TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA ASD A SSD A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Le associazioni sportive dilettantistiche possono avere l’interesse e la convenienza a deliberare la trasformazione in società sportiva dilettantistica quando cominciano ad assumere dimensioni rilevanti in termini di proventi incassati, costi di gestione e conseguentemente di responsabilità per i dirigenti. È noto infatti che le associazioni non riconosciute sono disciplinate per il tema della responsabilità dall’art.38 c.c. che prevede che delle obbligazioni assunte per conto della associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa.
L’art.2500-octies del codice civile, introdotto dalla riforma del 2003, ha reso possibile la trasformazione da associazione a società e ciò consente la prosecuzione senza soluzione di continuità dell’attività mantenendo diritti, obblighi e titoli sportivi.
Al fine di procedere alla trasformazione occorre convocare un’assemblea straordinaria dell’associazione ed è opportuno farla precedere da un’assemblea senza la presenza del notaio nella quale l’operazione viene discussa ed approvata dagli associati. In questo modo eventuali associati che non intendano diventare soci della srl risultante potranno dimettersi prima della trasformazione.
Affinché si possa procedere alla trasformazione il codice civile pone una condizione essenziale: l’associazione non deve avere ricevuto contributi o liberalità pubbliche. Si ritiene che non possano essere considerati ostativi i contributi ricevuti a fronte di controprestazioni fornite dall’associazione (trattasi infatti a tutti gli effetti di rapporti commerciali), mentre il vincolo opera se l’ente pubblico ha semplicemente erogato una somma a titolo di liberalità a motivo della meritevolezza dell’attività esercitata dall’associazione.
Inoltre occorrerà produrre una perizia estimativa del patrimonio riconducibile all’associazione e che diverrà immediatamente e senza soluzione di continuità il patrimonio della società a responsabilità limitata. Tale patrimonio dovrà essere valutato dal perito estimatore in un importo superiore alla somma dichiarata come capitale sociale. Per la determinazione del capitale sociale valgono le regole ordinarie delle srl. Quindi, come previsto dall’art.2463 il capitale sociale può essere anche determinato in misura inferiore a 10.000 Euro. Il capitale sociale viene suddiviso in parti uguali tra tutti gli associati (che divengono così soci della srl) a meno di diverso accordo tra gli associati (art.2508-octies, comma 3).
La trasformazione poi produce effetti solo decorsi sessanta giorni dall’iscrizione del verbale al Registro delle Imprese, come previsto dall’art.2500-novies c.c.. In concreto quindi per stimare la tempistica della effettività della trasformazione occorrerà valutare quanto segue: dalla data di stipula dell’atto il notaio ha trenta giorni di tempo per comunicare l’atto al Registro delle Imprese che poi metterà qualche altro giorno per evadere la richiesta ed iscrivere il verbale. A partire da questo momento decorrono i sessanta giorni. La mancanza di opposizioni alla trasformazione (per verificare la mancanza di opposizioni occorre rivolgersi alla Cancelleria del Tribunale) va comunicata al Registro delle Imprese entro ulteriori trenta giorni.
A partire dal 1 gennaio 2018 è possibile anche la trasformazione di una associazione in una società sportiva dilettantistica lucrativa.