VADEMECUM PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
Proseguiamo l’approfondimento del tema già iniziato con il nostro intervento dello scorso 21 febbraio ribadendo che i costi di sponsorizzazione sportiva sono deducibili per le imprese in forza della disposizione contenuta nell’articolo 90, comma 8, della legge n.289 del 2002 (d’ora innanzi citato semplicemente come articolo 90).
Tale norma ha introdotto una presunzione legale assoluta che permette la deducibilità come costi di pubblicità per le somme corrisposte ad associazioni o società sportive dilettantistiche entro il limite di 200.000 Euro all’anno. La giurisprudenza ha affermato e ribadito più volte che queste spese possono essere dedotte a prescindere da qualsiasi considerazione sull’inerenza o l’antieconomicità dell’investimento pubblicitario, purché sussistano tutti i presupposti previsti dalla norma.
Ciononostante, diverse Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate continuano a mettere sotto i riflettori le spese per sponsorizzazione sportiva disconoscendo la deducibilità di questo costo ed obbligando i contribuenti a defatiganti contenziosi tributari. Evidentemente questa situazione penalizza anche le società sportive che trovano maggiore difficoltà a reperire sponsorizzazioni.
È opportuno pertanto riassumere le caratteristiche che deve avere un rapporto di sponsorizzazione sportiva affinché lo stesso non possa essere contestato dall’Amministrazione Finanziaria.
A tal fine si deve partire dalla norma sopra citata e dalla sua interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione: in sostanza si può affermare che il costo per la sponsorizzazione è certamente deducibile (e la relativa IVA è detraibile) se sussistono congiuntamente i seguenti quattro elementi:
* il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica;
* deve essere rispettato il limite quantitativo di spesa (200.000 Euro annui);
* la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
* il soggetto sponsorizzato deve effettivamente aver posto in essere una specifica attività promozionale.
È quindi nell’interesse della società sportiva mettere in grado lo sponsor di raccogliere fin dal principio del rapporto contrattuale tutte le prove idonee a rendere inattaccabili le sponsorizzazioni sportive dal punto di vista della deducibilità fiscale del costo e della detraibilità dell’IVA.
A tal fine di seguito forniamo alcuni consigli per la predisposizione del materiale di supporto che deve essere consegnato allo sponsor onde permettergli di fornirlo all’Agenzia delle Entrate in caso di controllo e di presentarsi ad eventuali contraddittori in posizione di assoluta sicurezza. Consiglieremo inoltre alcuni comportamenti che, pur non essendo strettamente necessari in forza della presunzione assoluta contenuta nell’articolo 90, possono aiutare a disinnescare alla radice tentativi di contestazione sulla deduzione del costo:
ISCRIZIONE AL REGISTRO TENUTO DAL CONI:
la società sportiva deve fornire allo sponsor documentazione che attesta che la stessa è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI. Per ottenere tale documentazione la società sportiva deve accedere alla piattaforma informatica del CONI ed utilizzare l’applicativo web “Registro 2.0” al quale doveva iscriversi ottenendo le credenziali entro il 30 marzo 2018. Risulta anche opportuno citare i dati di iscrizione al suddetto registro nel contratto di sponsorizzazione al fine di rendere immediatamente evidente che sussiste il primo requisito richiesto dall’articolo 90;
CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE:
nel contratto tra società sportiva e impresa-sponsor che è opportuno venga redatto sempre per iscritto, deve essere esplicitamente indicato che la prestazione di sponsorizzazione a carico della società sportiva mira a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor.
È opportuno altresì inserire una frase con la quale si indica che lo sponsor ha individuato questa specifica società sportiva in quanto sussiste un collegamento tra l’attività di impresa svolta dallo sponsor e il bacino d’utenza degli spettatori raggiunto dalla società sportiva.
È anche utile che vengano individuate nel contratto le modalità effettive di esecuzione della prestazione di sponsorizzazione. Così ad esempio si può indicare che le stesse possono avvenire tramite l’esposizione di striscioni nel campo sportivo; con la stampa del logo o della ragione sociale dello sponsor sull’abbigliamento o materiale sportivo utilizzato dagli atleti; con l’effettuazione di pubblicità microfonica durante le manifestazioni sportive (ad esempio lo sponsor può essere citato prima della lettura delle formazioni in campo o dei nomi degli atleti effettuata con microfono all’inizio della gara); con la stampa di pubblicazioni edite in occasione di particolari manifestazioni (tornei estivi, gare internazionali ecc…) o all’inizio o al termine della stagione agonistica; con la stampa di locandine che pubblicizzino le singole manifestazioni sportive (ad esempio le singole partite del campionato); con la stampa di materiale informativo sulle singole manifestazioni sportive da distribuire al pubblico (ad esempio una distinta con l’indicazione delle formazioni in campo); con l’esposizione di un banner nel sito internet della società sportiva, ecc..
È poi opportuno che il contratto di sponsorizzazione, pur essendo strutturato secondo uno schema prefissato, mantenga alcune clausole da personalizzare per ciascuno sponsor in modo che sussista evidenza già nel contratto della proporzionalità della prestazione pubblicitaria (si veda quanto sostenuto al proposito in seguito in questo articolo) e che si eviti la contestazione di standardizzazione dei contratti a fronte di investimenti cospicui dello sponsor.
DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI L’EFFETTIVITÀ DELLA PRESTAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE:
è necessario tenere agli atti la documentazione che attesti che sia stata effettivamente fatta la sponsorizzazione.
