https://staging.studiofabiozucconi.it/le-mansioni-che-possono-essere-remunerate-come-redditi-diversi-sportivi/

[12] Cfr. articolo 2, comma 1, lettera hh) del D.P.R. 21 dicembre 1996 n.696.

[13] In effetti in caso di affitto di azienda il concedente può essere sicuramente chiamato a rispondere dei debiti contratti dall’affittuario per quanto riguarda i debiti connessi ai rapporti di lavoro subordinato (art.2112 c.c.) e per quanto i debiti relativi a contratti non integralmente definiti (Cassazione 11318/2004).

[14] Una liquidazione andrebbe fatta con le regole ordinarie che prevedono la detrazione dell’IVA sugli acquisti, mentre l’altra liquidazione sarebbe effettuata secondo le regole della legge 398/91 (detrazione forfettaria).