La documentazione idonea a provare l’effettività della prestazione dipende dal tipo di prestazione dedotta in contratto: per la pubblicità effettuata con striscioni o tramite l’apposizione del marchio sul materiale sportivo dovrà essere fornita documentazione fotografica; per le pubblicazioni dovrà essere fornita copia del materiale stampato; per la pubblicità microfonica potrebbe essere utile effettuare una registrazione degli annunci pubblicitari effettuati; per il materiale informativo è necessario tenere copia di locandine, volantini, distinte di formazioni ecc.; per l’esposizione di banner nel sito internet è opportuno effettuare delle stampe del sito da tenere agli atti e produrre in caso di richiesta.
Questa documentazione deve essere coerente con le clausole contenute nel contratto, quindi se nel contratto di sponsorizzazione è scritto che a fronte del pagamento di un prezzo lo sponsor ha diritto all’esposizione di uno striscione di 3m x 1 è necessario fornire documentazione fotografica da cui si evinca che sul campo sportivo era esposto uno striscione da 3m x 1 con la scritta della ragione sociale e/o il logo dello sponsor. Non è invece coerente con il contratto (e quindi può portare a contestazioni) la fornitura di documentazione fotografica in cui il logo dello sponsor compare sulla divisa da gioco utilizzata dagli atleti.
Inoltre, la documentazione deve essere, per quanto possibile, ricollegabile ad ogni specifico periodo per cui viene fatta la sponsorizzazione. Pertanto, nel caso frequente in cui un’impresa sponsorizza una società sportiva per più annualità, è opportuno poter fornire documentazione che ricolleghi la prestazione pubblicitaria ai singoli anni di imposta. Ciò appare facile per le pubblicazioni effettuate in occasione di specifiche manifestazioni e per le locandine o distinte di formazioni che sono collegate a singole manifestazioni sportive che si sono svolte in date determinate. Può essere più difficile nel caso di esposizione di striscioni, utilizzo di materiale sportivo, pubblicità microfonica o esposizione di banner in siti internet. A tal fine è utile predisporre per tempo la documentazione effettuando ad esempio fotografie in cui compaiano lo striscione o le divise di gioco indossate da atleti che militavano nella società sportiva negli anni di riferimento o comunque in cui si possa avere un riferimento temporale.
PAGAMENTO DELLE FATTURE:
elemento utile a dimostrare l’effettività della prestazione è l’avvenuto pagamento delle fatture. Questo elemento non è a rigore necessario per la deduzione del costo per le imprese che sono tassate secondo il principio di competenza, ma rappresenta un indizio sull’effettività del rapporto contrattuale. In effetti se una delle prestazioni dedotta in contratto (il pagamento del prezzo) non avviene o avviene in un lasso di tempo molto lungo (inteso in termini di anni di distanza dall’emissione della fattura), questo comportamento potrebbe ingenerare dubbi sull’effettività del costo. È opportuno quindi che le società sportive procedano a sollecitare le imprese sponsor che eventualmente non abbiano pagato integralmente quanto dovuto. In casi estremi occorre prendere in considerazione l’ipotesi di effettuare un recupero crediti coattivo sostenendone le spese o di emettere una nota di credito e rinunciare a riscuotere il prezzo nei casi in cui non si ritenga conveniente la riscossione coattiva.
Riteniamo quindi che un rapporto commerciale di sponsorizzazione che abbia tutte le caratteristiche dianzi menzionate e per il quale venga predisposta e conservata tutta la documentazione consigliata abbia tutti i requisiti per rendere ineccepibile la deduzione integrale del costo in capo allo sponsor come spesa di pubblicità e allo stesso modo per rendere inattaccabile la detrazione dell’IVA.
Ciò posto non possiamo nascondere che spesso, sbagliando, l’Agenzia delle Entrate effettua rilievi anche in presenza di tutti gli elementi precedentemente indicati rilevando una presunta violazione del principio di inerenza dei costi sostenuti, di antieconomicità o di mancanza di proporzionalità tra la prestazione pubblicitaria offerta ed il prezzo pagato. Come più volte affermato tutti questi rilievi, in presenza dei requisiti esposti nel paragrafo precedente, non sono conformi alla normativa e sono ampiamente contestabili in sede giurisdizionale. Tuttavia, onde evitare qualsiasi rischio di contestazioni, sia pure se le stesse si debbano considerare infondate per quanto precedentemente sostenuto, è opportuno che le società sportive si comportino in modo il più possibile coerente e adottino comportamenti ragionevoli. Quindi, se è vero che le società sportive non possono fare nulla per evitare ai propri sponsor rilievi di antieconomicità o di mancanza di inerenza, risulta opportuno che le stesse adottino una tariffazione delle proprie prestazioni pubblicitarie che sia proporzionale all’attività svolta. Pertanto è opportuno che a fronte dei diversi prezzi pagati dai vari sponsor siano erogate prestazioni proporzionali. Quindi ad esempio se un primo sponsor paga un prezzo di 10.000 Euro per sponsorizzare l’intera stagione sportiva con uno striscione esposto presso il campo di gara, un secondo sponsor non dovrebbe pagare un prezzo doppio per ottenere il medesimo servizio. A fronte di un prezzo doppio si dovrebbe prevedere l’esposizione di uno striscione più grande o la qualifica di main sponsor con la stampa del marchio sulle divise sportive. Questo principio in ogni caso deve essere interpretato in maniera elastica in quanto l’attività di sponsorizzazione opera pur sempre in regime di libero mercato e quindi è sempre possibile applicare prezzi diversi a medesime prestazioni a seguito di libere scelte commerciali. Ne consegue ad esempio che le sponsorizzazioni raccolte in un momento in cui si ha bisogno di liquidità possono essere fatte pagare meno rispetto al prezzo ordinario; alcuni clienti possono essere più bravi a trattare e spuntare un prezzo migliore; alcuni clienti possono essere considerati particolarmente prestigiosi come sponsor e quindi possono pagare un prezzo inferiore, ecc…
Parma, 3 novembre 2018
Dr. Fabio Zucconi